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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Settore Rifiuti Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali Autorizzazione Dirigenziale Raccolta Generale n.9188/2017 del 03/11/2017 Prot. n.256017/2017 del 03/11/2017 Fasc.9.11 / 2015 / 304 Oggetto: Nichetti Gian Marco con sede legale ed installazione IPPC in Bussero (MI) - Via Napoli n. 26. Rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06. IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI Visti e richiamati: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265"; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23; il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"; la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";

la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)"; il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall"autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59"; la d.g.r. Regione Lombardia n. 2970 del 2.02.2012 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)"; la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008"; il d.m. del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" e la d.g.r.. Regione Lombardia n. 5065 del 18.04.16 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)- Indirizzi per l'applicazione del D.M. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152"; la d.g.r. Regione Lombardia n. 8/10222 del 28 settembre 2009 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi"; il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE "Nuovo elenco Europeo dei rifiuti"; la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16; la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")"; il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9; gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull"ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016); gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti; il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n.

0245611/4.1/2016/7 ; il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano"; il comma 5, dell"art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017; il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la città metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)" Considerato che il presente provvedimento: con riferimento all'area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio; non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile; non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale; Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.; Visti: il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"; la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche "; Richiamato il provvedimento di R.G. 7172/2014 del 10.07.2014 (prot. gen. n. 150982) con il quale la Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, ha decretato la non assoggettabilità a V.I.A. di un progetto di variante sostanziale da realizzarsi presso il sito indicato in oggetto e consistente in un incremento dei quantitativi massimi annui di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a messa in riserva (R13) e recupero (R4 - R12). Tenuto conto che: L'Impresa Nichetti Gian Marco esercita un'attività di gestione rifiuti in procedura semplificata (n. iscrizione MI1448 dal 14.04.2008) presso il sito ubicato in Bussero (MI) - Via Napoli n. 26; in data 8.09.2014 (prot. gen. n. 184759) l'impresa Nichetti Gian Marco ha presentato alla Regione Lombardia istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del d.lgs. 152/06 come installazione esistente "non già soggetta ad A.I.A.". con nota del 3.04.2015 (prot. gen. n. 87136) la Regione Lombardia, verificato che il procedimento per l'ottenimento dell'a.i.a. ed il rilascio del conseguente provvedimento autorizzativo risultano di competenza della Città metropolitana di Milano, in quanto l'impianto nell'originale configurazione non era soggetta ad AIA, ma lo sarebbe divenuta solo a seguito

delle modifiche richieste contestualmente alla presentazione della stessa istanza, ha trasferito la suddetta istanza agli scriventi uffici archiviando il procedimento; con nota del 22.04.2015 (prot. gen. n. 103956) Città metropolitana di Milano ha avviato il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./IPPC) per la realizzazione di varianti sostanziali all'impianto allora già operante in procedura semplificata ubicato in Bussero (MI) - Via Napoli n. 26 [per l'attività 5.3 lett. b).4, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/06] ed ha indetto la Conferenza di Servizi. Atteso che la prima seduta di conferenza di servizi tenutasi in data 11/05/2015 si é conclusa con la sospensione del procedimento "in attesa di ricevere la documentazione integrativa completa richiesta dalla Città metropolitana di Milano e dagli altri Enti ed Organi Tecnici che dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla data odierna. La seduta della Conferenza di Servizi per l'acquisizione delle valutazioni tecniche e dei pareri finalizzati alla conclusione del procedimento verrà convocata dalla Città metropolitana di Milano successivamente al ricevimento ed all'esame degli elaborati tecnici richiesti. La Città metropolitana si riserva di verificare le problematiche esplicitate nel parere reso dal Comune in data odierna." Evidenziato che : in data 30/09/2015 (prot. n. 248524) l'impresa ha trasmesso parte della documentazione integrativa chiesta nel corso della conferenza di servizi del 11/05/2015; in data 03/11/2015 (prot. n. 278467) é pervenuto l'allegato tecnico da parte di A.R.P.A. Dipartimento di Milano; in data 13/01/2016 (prot. n. 6607) L'Impresa ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa tra cui in particolare: ricevuta di avvenuto versamento del secondo acconto delle spese istruttorie e report del foglio di calcolo per la determinazione della tariffa; parere tecnico rilasciato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., datato 20/11/2015; ricevuta deposito, presso il SUAP di Gorgonzola, della richiesta di Permesso di costruire in sanatoria finalizzato a soddisfare le richieste del Comune formulate nel corso della seduta di CDS dell' 11/05/2015; in data 16/02/2017 (prot. n. 40277) l'impresa ha trasmesso copia del Permesso a costruire in sanatoria n. 16118/2016 - Prot. SUAP di Bussero n. 7003/2016, di Bussero n. 7003/2016 attestante l'avvenuta regolarizzazione delle opere edili accessorie individuate presso il sito, a riscontro di quanto osservato nel corso della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Bussero; con nota del 27/02/2017 (prot. n. 48705) Città metropolitana di Milano ha chiesto agli Enti territoriali ed Organi tecnici partecipanti al procedimento l'espressione del parere di competenza o confermare quello già espresso; con nota del 16/03/2017 (prot.n. 4167) pervenuta in data 17/03/2017 (prot. n. 67904) l'ufficio d'ambito della Città Metropolitana di Milano comunica di confermare quanto già espresso con nota datata 8/05/2015 (prot. n. 6043) acquisita da questo Ente in data 11/05/2015 (prot. n. 0120745); con nota del 27/03/2017 (prot. n. 76728) é pervenuto il parere formulato dal Comune di Bussero con il quale l'amministrazione Comunale evidenzia ancora alcune criticità connesse alla

