REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

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Transcript:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI - Approvato con Deliberazione del CdA di ASP Città di Piacenza n. 9 del 24.04.2014 - Modificato con Deliberazione dell Amministratore unico di ASP Città di Piacenza n. 6 del 16.12.2014

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI INDICE Articolo 1 Principi Articolo 2 Presupposti giuridici Articolo 3 Oggetto Articolo 4 Individuazione del fabbisogno Articolo 5 Modalità di individuazione e avviso di selezione Articolo 6 Procedura comparativa Articolo 7 Affidamento dell incarico e relativa disciplina Articolo 8 Affidamento degli incarichi senza procedura comparativa Articolo 9 Cause di risoluzione e recesso Articolo 10 Limiti massimo di spesa Articolo 11 Pubblicità Articolo 12 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti Articolo 13 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico ******* 2

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI Art. 1 Principi 1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio. Art. 2 Presupposti giuridici 1. Gli incarichi individuali di cui al comma 1 possono essere conferiti quando le attività non siano ricomprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture organizzative dell ASP Città di Piacenza, ovvero quando si sia verificata oggettivamente l impossibilità di avvalersi delle prestazioni ordinarie o straordinarie del personale di servizio, ai sensi e per gli effetti dell art 3, comma 55 e 56 L. 244/2007 e s.m.i.; 2. Gli incarichi, così come stabilito dal D.Lgs. 165/2001, possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall' ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, secondo le modalità previste dal successivo art. 7, comma 4; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 3. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4. Le attività oggetto dei predetti incarichi sono espletate senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di ASP; non comportano obbligo di osservanza di orario di lavoro, né l inserimento nella struttura organizzativa di ASP e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede in cui opera ASP Città di Piacenza Art. 3 Oggetto 1. Rientrano nella sfera disciplinata dalla presente regolamentazione gli incarichi a soggetti esterni che hanno come contenuto di attività, da svolgere per l Ente, prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze per risolvere problemi di carattere tecnico-amministrativo specialistiche, rese attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, e, altresì, collaborazioni che sono rese attraverso forme di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato. 2. Rientrano inoltre nel campo di applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti a persone specializzate (come ad esempio infermieri e fisioterapisti) per garantire l erogazione di prestazioni sanitarie e/o a rilievo sanitario nei confronti di anziani non autosufficienti o disabili, al fine di garantire la continuità assistenziale e nel rispetto dei parametri regionali previsti. 3. I contratti di lavoro parasubordinato sono le forme contrattuali di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dall art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001. 3

4. La presente normativa non trova applicazione per gli incarichi di servizi e prestazioni da affidare a soggetti pubblici istituzionalmente competenti, di prestazioni di professioni intellettuali, ai sensi dell art. 2229 del codice civile, necessari per la progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici. Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione: a) gli incarichi già autonomamente disciplinati dal Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; b) gli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell Ente nelle sedi giurisdizionali; c) gli incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008; d) gli incarichi di servizi e prestazioni di natura occasionale, non ripetibili nell anno, che presuppongono una durata temporale di attività o prestazioni non superiore a 15 giornate, quali gli incarichi di relatore, di collaborazione a pubblicazioni, a manifestazioni ed eventi, ecc; e) gli incarichi per la composizione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione per i quali resta fermo quanto previsto dall art. 7, comma 6 quater D.Lgs. n. 165/2001. Art. 4 Individuazione del fabbisogno 1. Gli strumenti di programmazione annuale individuano i programmi e gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere ad incarichi individuali. Art. 5 Modalità di individuazione e avviso di selezione 1. II conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da adeguata pubblicità ed idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 2. Il Direttore Generale o il Responsabile del Servizio Risorse Umane, sentito il Responsabile di Area/Servizio interessato, qualora rilevi l'assenza all'interno dell' ASP della professionalità richiesta e la contestuale presenza di tutti i presupposti di cui all' art. 2 del presente regolamento, dovrà, con propria determinazione, dare atto: a) delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all' affidamento a soggetto estraneo all' Azienda e dell'impossibilita oggettiva di utilizzare risorse interne; b) delle caratteristiche professionali che il professionista deve possedere, quali titolo di studio e caratteristiche curriculari richieste; 3. Il Direttore Generale ovvero un soggetto da quest ultimo delegato predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell' oggetto dell'incarico; b) specifici requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata di adeguato curriculum; d) durata dell'incarico; e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo ; f) compenso per la prestazione adeguatamente motivato nonché tutte le informazioni ad esso correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; g) indicazione del Servizio di riferimento. 4. L' avviso potrà altresì prevedere, qualora venga ravvisata la necessità, che i candidati - o una selezione di essi - sostengano un colloquio o altre forme di selezione. 5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.; b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 4

