A cura di Devis Nucibella Iper e superammortamento: nuovi chiarimenti dalle Entrate. Tavola sinottica

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A cura di Devis Nucibella Iper e superammortamento: nuovi chiarimenti dalle Entrate Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Imprese Tavola sinottica Iper e superammortamento La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super ammortamento che dell iper ammortamento, vale a dire delle misure agevolative che consentono ai titolari di reddito d impresa e agli esercenti arti e professioni di maggiorare le quote di ammortamento in relazione all acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 29 a 36, Legge 205/2017). Novità L Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata, ha fornito chiarimenti in merito al super e iper ammortamento. I chiarimenti vanno dalla documentazione da conservare alla tempistica per fare l investimento alla cumulabilità con altre agevolazioni. Decorrenza L Agevolazione era in scadenza il 31.12.2017 ma la Legge di Bilancio ha effettuato una proroga a tutto il 2018. Riferimenti Normativi Art. 1, commi da 29 a 36, Legge 205/2017. Premessa La Legge di Stabilità per il 2016 aveva introdotto il super ammortamento, prevedendo: a favore dei soggetti titolari di reddito d impresa e degli esercenti arti e professioni, che avessero effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi (nonché in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività d impresa) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016) la possibilità di maggiorare il relativo costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (articolo 1, commi 91 e seguenti, Legge 208/2015). 1

Per tale agevolazione, la Legge di Bilancio 2017 prima e la Legge di Bilancio 2018 poi hanno, previsto la proroga anche per il 2018 introducendo però le seguenti novità: la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%; sono esclusi dal perimetro di applicazione dell agevolazione gli investimenti in veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all attività d impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l esclusione dal beneficio riguarda l intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis). La Legge di Bilancio 2017 aveva inoltre introdotto, a favore dei soli titolari di reddito d impresa, una disciplina che consente di maggiorare il costo di acquisizione nella misura: del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi a elevatissima tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (sono elencati nell allegato A alla stessa Legge di Bilancio), effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017; del 40%, per determinati beni immateriali strumentali (elencati nell allegato B alla Legge di Bilancio) prima esclusi dal super ammortamento, effettuati nel 2017 da soggetti che beneficiano dell iper ammortamento. La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la proroga anche dell iper ammortamento. Recentemente l Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha fornito importanti chiarimenti sulla materia. Collaudo Il primo chiarimento riguarda il rapporto tra le modalità di acquisto del bene oggetto di iper ammortamento e ambito temporale dell agevolazione, da intendersi come finestra temporale di spettanza e non necessariamente di fruizione dei benefici e con irrilevanza, a questi fini, dell eventuale collaudo non contrattualmente previsto ma necessario ai fini dell entrata in servizio del bene. Se un contratto di acquisto non prevede il collaudo ai fini del passaggio della proprietà, il collaudo, che sia effettuato presso il costruttore o sia effettuato presso l acquirente (eventualmente necessario ai fini dell entrata in funzione dei beni) ha rilevanza ai fini della spettanza del beneficio? La spettanza dell agevolazione è legata all effettuazione dell investimento da determinarsi ai sensi dell art. 109 TUIR che, per l acquisto dei beni mobili dà rilevanza al momento della consegna. Pertanto il collaudo eseguito presso il cedente o presso l acquirente non rileva ai fini della spettanza. Il collaudo presso l acquirente può rilevare sulla fruibilità dell incentivo. 2

Consegna del bene Ricordiamo che per il superammortamento la Legge di Bilancio 2018 ha, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati: dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018; entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Mentre per l iperammortamento la maggiorazione del 150% si applica pure agli investimenti effettuati entro il: 31 dicembre 2018; 31 dicembre 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per coloro che beneficiano dell iper ammortamento 2018, le disposizioni in materia di maggiorazione del 40% si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati entro il: 31 dicembre 2018; 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In merito alla proroga della misura dell iperammortamento (vedi art. 1, comma 31, L. 205/ 17 Legge di Bilancio 2018) è da ritenersi che il nuovo limite temporale per la consegna sia fruibile anche per i beni di cui si è versato l anticipo entro il 31/12/ 17? L estensione della finestra temporale di spettanza del beneficio consente la fruibilità dell incentivo anche per i beni di cui si è versato l anticipo entro il 31 dicembre 2017 e la cui consegna viene a cadere entro i termini stabiliti dal provvedimento di proroga. Ad esempio si considera ammissibile l incentivo anche per un bene consegnato a sett. 2018. Beni realizzati in economia o in appalto Il beneficio spetta, oltre che per l acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Nell incontro con la stampa specializzata è stato affrontato il tema del bene realizzato in misura mista cioè sia in economia, che in appalto. A tal proposito l Agenzia delle Entrate ha precisato che la spettanza e la misura dell agevolazione, prescindono dal calcolo del rapporto proporzionale tra le due componenti mentre rilevano le diverse modalità di determinazione dell investimento agevolabile, corrispondenti all ammontare dei costi sostenuti per le costruzioni in economia e all ultimazione delle prestazioni o ai Sal (stato avanzamento lavori) definitivamente accettati per gli appalti. 3

