REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE REGIONE MARCHE UPI MARCHE ANCI MARCHE VERBALE DI INTESA SULL INQUINAMENTO DELL ARIA AMBIENTE DA POLVERI SOTTILI

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C O M U N E D I B O L T I E R E

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REGIONE MARCHE UPI MARCHE ANCI MARCHE VERBALE DI INTESA SULL INQUINAMENTO DELL ARIA AMBIENTE DA POLVERI SOTTILI ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE DACR 52/2007 MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONI IN ARIA DELLE POLVERI SOTTILI PM 10 1

PREMESSO che Il Piano di Azione approvato con DACR52/2007 in applicazione del D.Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 ha previsto una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamenti dei valori limite per l inquinamento atmosferico (All.to B), individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio (All.to C); Il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell Aria Ambiente ai sensi del D. Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/01/2010 ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi; il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali; nello specifico il Decreto sopracitato: - impone alla Regione Marche di valutare e, ove necessario, rivedere gli esistenti aspetti e strumenti di gestione della qualità dell aria, ovvero: a) la zonizzazione e la classificazione delle zone (elaborazione di un progetto di zonizzazione entro 4 mesi dall entrata in vigore del decreto); b) la rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria; c) gli strumenti regionali di gestione della qualità dell aria (viene introdotto l obbligo di elaborazione periodica di inventari regionali delle emissioni, di scenari energetici e livelli delle principali attività produttive e conseguenti scenari emissivi, di modellistica per le valutazioni degli scenari e viene prevista l armonizzazione degli stessi con i corrispondenti strumenti nazionali); d) i Piani di qualità dell aria, nei quali deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni della pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, con i piani e programmi previsti dal D.Lgs. 171/2004 sui limiti nazionali di emissione per SO 2, NO 2, COV, NH 3, con i piani di azione in materia di inquinamento acustico (D.Lgs. 194/2005) e con gli altri strumenti di pianificazione settoriali; e) i Piani d azione, per la previsione di interventi da attuare per affrontare specifiche circostanze contingenti imprevedibili, non aventi carattere strutturale o ricorrente, e contrastabili attraverso 2

i piani di qualità dell aria e interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all insorgenza del rischio di superamento; - stabilisce i modi e i limiti dell esercizio delle competenze amministrative relative alla valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente fra Stato, Regioni, Province autonome e Enti locali; - prevede, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell aria non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, l adozione di misure di carattere nazionale, inerenti specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura; - introduce un nuovo indicatore, il PM 2,5, già rilevato dall attuale rete regionale; - include, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla DIR 2008/50/CE, anche il D.Lgs. 152/2007 riguardante l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente; CONSIDERATO che: lo strumento dell Accordo di Programma costituisce un importante momento di concertazione fra gli Enti ai fini di una gestione omogenea e coordinata della qualità dell aria a livello regionale; Il particolato fine (diametro inferiore 10-2,5 micron) avente effetti deleteri sulla salute umana, viene emesso direttamente in atmosfera da varie fonti fisse e mobili (in genere legate a processi di combustione), e può anche formarsi da inquinanti gassosi, quali composti organici volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ed ammoniaca; Traffico, combustione industriale, combustione non industriale e produzione di energia costituiscono comunque i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera; Le misure contenute nel Piano di Risanamento e Mantenimento, essendo misure strutturali, avranno effetto nel medio e lungo termine; Le iniziative assunte da alcuni Comuni, negli anni 2004-2009 non hanno raggiunto i risultati attesi; Risulta necessario prescrivere misure contingenti riguardanti una pluralità di zone, anche circoscritte, diffuse in una vasta area nelle Marche, misure finalizzate alla diminuzione dell inquinamento da polveri sottili PM 10 primarie; 3

