A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011

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A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011 MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO EU 2016/679 (GDPR)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali EU (2016/679) in seguito GDPR o Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei. Il GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in seguito Garante continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata. Si evidenzia che, è comunque previsto l adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. DEFINIZIONI Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ( interessato ); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l affidabilità, il comportamento, l ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell Unione o degli Stati membri. Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 2

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento. Terzo: la persona fisica o giuridica, l autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Consenso dell interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l identificazione univoca, quali l immagine facciale o i dati dattiloscopici. Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Rappresentante: la persona fisica o giuridica stabilita nell Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento. Norme vincolanti d impresa: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune. Autorità di controllo: l autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell articolo 51; L 119/34 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.5.2016. Autorità di controllo interessata: un autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo. 3

Obiezione pertinente e motivata: un obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell Unione. Servizio della società dell informazione: il servizio definito all articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. Organizzazione internazionale: un organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati. Data Breach: violazione che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. PRINCIPI Il Regolamento introduce il concetto di accountability, riconducibile al concetto italiano di responsabilizzazione. Con questo termine, si vuole sottolineare l esigenza di indurre i soggetti che determinano finalità e mezzi del trattamento, ovvero il Titolare del trattamento e i Responsabili, a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di garantire la protezione effettiva dei dati personali oggetto dei trattamenti. Secondo il principio di responsabilizzazione, ai Titolari e/o Responsabili del trattamento si richiede quindi, non più un approccio reattivo, bensì un approccio proattivo, allo scopo di definire a priori obblighi e comportamenti che prevengano in modo effettivo un possibile evento in grado di cagionare danno ai diritti e alla libertà dell interessato. Questi concetti erano già stati chiariti esplicitamente da un parere (Opinion 3/2010 WP art.29) espresso dal Gruppo di Lavoro Articolo 29, significativamente intitolato Opinion 3/2010 on the principle of accountability laddove si è, tra l altro, raccomandato che il titolare del trattamento dei dati debba essere in grado di dimostrare di avere adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l elaborazione di specifici modelli organizzativi e che debba dimostrare in modo positivo e proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono adeguati e conformi al regolamento europeo in materia di privacy. Alla luce di quanto sopra, il GDPR, all interno del suo articolo 5, stabilisce che i dati personali devono essere: Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nonché esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime; Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati; Esatti e, di conseguenza, se necessario, aggiornati; Trattati e conservati in maniera tale da garantire un adeguata sicurezza degli stessi e per un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per il corretto conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Il Regolamento conferma che ogni trattamento di dati personali deve trovare fondamento in un idonea base giuridica, rispettando quindi i fondamenti di liceità del trattamento indicati dall articolo 6. In particolare, il trattamento è lecito se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) L interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 4

b) Il trattamento è necessario all esecuzione di un contratto di cui l interessato è parte o all esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; d) Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell interessato o di un altra persona fisica; e) Il trattamento è necessario per l esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l interessato è un minore. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui alle lettere c) ed e) deve essere stabilita dal diritto dell Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, questo deve rispettare le condizioni descritte dall articolo 7 del GDPR. Nello specifico, il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l interessato abbia prestato liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati e, allo stesso tempo, che tale richiesta di consenso sia stata fatta in forma chiara, comprensibile, accessibile e distinguibile da altre materie. Nel caso di soggetti minori, il linea generale, il consenso deve essere prestato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il GDPR stabilisce che, per quanto riguarda l utilizzo di servizi della società dell informazioni, il trattamento dei dati risulta lecito ove il minore abbia almeno 16 anni; in caso di età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito solo nel caso in cui è esercitato dal titolare della responsabilità genitoriale. Proprio in virtù di questa norma, il Titolare si deve adoperare in ogni modo ragionevole al fine di verificare che tale consenso sia esercitato secondo i principi normativi in questione. L articolo 9 introduce il concetto di dati personali particolari stabilendo che è vietato trattare dati personali che rivelino l origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all orientamento sessuale della persona. Allo stesso modo, il Regolamento stabilisce alcune casistiche a cui il predetto divieto non si applica, come ad esempio in presenza di consenso da parte dell interessato, nel caso in cui il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell interessato, nel caso in cui il trattamento riguardi dati resi pubblici dall interessato. Sulla scia del concetto di accountability ed in virtù dei principi sopra esposti, il GDPR introduce: Il registro delle attività di trattamento (art. 30) Attraverso il registro dei trattamenti, il Titolare tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, indicante per ogni trattamento il nome del titolare, le finalità del trattamento, la descrizione delle categorie degli interessati e dei dati personali trattati e tutte le informazioni descritte dallo stesso articolo 30. La valutazione d impatto sulla protezione dei dati (art. 35) Quando un trattamento, considerati la sua natura, il suo oggetto, il suo contesto e le sue finalità può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, prima di procedere allo stesso, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. La valutazione d impatto sulla protezione dei dati, secondo quanto stabilito all interno del Regolamento, è richiesta in particolare nei casi seguenti: 5

