REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come modificato dall articolo 46 della legge n. 133 del 6 agosto 2008) Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26.05.2009 Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 17.12.2009

INDICE: Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione Art. 2 - Definizione Art. 3 - Esclusioni Art. 4 Programmazione degli incarichi Art. 5 - Limiti di spesa Art. 6 - Presupposti per l affidamento degli incarichi Art. 7 - Requisiti per il conferimento degli incarichi Art. 8 - Procedure di affidamento Art. 9 - Contratto di incarico Art. 10 - Verifica dell esecuzione della prestazione Art. 11 - Pubblicità, controlli ed efficacia degli incarichi Art. 12 - Controllo dell organo di revisione e della Corte di Conti Art. 13 - Abrogazioni

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina ai sensi di legge l affidamento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. Esso integra il regolamento sull ordinamento degli uffici e servizi approvato ai sensi dell articolo 89 del T.U. n. 267/2000. 2. L incarico individuale ad esperto esterno all Amministrazione può essere conferito solo per esigenze temporanee che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; deve riguardare attività specifiche e determinate. 3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Art. 2 Definizione 1. Ai sensi del presente regolamento gli incarichi si caratterizzano per le prestazioni altamente qualificate con prevalente contenuto lavorativo professionale e personale, con obbligazione di risultato ai sensi degli articolo 2222-2238 del codice civile. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a. incarico di collaborazione autonoma: consiste in una prestazione di lavoro autonomo, di lavoro occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale senza carattere subordinato; b. incarico di studio: consiste nello svolgimento di un attività di studio prodromica alla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i metodi applicati, i risultati e le soluzioni proposte; c. incarico di ricerca: si articola, sulla base di una preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell Amministrazione, nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi del Comune di reperire conoscenze utili per la realizzazione di finalità istituzionali. La ricerca deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzi le fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell incaricato; d. incarico di consulenza: consiste nella richiesta di pareri ad esperti. E finalizzata a acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l azione degli organi del Comune. Il parere espresso a conclusione della consulenza deve essere argomentato in modo che le premesse supportino stringentemente le conclusioni. Art. 3 Esclusioni 1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contratti di servizi anche in economia di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs 163/2006 e le esternalizzazioni di servizi necessarie per raggiungere gli scopi dell amministrazione ed in mancanza di uffici a ciò deputati. Si ha appalto di servizio quando la prestazione viene resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. In particolare sono esclusi:

a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche; b) le attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione urbanistica e del territorio; c) gli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale conferiti ad esperti esterni; d) gli incarichi conferiti ad esperti esterni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di Legge; e) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; f) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; g) le collaborazioni di staff previste dall articolo 90 del T.U. n. 267/2000. Art. 4 Programmazione degli incarichi 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale. 2. Il programma di cui al precedente punto 1 prevede gli incarichi affidabili nel corso dell esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi, anche contestualmente all approvazione del bilancio di previsione. Art. 5 Limiti di spesa 1. La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione o di sua variazione. 2. Tale limite generale di spesa tramite il piano esecutivo di gestione è articolato tra i diversi centri di responsabilità. 3. Gli incarichi non previsti nel piano esecutivo di gestione sono affidati previa separata autonoma direttiva della Giunta comunale. Art. 6 Presupposti per l affidamento degli incarichi 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento vengono conferiti dal responsabile del servizio competente, in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve rilevarsi nell atto di conferimento dell incarico: b) rispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall ordinamento all'amministrazione; c) coerenza dell incarico con le attività istituzionali stabilite dalla legge o con il programma annuale approvato dal Consiglio Comunale; d) necessità dell affidamento determinata da mancanza o insufficienza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento

dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione, richiamata nel provvedimento di affidamento; e) rispondenza dell incarico a obiettivi specifici, determinati e temporanei; f) natura altamente qualificata della prestazione; g) indicazione preventiva dei contenuti, luogo, tempistica, durata e compenso per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso deve essere proporzionato all utilità conseguita dall Amministrazione; h) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; i) attestazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari circa il rispetto del limite di spesa di cui all articolo 5. 2. Gli incarichi ad esperti possono essere conferiti con contratti di collaborazione autonoma, per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l Ente e di agire in nome e per conto dell Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. Art. 7 Requisiti per il conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi possono essere conferiti : a) a professionisti iscritti in ordini o albi, non necessariamente in possesso di laurea specialistica; b) ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale o equivalente o diploma di laurea triennale se accompagnato da ulteriore titolo di specializzazione universitaria ad esempio un master di minimo un anno) e di un appropriata esperienza lavorativa; c) a soggetti che operano nel campo dell arte e dello spettacolo e agli esercenti i mestieri artigianali. 2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera 2. a), con un rapporto di collaborazione continuativo; c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale; e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente; f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo. Art. 8 Procedure di affidamento Articolo così corretto a seguito dei rilievi della Corte dei Conti 1. Gli incarichi di cui all art. 1 sono conferiti con determinazione motivata attraverso procedure di selezione con analisi comparativa dei curricula professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione. 2. L affidamento di detti incarichi deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Malo di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il responsabile del servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell avviso di selezione. 3. L avviso di cui al comma precedente deve contenere: a) l indicazione del progetto o delle attività di cui l Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento; b) l indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula; c) l eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all oggetto dell incarico; d) la durata dell incarico, il luogo di svolgimento della prestazione; e) i criteri per la valutazione e comparazione delle candidature. 4. In luogo dell avviso di selezione, può essere rivolto invito ad almeno tre soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio della rotazione degli incarichi: 4.1 quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l esperimento di procedure comparative di selezione per l individuazione dei soggetti attuatori 4.2 quando il contratto è di importo inferiore ad 20.000,00 al netto delle imposte di legge. 5. Gli incarichi possono essere affidati in via diretta nei seguenti casi, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione, ove possibile, e l acquisizione del curriculum e dell offerta economica: 5.1 con riferimento a prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, con un esborso equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, sul presupposto che il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. 5.2 quanto trattasi di attività comportanti prestazioni specialistiche non comparabili o si tratti di attività espletabile solo da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso come le attività artistiche, scientifiche e culturali 5.3 nei casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all Amministrazione 5.4 quando sia andata deserta la selezione di cui al comma 3

5.5 quando l importo del contratto non supera i 5.000 euro al netto di oneri fiscali. Art. 9 Contratto di incarico 1. Il Responsabile del servizio affida l incarico mediante stipulazione di contratto in forma scritta contenente i seguenti elementi : a. la durata b. il luogo della prestazione c. l oggetto d. il compenso pattuito e le modalità di pagamento e. i termini entro cui la prestazione deve essere resa f. la eventuale penale per il ritardo g. l indicazione dell ufficio e del responsabile del procedimento cui spetta il controllo sulla regolare esecuzione della prestazione h. le ipotesi di risoluzione del contratto 2. La misura del compenso è determinata in relazione all attività oggetto dell incarico, alla quantità e qualità dell attività, all eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Se riferita ad una tariffa professionale va applicata la riduzione dei minimi di tariffa. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dalla Amministrazione. 3. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell incarico, salvo diversa espressa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell attività oggetto dell incarico. Art. 10 Verifica dell esecuzione della prestazione 1. Il Responsabile del servizio competente o il responsabile del progetto indicato nel contratto, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell incarico mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati ottenuti. 2. L incaricato nei casi di cui all articolo 2 comma 2 lettere b.,c.,d., è tenuto alla presentazione di una relazione finale sull attività svolta e sui risultati raggiunti. 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Art. 11 Pubblicità, controlli ed efficacia degli incarichi 1. Tutti gli incarichi esterni affidati dal comune, per i quali è previsto un compenso, sono pubblicati sul sito Internet istituzionale con l indicazione, per ogni pagamento effettuato, del relativo provvedimento di liquidazione, del soggetto percettore, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato. 2. I contratti relativi a rapporti di collaborazione autonoma, di studio e di ricerca sono efficaci a decorrere dalla data della stipula.

3. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell incaricato, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Malo. Art. 12 Controllo dell organo di revisione e della Corte dei Conti 1. Gli atti di affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all organo di revisione a cura del servizio finanziario. 2. Gli atti di affidamento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, che comportano nel loro ammontare definitivo una spesa eccedente 5.000,00 devono essere trasmessialla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima. Art. 13 Abrogazioni 1. Il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 160/2008 è sostituito dal presente regolamento aggiornato.