L ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI SINISTRI R.C. AUTO: IL PROVVEDIMENTO ISVAP

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Transcript:

L ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI SINISTRI R.C. AUTO: IL PROVVEDIMENTO ISVAP Con provvedimento del 21 dicembre 2000 sono state definite le modalità con le quali l Isvap ha regolamentato la banca dati dei sinistri dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, istituita dalla legge n. 137 del 26 maggio 2000 allo scopo di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore. Le imprese soggette all obbligo di comunicazione dei dati sono quelle, italiane ed estere, autorizzate all emissione di polizze r.c.auto. La norma è, quindi, diretta, oltre alle imprese nazionali ed alle rappresentanze extra U.E., anche alle sedi secondarie in Italia di imprese dell Unione Europea e alle imprese che operano, sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi, purché svolgano in Italia attività nel ramo r.c.auto e, segnatamente, nell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. La previsione in tal senso operata nel provvedimento Isvap discende dalla natura delle disposizioni impartite dalla legge istitutiva, dirette, infatti, alla tutela degli interessi generali e, pertanto, fuori dall ambito di applicazione del principio dell home country control, introdotto dalle Direttive di terza generazione. I dati inviati dovranno essere relativi ai sinistri denunciati a partire dal primo gennaio 2001. Il provvedimento chiarisce che il momento a cui si deve fare riferimento è quello del pervenimento presso l impresa delle denunce dagli assicurati o delle richieste di risarcimento formulate dai danneggiati. Nella fase iniziale la trasmissione dei dati sarà effettuata con cadenza trimestrale: per i primi due entro 15 giorni dalla fine del trimestre. A partire dal mese di luglio, la trasmissione dei dati avverrà con cadenza mensile, come di concerto stabilito da Isvap e compagnie di assicurazione. Per quanto attiene l individuazione delle informazioni da inserire nella banca dati, è da precisare che le stesse riguardano, per i danni a cose e a persone, tutte le fasi del sinistro, le parti in esso coinvolte ed i soggetti che a vario titolo intervengono nella trattazione e definizione del sinistro. Il complesso delle informazioni individuato nel provvedimento è strutturato in cinque sezioni che raccolgono le informazioni relative: al denunciante, alle controparti, alla trattazione del sinistro, e con riferimento alla chiusura dell iter liquidativo all eventuale stato di contenzioso, al pagamento, alla valutazione del danno. Nelle sezioni relative al denunciante ed alle controparti sono richiesti i dati relativi ai diversi soggetti interessati: contraente, proprietario, conducente e, per i ciclomotori, responsabile della circolazione (proprietario del contrassegno di identificazione). 113

In particolare, per quanto attiene la tipologia delle informazioni richieste, si sottolineano i seguenti aspetti in merito all utilizzo di tali informazioni per il raggiungimento dei fini assegnati dalla legge alla banca dati: dati identificativi relativi alla parte denunciante ed alle controparti l informazione risulta necessaria per individuare tutti i soggetti interessati al sinistro e, in particolare, la ricorrenza, separatamente o congiuntamente considerata, di segnalati nominativi; informazioni relative alla trattazione del sinistro finalizzate alla verifica della frequenza e delle diverse possibili combinazioni con le quali i soggetti che intervengono nella trattazione del sinistro (carrozzerie, presidi di pronto soccorso, testimoni, medici di controparte, studi legali e patrocinatori, medici fiduciari e periti fiduciari), sono presenti, sia individualmente sia congiuntamente; informazioni relative ai pagamenti in sede di prevenzione delle frodi è necessario conoscere i beneficiari dei pagamenti, l importo e le modalità dei medesimi, ciò al fine di verificare se il soggetto risulta beneficiario di pagamenti per una pluralità di sinistri anche eventualmente da parte di diverse imprese e se gli importi pagati presentano caratteristiche ricorrenti (ad esempio appena inferiori alla soglia che fa scattare le segnalazioni antiriciclaggio). Per alcuni dei dati richiesti l inizio delle trasmissioni è stato rinviato al primo gennaio 2002, al fine di consentire alle imprese di procedere alla loro informatizzazione adeguando in tal senso le proprie procedure; infatti, trattasi di dati che le imprese solitamente non trattano in via sistematica, anche se presenti nelle «pratiche» riguardanti il sinistro. I dati, inviati all ISVAP con le cadenze sopra illustrate, dovranno essere relativi allo stato dei sinistri aperti al momento della trasmissione; quindi, non solo le informazioni variate rispetto all ultimo invio, ma una fotografia dei sinistri ancora da pagare a quel momento. Le nuove norme sulla r.c.auto, approvate dalla camera dei deputati e riportate nella presente appendice rimandano ad un ulteriore provvedimento dell Isvap l indicazione dei soggetti che possono avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati. In particolare la legge indica espressamente tra i soggetti abilitati gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie. Tali soggetti potranno avere accesso alla banca dati senza alcun limite, mentre limiti e modalità potranno essere stabiliti dall Isvap con riguardo alle imprese di assicurazione. Il carattere di obbligatorietà della norma che di fatto assicurerà la regolarità del flusso di informazioni inviate sia dal punto di vista della completezza che dei tempi di invio è supportato da un sistema sanzionatorio che prevede sanzioni pecuniarie sia nei casi di ritardi o di incompletezza degli invii, sia nel caso di inosservanza totale della norma (mancato invio). È altresì previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva. 114

PROVVEDIMENTO N. 1764 del 21 dicembre 2000 Banca dati dei sinistri relativi all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia Modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese di assicurazione. L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che ha introdotto il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; VISTA la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare l art. 2, comma 5 quater, che ha istituito presso l Isvap una banca dati dei sinistri allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia ed ha introdotto l obbligo per le imprese di assicurazione di comunicare all Isvap i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati; 115

CONSIDERATA la cadenza trimestrale di comunicazione dei dati all Isvap prevista dal richiamato art. 2, comma 5 quater, e tenuto conto peraltro della volontà manifestata dalle imprese di assicurazione di trasmettere i dati dei sinistri con cadenza mensile in vista di un più efficace perseguimento delle finalità di legge; TENUTO CONTO che si rende pertanto necessario disciplinare il contenuto e le modalità di acquisizione dei dati; Dispone Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni in materia di banca dati dei sinistri di cui all art. 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137, e le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle seguenti imprese che esercitano l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia: a) imprese di assicurazione con sede legale in Italia; b) sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e negli Stati terzi; c) imprese di assicurazione con sede legale nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 2 Trasmissione dei dati 1. Le imprese di assicurazione di cui all art. 1 trasmettono all Isvap con cadenza mensile, a decorrere dall anno 2001, i dati relativi ai sinistri come individuati al successivo art. 3. 2. I dati sono trasmessi entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese. Art. 3 Dati relativi ai sinistri 1. Le imprese trasmettono all Isvap i dati di cui all allegato 1 al presente provvedimento relativamente ai sinistri per i quali a decorrere dal 1 gennaio 2001 è pervenuta denuncia o richiesta di risarcimento. 116

Art. 4 Modalità di trasmissione dei dati 1. La trasmissione dei dati è effettuata in forma elettronica secondo le modalità tecniche individuate nell allegato 2 al presente provvedimento. Art. 5 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, le imprese trasmettono i dati relativi al primo ed al secondo trimestre 2001 entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre. 2. La trasmissione dei dati contrassegnati nell allegato 1 con l indicazione «2002» è obbligatoria per i sinistri per i quali è pervenuta denuncia o richiesta di risarcimento dal 1 gennaio 2002. 117