Nel caso di realizzazione di un bene in modalità mista, ossia parte in appalto e parte in economia esistono vincoli di rapporto tra le due modalità? In altre parole, è possibile fruire dell incentivo quale che sia la proporzione fra il valore della parte realizzata in appalto e quella realizzata in economia? Il provvedimento è guidato dalla volontà di non discriminare fra le varie forme di acquisto ed in linea generale non esistono vincoli di rapporto; sussistono regole diverse per stabilire spettanza ed entità dell agevolazione: per le costruzioni in economia si guarda ai costi sostenuti, mentre per l appalto l ultimazione della prestazione o i SAL definitivamente accettati. Qualora il bene venga realizzato in economia non esistono vincoli di proporzione di costo tra le varie voci ferma la necessità di dimostrare come si è formato il valore complessivo del bene agevolabile. Esistono dei vincoli di proporzione di costo tra le varie voci relative ai beni costruiti in economia? Ad esempio tra costo di progettazione e costo di realizzazione dell investimento o tra materiali e mano d opera? Esiste un tetto (in termini percentuali sul totale) al costo di progettazione? Non esistono vincoli di tale genere, ferma la necessità di dimostrare come si è formato il valore complessivo del bene agevolabile anche attraverso apposita documentazione contabile. È al riguardo, opportuna la predisposizione di una contabilità di progetto. Non vengono invece ammesse al beneficio le spese per ricerca generica. Interconnessione Ai fini della fruibilità del superammortamento è richiesto che i beni siano interconnessi al sistema aziendale. Tale interconnessione deve risultare dalla dichiarazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciata dal legale rappresentante dell impresa o, per i beni di valore superiore a 500.000, da una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito tecnico industriale o da un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, che attesti anche il possesso dei requisiti richiesti dagli allegati A e B. La perizia deve pervenire per ogni bene e non per il complesso degli acquisti, anche se contestuali. Il momento in cui si verifica l interconnessione è cruciale perché da quel momento sarà possibile fruire delle maggiorazioni, non è sufficiente l entrata in funzione del bene. Nel caso in cui i beni materiali vengano comunque utilizzati senza il requisito dell interconnessione, ci si potrà avvalere del superammortamento materiale fino all esercizio precedente a quello in cui si realizza l interconnessione. 4

Nel caso in cui un soggetto abbia acquistato un macchinario dell allegato A entro il 31/12/17, interconnesso nel 18 con acquisto sempre nel 2018 di un SW agevolato ai sensi della Legge di Bilancio 2018, quali agevolazioni sono ammissibili? Nel caso descritto, al contribuente spetta il super-ammortamento del 140% nel 2017, l iperammortamento sullo stesso macchinario del 250% nel 2018 e l incentivo della maggiorazione del 40% sull ammortamento SW, benché bene e SW siano stati acquistati in due periodi di imposta diversi. Modalità di rendicontazione Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all investimento, avuto riguardo ai criteri di competenza indicati dall art. 109 del TUIR. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti: la progettazione dell investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la mano d opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera). Al riguardo l Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi costi devono risultare da contabilità industriale per l utilizzo di risorse interne e da fatture o altri documenti contabili per le lavorazioni esterne. Come devono essere rendicontate le spese degli investimenti effettuati in economia? In particolare, quali documenti occorre predisporre e conservare a dimostrazione delle spese ad esempio per mano d opera diretta, per progettazione e/o lavorazioni esterne? Le spese per investimenti effettuati in economia devono risultare da contabilità industriale per l utilizzo di risorse interne e da fatture o altri documenti contabili per le lavorazioni esterne o gli altri servizi eventualmente acquistati da terzi. La perizia/attestazione deve esprimersi solo su caratteristiche tecniche ed interconnessione. Perizia L articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2017 prevede che per poter fruire dei benefìci dell iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare 5

il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un analisi tecnica. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato: per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale - che devono dichiarare la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati; per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall attestato di conformità di cui al punto precedente). L Agenzia delle Entrate ha chiarito che il perito/attestatore recepisce indicazioni e valutazioni degli organi amministrativi dell impresa senza esprimere valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell agevolazione. La relazione tecnica annessa alla perizia/attestazione nel recepire le valutazioni operate dal contribuente deve esprimersi anche sulla congruità di tali valutazioni ovvero della loro rispondenza alla documentazione disponibile? In particolare per i lavori in economia è richiesta una valutazione di come sono determinate le voci che compongono il costo? Il perito/attestatore recepisce indicazioni e valutazioni degli organi amministrativi dell impresa senza esprimere valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell agevolazione. L impresa risulta l unico soggetto responsabile di congruità e rispetto degli adempimenti fiscali, contabili e contrattuali legati al beneficio. Modifiche tecniche al bene agevolato Per quanto la legge nulla preveda sulle modifiche tecniche del bene agevolato è stato precisato che per le modifiche relative a profili sostanziali ai fini del rilascio della perizia/attestazione è opportuna un integrazione del documento. Se, successivamente alla perizia/attestazione, un bene oggetto di iper-ammortamento subisce una modifica tecnica (ad esempio sostituzione del sistema di controllo PLC/CNC) o cambia il sistema di gestione su cui era stata verificata l interconnessione, è necessario richiedere il rilascio di una nuova perizia/attestazione? La legge non prevede obblighi in questo senso, ma laddove le modifiche tecniche ad un bene oggetto di iper-ammortamento siano relative a profili sostanziali ai fini del rilascio della 6

