b) LETTERA B: organizzazione delle sedi provinciale e zonali (contributi lett. B);

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Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/21 del 8.8.2017 DIRETTIVA CONTENENTE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CONCORSI E SUSSIDI AI PATRONATI PER L ASSISTENZA AI LAVORATORI, AI SENSI DELLA L.R. 14.11.1956 N. 29. ANNO 2017 E SUCCESSIVI La presente direttiva contiene criteri e modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento previsto annualmente nel Bilancio Regionale (UPB S05.03.004 CAP SC05.0585) per la concessione dei contributi, di cui alla L.R. n. 29/1956, agli Istituti di Patronato, giuridicamente riconosciuti, ad integrazione di quelli cui provvede direttamente lo Stato ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 152 che ha sostituito e abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni. La presente direttiva sostituisce tutte le disposizioni di cui alla deliberazione n. 54/5 del 10.11.2015, allegato 1, che sono da intendersi abrogate. Per la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di seguito descritti è stato acquisito il parere della Commissione di cui all articolo 2 della L.R. n. 29/1956. 1. Criteri di ripartizione Ogni anno, dopo l approvazione delle leggi regionali finanziaria e di Bilancio, la Commissione di cui all articolo 2 della L.R. n. 29/1956, convocata e presieduta dall Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, esprime il parere sulla assegnazione della somma stanziata nel capitolo del bilancio regionale tra le seguenti tipologie di contributo: a) LETTERA A: attività assistenziale svolta in ciascuna provincia dagli enti interessati, nell anno precedente a quello di concessione del contributo (contributi lett. A); b) LETTERA B: organizzazione delle sedi provinciale e zonali (contributi lett. B); c) LETTERA C: organizzazione delle sedi regionali (contributi lett. C): Per l anno 2017 e successivi e, in ogni caso, in assenza di proposte differenti da parte della Commissione, da sottoporre all approvazione della Giunta regionale, lo stanziamento complessivo sarà così ripartito: 75% per i contributi LETTERA A ; 12,5% per i contributi LETTERA B ; 12,5% per i contributi LETTERA C. 1/6

1.1. CONTRIBUTI LETT. A La quota dello stanziamento di bilancio destinata a tale linea di finanziamento sarà ripartita tra gli Enti di patronato in proporzione al punteggio complessivamente realizzato riferito alle voci di attività valutabili di cui alle tabelle A-B-C-D allegate al DM 10.10.2008 N. 193. A tal fine viene riconosciuto il punteggio attribuito a ciascuno degli aventi titolo nelle tabelle statistiche riassuntive dell attività svolta nell anno precedente, identificate come tabelle A, B, C e D e tabella riepilogativa A-B-C-D nella circolare del ministero del Lavoro n. 24 del 14.07.2009, vidimate dai competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro e fornite dagli stessi Enti di Patronato. 1.2. CONTRIBUTI LETT. B La quota dello stanziamento di bilancio destinata a tale linea di finanziamento verrà ripartita tra gli Enti di patronato in proporzione al punteggio complessivo riferito all organizzazione delle sedi e derivante dalla somma dei seguenti punti: per ogni operatore avente regolare rapporto di lavoro con il Patronato o con l organizzazione promotrice e posto in posizione di comando, punti 2; per ogni sede provinciale con almeno 2 operatori (dipendenti degli istituti di patronato o delle organizzazioni promotrice e comandati), di cui uno a tempo pieno responsabile della sede, che raggiunge da 500 (prima bastavano 400) a 1000 punti di attività, punti 2, oltre 1000 punti, punti 4; per la sede zonale con almeno 1 operatore (anche a tempo parziale ma non inferiore, per ogni sede zonale, alle 18 ore settimanali di cui non meno di 10 di apertura al pubblico) che raggiunge da 250 (prima erano 200) a 500 punti, punti 1, da 501 a 1000, punti 2, oltre 1000 punti, punti 4; Trattandosi di contributi riferiti all organizzazione, per essere considerate ai fini del riparto dei contributi lett. B, le sedi devono avere i seguenti requisiti: sede provinciale: almeno 2 operatori, di cui uno a tempo pieno che sia responsabile della sede stessa, e almeno 500 punti-attività prodotti direttamente da essa; l orario di apertura al pubblico deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana per un totale di almeno 30 ore; sede zonale: se esiste, almeno 250 punti-attività e almeno 1 operatore, anche a tempo parziale ma non inferiore, per ogni sede zonale, alle 18 ore settimanali di cui non meno di 10 di apertura al pubblico. 2/6

