Legge del 22 dicembre 2017 n. 219

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Transcript:

Legge del 22 dicembre 2017 n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento L avvio della procedura del ricevimento delle DAT è previsto per il 1 luglio 2018.

In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento. Nell ambito della sopracitata legge, l art. 4 stabilisce al comma 1 che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento, di seguito per brevità denominate DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti, indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Il sopracitato art. 4 precisa inoltre che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all annotazione in apposito registro, ove istituito. Al riguardo, la Prefettura di Roma con Circolare n. 3/2018 ha fornito chiarimenti circa gli aspetti di competenza degli ufficiali di governo presso i Comuni.

a) l ufficio di stato civile è legittimato a ricevere le DAT esclusivamente da disponenti che siano residenti nel Comune; b) le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente e devono recare la sua firma autografa; c) l ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della disposizione né deve fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, deve solo verificare i presupposti della consegna, come indicati ai punti a) e b), e ricevere la DAT; d) l ufficio ricevuta la DAT deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Le DAT sono presentate in busta aperta dai cittadini maggiorenni e residenti in Roma Capitale, in qualunque Municipio a prescindere dal loro specifico domicilio di residenza, e devono recare in calce la firma autografa del dichiarante. Le eventuali variazioni alla DAT o la revoca devono essere presentate nel Municipio dove è depositata la DAT originaria. In caso di DAT originariamente depositata presso altro Comune: la modifica si registra con un nuovo numero di repertorio la revoca deve essere solo protocollata In entrambi i casi dovrà essere inviata una comunicazione al Comune depositario.

Per tale deposito il cittadino utilizzerà la modulistica che prevede: 1) la richiesta di deposito, modifica o revoca della DAT da parte dei cittadini residenti; 2) la richiesta di revoca o modifica di DAT, depositate in precedenza presso altri comuni, da parte di cittadini che hanno effettuato il cambio di residenza in Roma; 3) l accettazione dell incarico di fiduciario; 4) la nomina del fiduciario; 5) la revoca dell incarico di fiduciario.

Nella DAT il disponente potrà indicare un fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, che accetterà la nomina mediante la sottoscrizione della DAT medesima oppure con atto successivo, da allegare alla DAT depositata. Al fiduciario è rilasciata una copia della DAT, in tal caso il disponente dovrà presentare all atto di deposito della DAT un ulteriore copia. La nomina del fiduciario potrà avvenire anche in un momento successivo al deposito della DAT; per tale evenienza disponente e fiduciario dovranno presentarsi allo stesso ufficio dove è stata registrata la DAT per sottoscrivere il modulo di nomina, che dovrà essere allegato alla DAT già depositata.

Nel caso il fiduciario sia impossibilitato a recarsi personalmente presso lo sportello municipale, la dichiarazione di accettazione della nomina, sottoscritta con firma autografa dal fiduciario, potrà essere consegnata dal disponente purché corredata di copia del documento d identità del fiduciario. Si evidenzia che senza un esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti. L incarico al fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento dal disponente, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione

Una volta verificati i presupposti sopra indicati, si procederà alla registrazione della DAT, tramite sistema GED, ed alla consegna della formale ricevuta con l indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, data, firma e timbro dell ufficio. Si sottolinea l importanza in fase di protocollazione di inserire nel campo «Note» il codice individuale del disponente, rilevato dalla scheda anagrafica del medesimo. Il numero di ricevuta potrà essere apposto anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata, trattenendo però l originale, nonché sulla copia da rilasciare all eventuale fiduciario.

Le DAT sono esenti dall obbligo di registrazione, dall imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Una volta che il cittadino avrà completato la procedura di consegna della propria DAT secondo la procedura sopra esposta, l originale depositato dovrà essere adeguatamente conservato a cura del Municipio, in conformità ai principi di riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Si rileva la necessità, così come anche indicato nella citata Circolare n. 3 della Prefettura, di assicurare un costante raccordo tra l ufficiale di stato civile e l ufficiale di anagrafe, soprattutto nei casi in cui coloro che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza una DAT modificativa di quella già presentata nel Comune di provenienza o una revoca della stessa. Va però sottolineato che il deposito della DAT non è un dato anagrafico e non deve transitare nell APR4. Ciò nonostante, va comunque tenuta evidenza, in fase di iscrizione anagrafica, delle comunicazioni che pervengono dai Comuni di emigrazione relativamente all intervenuto deposito di DAT presso i medesimi, al fine di scongiurare duplicazioni di deposito di DAT.

In fase di prima attuazione si ritiene che debba essere assicurata quanto meno la ricezione delle DAT una volta a settimana senza previo appuntamento. Le strutture territoriali adotteranno, coinvolgendo i rispettivi U.R.P., adeguate e tempestive misure di informativa al cittadino circa le procedure in argomento e le modalità organizzative disposte, anche con la predisposizione di idonea cartellonistica, (uffici adibiti alla ricezione, orari e giornate di ricevimento del pubblico). Tutte le informazioni e la modulistica saranno reperibili nel Portale di Roma Capitale - Servizi Anagrafe e Servizi Civici Anagrafe.