perizia/attestazione, sembra coerente al quadro sistemico che il contribuente sia tenuto a richiedere al perito/attestatore una integrazione della perizia/attestatore. Beni situati all estero Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l agevolabilità di un bene che viene dislocato da una entity italiana su più siti produttivi di beneficiarie non residenti. Al riguardo l Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussistono in questo caso vincoli di struttura societaria, risultando la spettanza dell agevolazione subordinata al concorso dell ammortamento dei beni al reddito determinato in Italia. L agevolazione spetta anche con riferimento ad investimenti localizzati all estero? E nel caso, a quali condizioni un bene ubicato all estero può beneficiare delle agevolazioni 4.0? Quale deve essere il rapporto con il territorio dello Stato? Il soggetto agevolato deve essere fiscalmente residente o stabilito in Italia? La legge non contiene previsioni sull ubicazione delle strutture aziendali cui gli investimenti sono destinati e quindi dei beni agevolabili. La condizione è che i relativi ammortamenti concorrano ad un reddito assoggettabile a tassazione in Italia e che i relativi proventi siano non occasionali, abituali, aspetto che può essere valutato anche per il futuro. Implementazione a linea preesistente L agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati ma deve trattarsi di beni nuovi. Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all intero bene, purché l entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere: nell ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. Il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato nuovo, l importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l acquisto del bene; nell ipotesi di bene realizzato in economia. Il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della novità, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato. 7

Nel corso dell incontro con la stampa specializzata, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il requisito della novità necessario alla spettanza dell agevolazione è necessario avere riguardo al rapporto tra il costo dei beni nuovi e quello dei beni usati e che perché si configuri un bene nuovo, il primo debba prevalere sul secondo. Gli investimenti per la sostituzione di parti di impianto o per aggiunte meccaniche non interconnesse tra di loro ma destinate a potenziare o completare una linea, possono beneficiare dell iper-ammortamento dell industria 4.0 o è necessario che gli investimenti vadano a comporre una linea completamente nuova? Si ritiene che ai fini del requisito della novità necessario alla spettanza dell agevolazione debba aversi riguardo al rapporto tra il costo dei beni nuovi e quello dei beni usati e che perché si configuri un bene nuovo, il primo debba prevalere sul secondo. Non costituisce condizione in sé ostativa che una linea preesistesse agli investimenti agevolati. Cumulabilità In merito alla cumulabilità dei benefici in esame con altre misure di favore, si ricorda che la maggiorazioni in questione, in quanto misura generale, sono fruibili anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. Nel caso in cui con riferimento ai beni esigibili ai fini del super ed iper-ammortamento l impresa possa beneficiare di altri incentivi (quali tipicamente finanziamenti agevolati a fondo perduto), il beneficio complessivamente spettante può superare il costo del bene? Tenuto conto che i benefici del super e dell iper-ammortamento sono calcolati sul valore del bene al lordo dei contributi, può in astratto presentarsi un caso in cui i benefici complessivamente spettanti siano superiori al costo del bene e debbano quindi essere ridotti in via extracontabile perché non venga in concreto superato tale limite. Interpello L Agenzia delle Entrate e il MISE mettono a disposizione dei contribuenti per rispondere in modo tempestivo ai dubbi che giorno dopo giorno si pongono in relazione alla specifica materia due strumenti: l interpello ordinario di cui all articolo 11 della Legge 212/2000 (statuto del contribuente); l istanza di parere va inviata all indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it alla direzione generale per la politica industriale. 8

Nell ipotesi in cui un contribuente abbia dubbi in merito ad aspetti della disciplina agevolativa riguardanti sia questioni che comportano accertamenti di natura tecnica che aspetti di natura fiscale, dovrà presentare due istanze di interpello separate (ossia una a MISE ed una ad AE)? Gli strumenti per risolvere dubbi interpretativi ed applicativi sono (i) per i temi tributari (interpello ordinario ad Agenzia Entrate) e (ii) per aspetti relativi ai beni agevolabili (interpello tecnico a MISE). Per dubbi rilevanti ad entrambi i profili possibile un unica istanza all Agenzia delle Entrate che girerà al MISE eventuali aspetti tecnici. 9