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. DIRITTI DELL INTERESSATO Obiettivo ultimo del GDPR è quello di garantire la tutela e la protezione dei dati personali in relazione al trattamento dei dati delle persone fisiche. Proprio in questa ottica, all interno del Capo III, il Regolamento definisce quelli che sono i diritti dell interessato, cioè tutti quei diritti che devono essere comunicati all interessato in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Tali informazioni devono essere fornite per iscritto o per altri mezzi, purché sia comprovabile tale comunicazione, in modo tale da mettere a conoscenza l interessato dei propri diritti e di agevolarlo nell esercizio degli stessi. Allo stesso tempo, il Titolare deve adoperarsi al fine di soddisfare le eventuali richieste degli interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta in modo totalmente gratuito, fatta salva la facoltà di: Addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per intraprendere la prestazione richiesta; Rifiutare di soddisfare la richiesta qualora questa risulti infondata o eccessiva. Secondo quanto stabilito dal Regolamento, all interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: Accesso ai dati (art. 15): l interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di avere accesso ad esempio ai dati oggetto del trattamento e alle finalità del trattamento. Rettifica dei dati (art. 16): l interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Cancellazione dei dati (art. 17): l interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, così come il Titolare ha il dovere di cancellarli senza ingiustificato ritardo. Limitazione al trattamento (art. 18): l interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quanto ricorrono specifiche situazioni, come ad esempio in caso di inesattezza dei dati. Portabilità dei dati (art. 20): l interessato ha il diritto di ricevere dal Titolare in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare. Opposizione al trattamento (art. 21): l interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell articolo 6, lettere e) e f), compresa la profilazione. Processo decisionale automatizzato (art. 22): l interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basta unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 6

Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par 3): l interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Comunicazione di una violazione dei dati personali all interessato (art. 34): nel caso si verifichi una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle personale fisiche, il Titolare comunica la violazione all interessato senza ingiustificato ritardo. In aggiunta a quanto sopra, qualora l interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto previsto dal Regolamento, in base a quanto disposto dall articolo 77 del GDPR, ha il diritto di proporre reclamo ad un autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Il Regolamento Europeo introduce una nuova figura all interno del processo di protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO). L articolo 37 stabilisce che il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento designano sistematicamente il Responsabile della Protezione dei Dati ogniqualvolta: Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. Nei casi diversi da quelli previsti sopra, il Titolare del trattamento può liberamente decidere se nominare o meno la figura dell RPD. Il Responsabile della Protezione dei Dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all articolo 39 del Regolamento, nel dettaglio: Informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni relative alla protezione dei dati; Sorvegliare l osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; Cooperare con l'autorità di controllo; 7

Fungere da punto di contatto per l autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. Il Regolamento stabilisce che la Società possono nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati un proprio dipendente oppure ricorrere ad un soggetto esterno, attraverso apposito contratto di servizi o mandato professionale. In ogni caso, il Titolare del trattamento, è tenuto a rendere pubblici i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, nonché a comunicarli all autorità di controllo attraverso apposito form online. LA SOCIETÀ La protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali è importante per A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011, con sede in Via Moncenisio n. 43, 20811 Cesano Maderno (MB), Codice Fiscale 91097700156, Partiva IVA 06038980964, che agisce in conformità con le leggi attualmente in vigore. Al fine di rendersi compliance al Regolamento EU 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011 ha provveduto alla definizione di un proprio organigramma privacy, tale documento è riportato all allegato n. 1 al Presente. Così come visibile all interno dell organigramma privacy, la Società ha formalizzato la nomina dei Responsabili del trattamento (esterni); l elenco completo dei Responsabili è definito all interno dell apposito modulo, all allegato n. 2 al Presente. Con riferimento al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), tenuti in considerazione la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento, A.S.D. Basket Cesano Seveso 2011 ha provveduto ad assegnare tale incarico a Adriana Rossi, contattabile all indirizzo privacy@basketcesanoseveso.it Al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, la Società si è inoltre dotata delle necessarie procedure operative interne. 8