CONSIDERATO INOLTRE che dai dati forniti dalle centraline di rilevamento della qualità dell aria risultano numerosi superamenti dei limiti giornalieri di concentrazione di PM 10 ; la relazione dell ARPAM del 13/10/2010 di prot. 40217 sottolinea la necessità di adottare i provvedimenti previsti dal Piano di Azione e in particolare quelli che interessano il traffico veicolare; PRESO ATTO che il testo del presente Verbale di Intesa è il risultato dell attività di consultazione tra le parti i- niziata dal mese di settembre 2010. VALUTATA pertanto: l opportunità di individuare i criteri per la definizione di azioni contingenti utili ad affrontare la criticità originata dalle concentrazioni di PM 10 nella prossima stagione invernale e di dare attuazione ai relativi provvedimenti; la necessità di concordare con gli Enti Locali interessati anche la programmazione delle attività i- nerenti i futuri piani e programmi relativi alla gestione della qualità dell aria, dando prioritaria attuazione all attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010 sulla gestione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera; TUTTO CIO PREMESSO La Regione Marche; L Upi Marche; L Anci Marche; CONCORDANO IL SEGUENTE VERBALE DI INTESA 4

Articolo 1 Finalità 1. Il presente Verbale di Intesa individua sino al venir meno delle criticità rilevate i criteri per la definizione del complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio regionale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Ad esso dovrà seguire la stipula dell accordo di programma tra la Regione Marche, le Province e i Comuni marchigiani della fascia A di cui al Piano di Azione approvato con DACR 52/2007. Articolo 2 Impegni dei soggetti sottoscrittori il pre-accordo 1. Anci Marche e Upi Marche si impegnano, per quanto di loro competenza, a: a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente pre-accordo con modalità omogenee; b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione agli Enti Locali e di coinvolgimento degli Enti stessi per l adozione dei conseguenti provvedimenti; c) a procedere periodicamente, alla valutazione dell efficacia delle misure attivate e alla verifica degli effetti sulle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di procedere ad una eventuale modifica o revoca delle misure attuate, in prima luogo entro il 31 gennaio 2011; Articolo 3 Luoghi di applicazione 1. Gli impegni assunti nel presente atto trovano applicazione nelle porzioni del territorio dei Comuni della Regione Marche inclusi nella fascia A di cui al Piano di Azione approvato con DACR52/2007, che saranno individuate dai Sindaci con apposito atto. Articolo 4 Provvedimenti e modalità di adozione 1. Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli 1..1. Giorni e fasce orarie. a) Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle: 8:30-alle 12:00; e dalle 14:30-alle 18:00 nei giorni da lunedì a venerdì; 5

1..2. Decorrenza. REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Le limitazioni alla circolazione prenderanno vigore entro 10 giorni dall emanazione delle ordinanze sindacali, tenuto conto in ogni caso dei tempi tecnici necessari ai Comuni per individuare le zone di applicazione e per acquisire ed installare adeguata cartellonistica stradale. 1..3. Luoghi di applicazione: porzioni del territorio comunale, che i Sindaci perimetreranno applicando i seguenti criteri: a) zone urbane interessate da traffico intenso; - La perimetrazione deve comunque interessare un conveniente intorno delle centralina di monitoraggio atmosferico; - Per le zone non monitorate i Sindaci faranno effettuare una stima dell intensità del traffico e delle condizioni locali in analogia con le zone monitorate anche di altri Comuni. - I Comuni confinanti possono concordare la perimetrazione al fine di rendere o- mogeneo nel territorio il provvedimento - La perimetrazione può, se ritenuto opportuno, interessare anche tratti delle strade di maggiore comunicazione, ivi inclusa la S.S. 16 Adriatica laddove attraversi i centri urbani, ciò comportando deviazione di parte del traffico pesante sulla A14; - I sindaci che ai sensi delle norme del Codice della Strada non abbiano competenza a limitare la circolazione sulle strade statali, richiederanno l intervento dei Prefetti. 1..4. Divieto di circolazione su strada delle seguenti categorie di veicoli: 1..4.1 Veicoli ordinari: - autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali leggeri 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e 7,5 t di MTT diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato; - veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato; 6

- trattori stradali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro1 e 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota); - trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato (vedi nota); - trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato, (vedi nota); - bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - pulman (bus extraurbani) diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; - motocicli > 50 cm 3 2 tempi pre Euro; - ciclomotori < 50 cm 3 pre Euro; Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio ; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi). 1..4.2 Veicoli speciali: - mezzi agricoli; - macchine operatrici. E consentito l utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi di cui al punto 2), fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. 1..4.3 Eccezioni al divieto di circolazione: - automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); - taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti; - veicoli delle forze di polizia; - veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; - veicoli delle forze armate; - veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.); - veicoli diretti alle strutture sanitario di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione; - veicoli per il trasporto dei disabili; 7

- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL; - è consentito l utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi di cui al punto 2); - manifestazioni sportive di auto d epoca. 2. Misure inerenti al settore industriale e commerciale 2..1. Stabilimenti autorizzati Tutti gli stabilimenti, siti nei luoghi di applicazione di cui all articolo 4, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente dovranno ridurre le emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato. 2..2. Combustione biomasse Le attività industriali e commerciali, site nei luoghi di applicazione di cui all articolo 4, che utilizzano la combustione di biomasse dovranno essere dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri entro 9 mesi dall entrata in vigore delle Ordinanze Sindacali. 2..3. Decorrenza e luoghi di applicazione Le suddette limitazioni decorreranno entro 60 giorni dell entrata in vigore delle Ordinanze Sindacali. I luoghi di applicazione sono quelli individuati ai sensi dell articolo 3. 3. Misure relative agli edifici pubblici e privati 3..1. Impianti termici - Negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 20 C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura non deve essere superiore a 18 C. - Divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e da caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato. - Divieto di utilizzo di combustibile BTZ dal 15/11/2011, nell eventualità sia necessario intraprendere misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell aria anche nell inverno 2011/2012. 3..2. Decorrenza e luoghi di applicazione Le suddette limitazioni decorreranno entro 10 giorni dell entrata in vigore delle Ordinanze Sindacali. I luoghi di applicazione sono quelli individuati ai sensi dell articolo 3. 8

Articolo 5 Ulteriori iniziative Le parti si impegnano alla sottoscrizione di un Accordo di Programma il quale, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti articoli, dovrà prevedere: 1. che i Sindaci, qualora ritengano opportuno includere nelle aree urbane in cui si applicano le limitazioni alla circolazione anche le aree portuali interessate da traffico marittimo nazionale e internazionale e/o le strade di collegamento per le medesime aree portuali, possano stabilire che le suddette limitazioni entrino al vigore al più tardi entro il 1 ottobre 2011. 2. che tutti gli Enti interessati predispongano un efficace campagna di informazione presso la popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte del particolato PM 10, sui dati relativi all inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive legate alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare; 3. che per la diffusione al pubblico potranno essere impiegati più mezzi di comunicazione, quali ad esempio: televisione, radio, giornali, internet, videotel, Ansa, nonché sistemi locali di informazione costituiti da display luminosi sulle strade, sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie o presso le fermate dei servizi pubblici cittadini; 4. che venga costituito un tavolo di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione Marche, Anci Marche e Upi Marche con il supporto tecnico-scientifico dell ARPAM, preposto alla valutazione dell efficacia dell attuazione del presente verbale e del conseguente Accordo di Programma nonché alla proposta di eventuali modifiche e integrazioni ai predetti documenti, al fine del rispetto degli obiettivi concordati; 5. che i Comuni, situati nella zona A, nei quali non sono situate centraline che hanno rilevato superamenti dei valori limite in numero tale da far ravvisare il rischio di superare il numero massimo consento per il 2010 e per il 2011, possano proporre al tavolo di cui al punto 4., al fine dell espressione del parere di competenza, modifiche ritenute opportune; il parere negativo espresso dal tavolo rende improcedibile la proposta. Articolo 6 Cofinanziamento regionale La Regione Marche provvede ad un cofinanziamento dei costi che scaturiscono dai provvedimenti sopra indicati. 9

Articolo 7 Cartellonistica 1. Gli Enti sottoscrittori il presente Verbale si impegnano a stabilire la tipologia e i contenuti della cartellonistica. Articolo 8 Proventi sanzioni I proventi delle sanzioni per le infrazioni alle ordinanze emanate in virtù del presente accordo, che siano incamerate dai Comuni, verranno dai medesimi utilizzate, salvo la quota eventualmente vincolata ad altri scopi dalle vigenti norme, per la parziale copertura delle spese derivanti dall attuazione del presente accordo e per interventi finalizzati alla tutela della qualità dell aria ambiente. PER LA REGIONE MARCHE PER L UPI MARCHE PER L ANCI MARCHE 10