d) essere in possesso del requisiti formativi e di esperienza richiesti per svolgere la professione. 6. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con ASP. Tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l' attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dai soggetti di cui al comma 1 dell art. 6 e comunicato all'interessato. 7. Dell' avviso di cui al precedente comma 4, viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito web dell' Azienda. Resta ferma la possibilità, qualora le circostanze lo richiedano, di attuare altre forme di pubblicizzazione (pubblicità su giornali locali, avviso in Altre Aziende ed Enti Pubblici Locali, ecc.). Art. 6 Procedura comparativa 1. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte del Direttore Generale e/o da un soggetto delegato dal Direttore stesso,ovvero, qualora la natura dell incarico da conferire lo richieda, di una commissione composta dai tre soggetti nominati dal Direttore Generale. 2. La Commissione, o uno dei soggetti di cui al precedente comma 1, valuterà in particolare i titoli posseduti, le esperienze professionali, il grado di conoscenza della normativa di settore, le abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando i risultati raggiunti in esperienze analoghe. 3. La valutazione dei curricula, potrà eventualmente essere integrata, qualora ne venga ravvisata la necessità, da un colloquio e/o altri strumenti di selezione, cui possono essere invitati i soli candidati che presentano una professionalità ed esperienze di formazione e di lavoro ritenute conformi all'incarico da conferire. La data, l'orario ed il luogo, in cui dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale selezione, saranno comunicati ai candidati, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante telefonata e/o un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e/o mediante pubblicazione sul sito web dell' Azienda. I termini di cui sopra possono essere ridotti in caso di specifica accettazione da parte del soggetto invitato. 4. Gli strumenti di selezione utilizzati mirano all' obiettivo di conoscere meglio le capacita, le competenze, le attitudini ed il rapporto fra le caratteristiche personali del candidato e la mission dell' Azienda. 5. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto a cui affidare l incarico. La valutazione non produce alcuna graduatoria. 6. Al termine del procedimento di selezione i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, o un loro delegato, redigono verbale e dell esito della selezione ne dà pubblicità sul sito internet dell ASP. Art. 7 Affidamento dell'incarico e relativa disciplina 1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale, eventualmente concluso anche per corrispondenza, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti. 2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento. 3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, in via esemplificativa, seguenti elementi: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura della prestazione; c) il termine di esecuzione della prestazione e/ o di durata dell'incarico; d) il luogo in cui viene svolta la prestazione; e) l'oggetto della prestazione; f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese; h) le modalità di pagamento del corrispettivo; i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; j) il foro competente in caso di controversie; 5

k) le modalità di trattamento dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 4. L'ente committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto per un massimo di mesi sei al fine di completare le attività oggetto dell incarico ovvero per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito nel disciplinare di incarico. In caso di proroga il compenso deve essere sempre rapportato alla durata della proroga stessa. Art. 8 Affidamento degli incarichi senza procedura comparativa 1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, è ammesso il conferimento di incarichi senza la procedura comparativa, nei casi seguenti: a) quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura giudicata idonea o in possesso dei requisiti necessari; in tal caso nell' affidamento diretto non possono comunque essere modificate, in misura sostanziale, le condizioni iniziali dell'incarico; b) incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento prevedano procedure di affidamento particolari; c) quando l'estrema urgenza, da motivare adeguatamente, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge, come nel caso di richiesta di pareri legali o fiscali urgenti, e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all' ASP, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa; d) per incarichi di spesa inferiore ad euro 5.000,00; e)quando l incarico riguardi attività ritenute infungibili per la specifica realizzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del Direttore o del Responsabile da questo delegato, e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopra indicati, può essere affidato unicamente ad un esperto individuato dallo stesso. Art. 9 Cause di risoluzione e recesso 1. Il contratto si risolve nei seguenti casi: a) per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione di quanto previsto dal contratto; b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto; c) per risoluzione o recesso. 2. Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione all altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso di contratti di durata annuale. Per i contratti di durata inferiore o superiore, tale termine sarà individuato in proporzione alla durata del rapporto contrattuale. 3. Il termine di cui al comma precedente non dovrà essere rispettato nei seguenti casi: a) Gravi inadempienze contrattuali del committente o del collaboratore; b) Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; c) Commissione da parte del collaboratore di uno dei reati che, secondo la normativa vigente, impedisca l instaurarsi di un rapporto di pubblico; d) Danneggiamento a terzi e/o all Ente imputabili a dolo o colpa grave del collaboratore; e) Furto di beni da parte del collaboratore; f) Inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato Art. 10 Limite massimo di spesa 1. Il limite massimo annuale di spesa per incarichi di collaborazione, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 56 della legge 244/2007 e s.m.i., è fissato nel Bilancio annuale di previsione. 2. Il provvedimento di affidamento dell incarico dovrà dare atto del rispetto del limite di spesa di cui al comma precedente. Art. 11 Pubblicità 1. Il Dirigente e/o il Responsabile che ha provveduto ad affidare incarichi professionali esterni è obbligato a pubblicare sul sito web dell Ente, entro 10 giorni dalla relativa determinazione, il provvedimento. 6

La pubblicazione dovrà indicare chiaramente il soggetto percettore, la ragione dell incarico e l ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. 2. I contratti di collaborazione, stipulati con l amministrazione e relativi a rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell ente. Art. 12 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti 1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento, superiori a 5.000 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell art. 1 comma 173 della Legge 266/2005. Art. 13 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il Dirigente e/o il Responsabile del servizio competente verifica il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 2. Esso verifica inoltre anche il buon esito dell incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati dello stesso. 7