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IL CONSIGLIO D ISTITUTO Visto l art. 10 del T.U. 16/4/94, n 297; Visto il D.P.R. 249/94; Visto il D. Lgs. 235/07; Vista la L. 107/2015; EMANA il seguente Regolamento per la vigilanza sugli alunni che costituisce parte integrante del PTOF e del Regolamento d istituto. Approvato con delibera del 20/11/2017 REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola; Considerato che è necessario adottare disposizioni interne all Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati; la Scuola Secondaria di I grado Leonardo da Vinci per l a. s. 2017/18 adotta il presente Regolamento sulla vigilanza. Art. 1 PRIORITA DELLA SORVEGLIANZA La scuola ha l obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui ne varcano cancello. L arco temporale dell obbligo di vigilanza inizia dal momento dell affidamento del minore alla scuola fino a quello in cui il minore esce da scuola. I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l orario scolastico anche extracurricolare (antimeridiano e pomeridiano). L obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, nell ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi (art.2047 e art. 2048 comma 2 del Codice civile) dall ingresso in classe e per tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori/palestre/aule speciali ecc. fino al momento dell uscita dalla scuola fino al cancello di ingresso. Art. 2 INGRESSO/USCITA Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico considerato che la famiglia, o suo delegato, ha l obbligo di prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola al termine delle lezioni. Art. 3 INGRESSO IN RITARDO Per l entrata in ritardo rispetto all orario ordinario previsto è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

Art. 4 USCITA ANTICIPATA Durante l ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate individuali, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l operazione di prelevamento e da chi è richiesta, tale operazione deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata nell apposito registro della portineria. Art. 5 MANCATO PRELEVAMENTO ALUNNO I genitori, o persona delegata, che non riescono a presentarsi all ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell alunno, attraverso il personale ATA. Art. 6 ASSENZA STUDENTI I docenti devono: verificare, controfirmare e annotare sul registro elettronico e sull agenda di classe le giustificazioni di assenze e ritardi; richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni; annotare sull agenda di classe l eventuale mancata esibizione della giustificazione, per consentirne il controllo il giorno seguente al collega della prima ora o delle ore successive. annotare solo sull agenda di classe i nominativi e la classe di provenienza di eventuali alunni ospiti (che non devono in nessun caso trasportare suppellettili varie). L eventuale entrata posticipata/uscita anticipata viene notificata il giorno precedente con apposita comunicazione preferibilmente scritta, che sarà cura del docente in servizio nella classe, all atto dell avviso, annotarlo sull agenda di classe e farlo trascrivere agli alunni sul diario. E obbligo per il docente della prima ora o, in subordine delle ore successive, controllare la firma/le firme (casi segnalati) dei genitori dell avvenuta notifica del cambio di orario; in caso di firma mancante o di dubbia autenticità, avvisare tempestivamente gli uffici della Dirigenza e/o i collaboratori del DS. L assenza degli studenti deve essere riportata tempestivamente dai docenti sul registro elettronico e sull agenda di classe. Per nessuna motivazione gli studenti possono permanere in istituto da assenti e pertanto, nel caso di entrata in ritardo e uscita anticipata, dovranno transitare velocemente per raggiungere la classe o l uscita. E vietato circolare liberamente attardandosi dentro l edificio. Da quando sarà attivo il Portale Argo sarà preciso dovere dei genitori, o tutori legali, verificare la presenza del proprio/a figlio/a a scuola. Art. 7 CIGILANZA IN CLASSE Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato in quella scansione temporale. La vigilanza si intende estesa anche a quegli alunni, non componenti della classe, che siano stati temporaneamente assegnati alla stessa per carenza di personale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, ivi compreso il comportamento indisciplinato della classe. Ciò al fine di impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. Al cambio dell ora, il docente che nell ora successiva è libero o ha lezione nella stessa sede, vigila sulla propria aula in attesa del collega, collaborando con gli altri colleghi al mantenimento dell ordine e della sicurezza nell intero corridoio. I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli studenti sia consono all ambiente scolastico : abbiano rispetto per le attrezzature, l arredo e tutto il materiale didattico in genere; i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici ed informatici restino spenti durante le lezioni, non vengano utilizzati nei bagni, salvo diversa autorizzazione del docente dell ora.