destinazione urbanistica dell'area ed alle condizioni di gestione dei rifiuti in prossimità della recinzione da parte dell'impresa; con nota del 03/04/2017 (prot. n. 82937) A.R.P.A. Dipartimento di Milano (protocollo arpa_mi.2017.0050273 del 30/03/2017) trasmette le valutazioni tecniche di competenza segnalando alcune modifiche da applicare all'allegato tecnico. con nota del 5/05/2017 (prot. n. 110259) Città metropolitana di Milano, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte del Comune di Bussero, ha indetto una seconda seduta conclusiva di Conferenza di Sevizi, fissata per il giorno 24/05/2017; Atteso che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24/05/2017, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90, si é conclusa con l'acquisizione delle valutazioni tecniche favorevoli di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e dei pareri del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali e dell'ufficio d'ambito della Città Metropolitana di Milano, A.T.S Milano, del parere contrario del Comune di Bussero con le relative considerazioni formulate, dando mandato per la finalizzazione dell'istanza al Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA di procedere all'approvazione ed al rilascio dell'autorizzazione A.I.A dell'installazione IPPC dell'impresa Nichetti Gian Marco subordinatamente all'invio delle integrazioni così come richieste alla Parte nel corso della stessa; Fatto presente che a seguito di quanto richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, l'impresa Nichetti Gian Marco in data 26/06/2017 (prot. gen. n. 153192) ed in data il 30/10/2017 (prot. n. 252397) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, nella quale comunica di voler rinunciare al deposito di carburante e a tal proposito trasmette nuova dichiarazione di non assoggettabilità dell'attività che intende svolgere alla normativa in materia di prevenzione incendi a firma di tecnico abilitato; Richiamate le determinazioni finali della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24/05/2017, questa Città Metropolitana di Milano con nota del 21/09/2017 (perot. n. 221185) ha comunicato di procedere alla conclusione del procedimento ed all'emissione del provvedimento A.I.A., non essendo pervenuti da parte degli Enti e/o Organi tecnici partecipanti al procedimento ulteriori osservazioni e/o richieste di integrazione o modifica in merito; Ritenuto di poter procedere con il rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale in quanto nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, in riferimento a quanto segnalato dal Comune, l'impresa ha programmato interventi di miglioramento volti alla gestione dell'altezza dei cumuli nelle aree A3 e A8 compatibilmente con l'altezza della recinzione come meglio specificato nell'allegato tecnico al presente provvedimento; Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all'autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione Integrata Ambientale; Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente;