Nell ipotesi in cui le sedi provinciali non risultino in possesso di tutti i requisiti sopra specificati, ad eccezione di quello riferito al punteggio minimo, non viene assegnato alcun punteggio né per l organizzazione, né per l attività. [I requisiti riferiti al numero di operatori e alla destinazione d uso degli uffici, ai fini del riconoscimento giuridico delle sedi, sono in vigore dal 1.1.2011 (v. nota circolare della direzione generale del ministero del lavoro 23343 del 10.12.2009)] I dati di riferimento saranno rilevati dalle tabelle statistiche riassuntive riferite all organizzazione e all attività svolta nell anno precedente, identificate come Tabella Organizzazione nella circolare del ministero del Lavoro n. 24/2009, vidimate dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro; in caso di mancata vidimazione da parte delle DTL, saranno comunque ritenute valide le copie delle tabelle trasmesse alle Direzioni Territoriali del Lavoro per la vidimazione, purché corredate, obbligatoriamente, da copia della lettera di trasmissione (riportante timbro e data di avvenuta consegna) alla D.T.L. 1.3. CONTRIBUTI LETT. C La quota dello stanziamento di bilancio destinata a tale linea di finanziamento dalla Commissione sopraccitata verrà ripartita tra le sedi regionali, regolarmente costituite, degli Enti di patronato che soddisfino i seguenti requisiti: per la sede regionale con almeno 1 operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa (nel vecchio regolamento dovevano essere almeno 2), che coordina 4 sedi provinciali (localizzate nei territori di riferimento delle vecchie quattro Province), si attribuisce il punteggio complessivo calcolato con riferimento al precedente punto 1.2 per il contributo relativo all organizzazione e in proporzione ad esso si ripartirà la quota di stanziamento per tale linea di finanziamento tra gli aventi diritto. 2. Modalità di erogazione Il competente Servizio della Direzione Generale dell Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale curerà l istruttoria sui punteggi da assegnare a ciascun Ente beneficiario, per ciascuna tipologia di contributo, attraverso l applicazione dei criteri di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 sopra riportati. Successivamente, acquisito il verbale della Commissione contenente il parere in merito all assegnazione delle risorse, curerà la predisposizione del piano di ripartizione, 3/6

proporzionalmente ai punteggi, delle somme destinate a ciascuna voce di contributo calcolate sullo stanziamento complessivo di bilancio nelle percentuali indicate al punto 1. della presente direttiva. Il Direttore del Servizio summenzionato provvederà, con propria determinazione, all approvazione del piano di ripartizione risultante dall istruttoria e all impegno delle relative somme in favore di ciascun Ente beneficiario, cui seguiranno i provvedimenti di pagamento, nel modo seguente. 2.1. CONTRIBUTI LETT. A anticipazione pari al 90% del contributo complessivo assegnato a ciascun Ente in base al punteggio-attività come descritto al precedente punto 1.1; saldo 10%, da corrispondersi dopo l acquisizione dei dati definitivi sui punteggi forniti dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro con i Verbali di accertamento dell attività svolta da ciascun Ente di Patronato (punteggio ex-post). In caso di punteggio definitivo inferiore a quello considerato ai fini della ripartizione (punteggio ex-ante) di cui al punto 1.1, il saldo verrà calcolato decurtando dall importo del saldo teorico, il valore corrispondente. 2.2. CONTRIBUTI LETT. B anticipazione pari al 90% del contributo complessivo assegnato a ciascun Ente in base al punteggio assegnato per l organizzazione come descritto al precedente punto 1.2.; saldo 10%, da corrispondersi dopo l acquisizione dei dati definitivi sui punteggi riferiti all organizzazione, forniti dalle Direzioni Territoriali del Lavoro con i Verbali di accertamento dei requisiti (punteggio ex-post). In caso di punteggio definitivo inferiore a quello considerato ai fini della ripartizione (punteggio ex-ante) di cui al punto 1.2, il saldo verrà calcolato decurtando dall importo del saldo teorico, il valore corrispondente. 2.3. CONTRIBUTI LETT. C anticipazione pari al 90% del contributo complessivo assegnato a ciascun Ente in base al punteggio assegnato nel modo descritto al precedente punto 1.3.; saldo 10%, da corrispondersi dopo l acquisizione dei dati definitivi sui punteggi riferiti all organizzazione, forniti dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro con i Verbali di accertamento dei requisiti (punteggio ex-post). In caso di punteggio definitivo inferiore a quello considerato ai fini della ripartizione (punteggio ex-ante) di cui al punto 1.3, il saldo verrà calcolato 4/6