Il divieto dell utilizzo del cellulare all interno dell edificio verrà comunicato attraverso specifica cartellonistica. E fatto divieto al docente di assentarsi arbitrariamente dall aula e lasciare incustodita la classe durante l ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l obbligo, prima di allontanarsi dall aula, di incaricare, per il tempo strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio, affinché vigili sugli alunni in sua assenza. I docenti, in caso di comportamenti indisciplinati degli alunni, non possono allontanare i ragazzi dall aula e devono evitare di farli sostare nel corridoio. I docenti sono, altresì, tenuti a segnalare alla Presidenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori. Art. 8 CAMBIO DELL ORA Al cambio dell ora, il docente che nell ora successiva ha lezione in altra aula, affiderà la classe al personale ATA, assicurandosi, in ogni caso, che i collaboratori scolastici siano in numero sufficiente a garantire un adeguata vigilanza in ogni sede. In assenza di unità del personale ATA, il docente non si allontanerà dalla classe. I docenti che iniziano la propria attività di servizio dopo la prima ora si recano presso l aula in perfetto orario, onde agevolare anche gli spostamenti al cambio dell ora. Il docente, che ha terminato il turno di servizio, non deve lasciare gli alunni fino all arrivo del collega a meno che non sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza. Gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell ora, a registrare le eventuali variazioni e a comunicare tempestivamente alla presidenza e ai collaboratori del DS le anomalie. Art. 9 PAUSA DIDATTICA L obbligo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all attività scolastica in generale ivi compresa l attività extracurricolare. La pausa didattica si svolge all interno dei locali scolastici e costituisce a tutti gli effetti attività didattica. La vigilanza durante la pausa didattica è compito del docente dell ora coinvolta Per garantire la sicurezza degli studenti e per evitare indebiti ingressi/uscite, durante le pause di ricreazione i cancelli restano chiusi, fatti salvi casi particolari e/o di emergenza. Durante la pausa didattica, gli alunni: devono rimanere nelle aule; possono fruire dei bagni solo se è strettamente necessario e non stazionare negli stessi; in situazioni di eventuale assembramento si pongono in fila e aspettano il loro turno nei corridoi. non possono stazionare nei laboratori, tranne nei casi in cui risulti necessario proseguire l attività didattica in presenza del docente; non devono avvicinarsi al portone d ingresso e ai cancelli; Il docente dell ora in cui ricade la pausa vigila sulla propria aula e collabora con gli altri colleghi al mantenimento dell ordine e della sicurezza. Al cambio dell ora, i docenti sono tenuti a ridurre al minimo indispensabile il tempo per lo spostamento da una classe all altra. Gli operatori specializzati concorrono alla vigilanza. I docenti che, all atto della pausa, svolgono supplenza concorrono a pieno titolo alla vigilanza, attenendosi alle disposizioni di cui ai punti precedenti. I docenti con ore a disposizione, durante la pausa, collaborano alla vigilanza negli spazi comuni e in mensa. Art. 10 SPOSTAMENTI Gli alunni, durante gli spostamenti da un ambiente all altro della scuola (aule, palestra, laboratori, auditorium, mensa ecc.), devono essere accompagnati, in fila ordinata per due dai docenti che si pongono dietro la fila medesima.

I docenti di educazione fisica scienze sportive e motorie accompagnano gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa, coadiuvati da un collaboratore scolastico. Spetta agli insegnanti interessati accompagnare gli alunni dalle aule ai vari laboratori e viceversa. I docenti dovranno segnalare tempestivamente al personale A.T.A. e/o alla vicepresidenza l eventuale presenza di estranei non autorizzati. Durante gli spostamenti, il docente deve fare in modo che gli alunni si trasferiscano con ordine e in silenzio. Tali trasferimenti avvengono con la collaborazione del personale ausiliario, specificatamente incaricato dal DSGA o dal D.S.. Le classi possono essere licenziate prima della fine ordinaria delle lezioni, per circostanze varie (ad es., assemblee del personale) o qualora non si possa provvedere alla sostituzione dei docenti assenti con insegnanti a disposizione. L uscita anticipata viene notificata il giorno precedente con apposita comunicazione scritta o orale, da annotare sull agenda di classe. Qualora, in caso di firma mancante, non dovessero essere prelevati dai genitori, gli alunni resteranno in istituto. La Presidenza, o la Vice presidenza, stabilirà a quale classi assegnarli. In caso di dubbi sull autenticità delle firme, saranno tempestivamente contattati i genitori. Ai sensi dell art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007, i docenti sono tenuti ad assistere all uscita degli allievi. Essi, conseguentemente, possono allontanarsi dall aula solo dopo essersi assicurati che nessun alunno vi permanga da solo o si soffermi nei corridoi e negli spazi comuni. Ciò al