Dato atto che l'impresa Nichetti Gian Marco nelle date 13/01/2016 (prot. n. 6607 con data di esecuzione il 19/01/2016), il 17/07/2017 (prot. n. 172477) ed il 30/10/2017 (prot. n. 252397) ha inviato le ricevute del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Città Metropolitana di Milano le relative quietanze di pagamento, corredate dal report del foglio di calcolo, trasmesso con nota del 30/09/2015 (prot. n. 248524), che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05" condizione di procedibilità; Fatto presente che a seguito di quanto richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi l'impresa Nichetti Gian Marco in data 26/06/2017 (prot. gen. n. 153192) ha trasmesso le planimetrie definitive; Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3; Tutto ciò premesso, AUTORIZZA per le ragioni ed alle condizioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 il gestore dell'impresa Nichetti Gian Marco. con sede legale in Bussero (MI) - Via Napoli n. 26 all'esercizio dell'installazione IPPC da ubicarsi in Bussero (MI) - Via Napoli n. 26 alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico approvato in sede di seconda conferenza di servizi e alla Tavola n. 3 "Planimetria generale con disposizione funzionale delle aree - Stato di progetto. Revisione n. 3 del 23/06/2017"; FATTO PRESENTE CHE 1. l'adozione del presente provvedimento costituisce, ai sensi del comma 6, dell'art. 208, della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, variante allo strumento urbanistico vigente e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. La sopracitata variante allo strumento urbanistico è da considerarsi temporanea cioè da intendersi per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato, ricordato l'art. 29-quater comma 11 il quale stabilisce che le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono ad ogni effetto quelle di cui all'allegato IX alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, pertanto anche l'autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del decreto medesimo, 2. il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato: - non inizi i lavori relativi all'allestimento della nuova configurazione dell'impianto, entro un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo; - non completi la realizzazione delle opere entro tre anni dal rilascio della comunicazione di inizio lavori. Al riguardo l'impresa dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Bussero, all'a.r.p.a. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed all'a.t.s. territorialmente competenti la data di inizio lavori.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; 3. l'impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti: - comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato; - garanzia finanziaria determinata in Euro 59.575,90.= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione e conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004; 4. l'impresa dovrà realizzare gli interventi di mitigazione previsti dalla documentazione integrativa del 30.09.2015 (prot. n. 248524) trasmessa in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento ti di esclusione dalla V.I.A. 5. l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, autorizzata con il presente provvedimento, non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto precedente; 5. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento; 6. le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento; 7. alla data di accettazione della garanzia finanziaria decade l'iscrizione al Registro n. MI1448 dal 14.04.2008, ex art. 216 del D.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06; 8. l'organo tecnico A.R.P.A. competente per territorio in sede di 1^ visita Ispettiva accerterà la conformità dell'installazione IPPC al progetto approvato con la presente autorizzazione ed effettuerà l'attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute in esso; 9. l'eventuale mancata disponibilità dell'area comporta la decadenza del presente provvedimento; 10. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa; 11. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

12. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del d.lgs. 152/06, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame; 13. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo; 14. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale; 15. con riferimento alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014 ed alla D.G.R. n. 5065/2016, A.R.P.A., nell'ambito dell'attività di controllo ordinario presso l'impresa, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella Verifica preliminare eseguita dall'impresa, con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, che richiederà all'impresa la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata o della Relazione di riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità; 16. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 'Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE', il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006; 17. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano; 18. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo. FA SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE: - il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'impresa Nichetti Gian Marco (nichetti@pec.it) e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi: - Comune di Bussero (protocollo.bussero@pec.it); - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it; - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it); - Comune di Bussero (protocollo.bussero@pec.it); - Comune di Cernusco sul Naviglio (comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it); - Ufficio d Ambito della Città Metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it); - Brianzacque S.r.l. (brianzacque@legalmail.it); - Amiacque S.r.l. (amiacque@legalmail.it); - il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line nei termini di legge; - il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'ente con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 2019 (PTPCT 2017-2019). - gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali"; - contro il presente provvedimento, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica; - il Direttore dell'area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti

dell'area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano; - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7; IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI Dott. Luciano Schiavone Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Piergiorgio Valentini Responsabile dell'istruttoria: ing. Elena Airaghi Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione. 16,00: 01160991404702 1,00: 01160991404690-01160991404688