decurtando dall importo del saldo teorico, il valore corrispondente. Nel caso in cui l'ente di patronato operante in Sardegna, annoverasse più sedi provinciali riportanti il medesimo codice fiscale, gli verrà corrisposto un contributo scaturente dalla somma degli importi corrispondenti ai punteggi di cui alle lettere A, B e C, dichiarati da ciascuna sede provinciale. Tale contributo verrà corrisposto in favore della sede regionale del patronato, se presente, o a qualsiasi sede provinciale indicata dall'ente di patronato come referente. Modalità per l accesso ai contributi La concessione dei contributi avviene su presentazione di apposita domanda, in bollo, all Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, a mano, ovvero a mezzo Raccomandata, e farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda, da redigersi in base al modello allegato alle presenti direttive (Modello 1), dovrà contenere: a) Numero di Codice Fiscale; b) Numero del conto corrente, con relativo codice IBAN, per l accreditamento del contributo eventualmente concesso; c) Nome, cognome, luogo e data di nascita degli amministratori in carica (componenti del Comitato direttivo/consiglio/ ) e nominativo dei componenti gli organi di controllo (Revisori/Sindaci) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. decreto di riconoscimento ai sensi dell articolo 3 della Legge del 30.3.2001 n. 152 (per chi presenta la domanda la prima volta); 2. dichiarazione degli estremi dell Iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente e accompagnata da valido documento di identità del sottoscrittore, (per chi presenta la domanda la prima volta e ha ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 dell articolo 3 della Legge del 30.3.2001 n. 152); 3. tabelle relative ai dati riassuntivi e statistici per la dimostrazione dell attività assistenziale e dell organizzazione relative all anno precedente a quello cui si riferisce l assegnazione del 5/6

contributo. Dette tabelle dovranno essere preventivamente vidimate dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. In alternativa l Ente potrà presentare copia delle medesime tabelle trasmesse alle Direzioni Territoriali del Lavoro per la vidimazione, allegando doverosamente copia della lettera di trasmissione (riportante timbro e data di avvenuta consegna) alla D.T.L. competente, entro il 30 aprile di ogni anno. Le stesse, inoltre, dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione in ordine all esattezza e veridicità dei dati comunicati, sottoscritta da chi può rappresentare legalmente l Ente all esterno, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e accompagnata da documento d identità valido del sottoscrittore. Le domande di contributo non corredate dai documenti di cui ai punti precedenti, sono inammissibili; 4. elenco analitico delle spese sostenute e finanziate con il contributo regionale con riferimento all esercizio finanziario dell anno precedente a quello di erogazione del contributo, a titolo di rendiconto, richiesto al fine di dimostrare il regolare impiego dei fondi regionali accompagnata da apposita dichiarazione in ordine all esattezza e veridicità dei dati comunicati, sottoscritta da chi può rappresentare legalmente l Ente all esterno, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e accompagnata da documento d identità valido del sottoscrittore; 5. programma per le eventuali altre attività nel campo della Sicurezza Sociale ai lavoratori, corredata dal preventivo di spesa. Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui ai punti 3 e 4 possono anche essere contenute in un unico documento. 6/6