fine di evitare che gli alunni, prima dell apertura del cancello, si disperdano negli spazi comuni con pregiudizio per la sicurezza di tutti. Art. 11 VISITE GUIDATE La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di attività extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) si conforma alle disposizioni generali sulla vigilanza degli studenti, fatte salve le specifiche responsabilità derivanti dalla particolare attività in corso. La vigilanza deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di alunni disabili, ove sia ritenuto necessario per le particolari esigenze dello studente, al docente accompagnatore si affianca il docente di sostegno e, dove previsto, l assistente igienico-sanitario. Art. 12 COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori scolastici (CCNL 29.11.2007, TAB. A) nell ambito delle mansioni attinenti il loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente. I collaboratori scolastici non si possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Art. 13 Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno: l apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari stabiliti e la conseguente vigilanza sugli alunni dal momento che stazionano in aree di pertinenza della scuola; la sorveglianza degli spazi esterni dell edificio e delle porte di accesso durante l entrata degli alunni; la vigilanza sul passaggio degli alunni fino all entrata degli stessi nella propria aula; la chiusura delle porte dieci minuti dopo l inizio delle lezioni; la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l accesso agli estranei; il controllo degli spazi esterni per far rispettare il divieto di posteggiare auto, moto e biciclette al di fuori degli spazi appositamente segnati. Art. 14 I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti e ad essi compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:

per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi, nei servizi igienici, negli spazi comuni in genere, sugli alunni autorizzati dall insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall aula. In caso di malesseri momentanei degli/delle allievi/e, il collaboratori scolastici utilizzeranno il citofono per comunicare con la Vicepresidenza e stabilire come procedere (avvisare famiglia, croce rossa, ecc). la momentanea sorveglianza sugli alunni, durante i momenti di lezione, qualora l insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. Quanto sopra deve intendersi esteso a tutte le situazioni di attività extracurricolare previste dal P.T.O.F.. Art. 15 I collaboratori scolastici sono tenuti a : vigilare sulla classe fino all arrivo dell insegnante in servizio all ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti e avvisare gli uffici preposti affinché vengano assunti necessari provvedimenti. Art. 16 I collaboratori scolastici effettuano la vigilanza negli spazi comuni, nei corridoi e prestano particolare attenzione ai bagni, al fine di evitare inopportuni stazionamenti e/o atti di vandalismo. Il personale addetto alla portineria ha cura di non aprire il cancello (tranne in casi particolari e/o di emergenza), al fine di evitare ingressi e/o uscite che potrebbero compromettere la sicurezza degli alunni e/o provocare il loro allontanamento non autorizzato. Gli assistenti igienico-sanitari e gli assistenti alla comunicazione concorrono alla vigilanza rispetto agli alunni loro affidati. Una diversa organizzazione della vigilanza del personale A.T.A. può di volta in volta essere disposta dal D.S., dal D.S.G.A. o suo delegato, in considerazione di specifiche necessità e/o emergenze. Art. 17 Su specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono: ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento da un aula all altra nonché dall aula alla palestra, ai laboratori, alle aule speciali, alla mensa, in auditorium ecc. e viceversa; a segnalare alla Presidenza o Vicepresidenza i casi in cui negli spostamenti suddetti gli allievi vengono lasciati senza controllo dagli insegnanti. Art. 18 Per assicurare la vigilanza all uscita degli alunni da scuola, i collaboratori scolastici sono tenuti a: vigilare il transito degli alunni; controllare le porte di uscita; verificare, all ultima ora di lezione, l effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi permanga nei bagni, nei corridoi o in alcun altro spazio della scuola. Art. 19 I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante le attività previste dal P.T.O.F. e realizzate al di fuori dell istituto scolastico e delle sue pertinenze. Art. 20 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento modifica e sostituisce il precedente. Entra in vigore dal giorno successivo alla data in cui l'atto deliberativo viene adottato e conserva la sua validità ed efficacia fino alla revisione e conseguente approvazione di un nuovo Regolamento da parte del Consiglio d Istituto. Art. 21 NORMA FINALE Per l estrema rilevanza delle regole introdotte, si notifica alle famiglie degli alunni l avviso dell avvenuta approvazione e conseguente pubblicazione del testo novellato del Regolamento, sul sito istituzionale.