Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Regolamento per la disciplina delle alienazioni di beni immobili comunali Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 10.10.2016 In vigore dal 4.11.2016
INDICE Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO Art. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI Art. 3 BENI DA ALIENARE Art. 4 VALUTAZIONE Art. 5 PROCEDURA DI VENDITA Art. 6 PROCEDURA APERTA (asta pubblica) Art. 7 PROCEDURA RISTRETTA Art. 8 ESPERIMENTI DI GARA IN RIDUZIONE Art. 9 PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA Art. 10 PERMUTA Art. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE Art. 12 ALTRE PROCEDURE DI VENDITA Art. 13 SPESE CONTRATTUALI Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 1. Con presente regolamento il Comune di Cesano Maderno intende disciplinare ai sensi dell art. 12 comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico contabile. 2. Con le disposizioni del presente regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione. 3. Il presente regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti. 4. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell ordinamento giuridico. ART. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI 1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, sono di competenza del Consiglio Comunale medesimo. In caso di preesistenza di un atto consiliare di indirizzo, la competenza spetta alla Giunta Comunale. 2. L adozione delle procedure esecutive di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile del procedimento. ART. 3 BENI DA ALIENARE 1. Si considerano beni immobili alienabili: a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 824 e 828, comma 2 del Codice Civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione; qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali, con un atto di dismissione, abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio; c) i beni appartenenti al patrimonio disponibile. 2. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per usucapione ed altre cause. In particolare, i beni di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario a seguito di espropriazione possono essere alienati, salvo che sia stata avviata procedura o ricorrano i presupposti di retrocessione a favore dei proprietari un tempo espropriati. 3. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica. In ogni caso, l inserimento di tali beni nel piano delle alienazioni costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica. 4. La vendita di beni di interesse storico ed artistico e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato e/o altri enti pubblici a fondo perduto è subordinata all espletamento della formalità dell autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, prevista dalla normativa vigente in materia.
ART. 4 VALUTAZIONE 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato, mediante perizia di stima redatta (con riferimento ai valori correnti per i beni in comune commercio aventi caratteristiche analoghe, sulla base di metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare) da personale tecnico comunale o dall Agenzia delle Entrate. Qualora, nei casi di particolare e comprovata complessità (da esplicitare da parte del Dirigente dell Area competente nel provvedimento di conferimento dell incarico), i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate. 2. Il valore di stima è la base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte, a carico dell aggiudicatario, le spese contrattuali di cui al successivo art. 12. 3. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati di norma sulla base di una stima effettuata a cura degli uffici comunali. ART. 5 PROCEDURA DI VENDITA 1. Ai sensi dell art. 12 della Legge n. 127/1997, sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. 2. Alla vendita del patrimonio immobiliare comunale si procede: a) mediante procedura aperta; b) mediante procedura ristretta; c) mediante procedura negoziata diretta. 3. La scelta della forma di contrattazione è effettuata con determinazione del competente Dirigente, in relazione al tipo di bene soggetto a cessione e in connessione con il grado di appetibilità dello stesso secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. ART. 6 PROCEDURA APERTA (asta pubblica) 1. Il sistema ordinario di vendita è la procedura aperta mediante asta pubblica. 2. L asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base ai sensi dell art. 73, lett. c) e art. 76 del Regio Decreto 23 maggio1924, n. 827. 3. Si potrà procedere all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara (art. 69 Regio Decreto n. 827/1924). 4. Nel caso di aumenti uguali si procederà all aggiudicazione ai sensi dell art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924. ART. 7 PROCEDURA RISTRETTA 1. Salvo che l Amministrazione non ritenga di ricorrere comunque all alienazione con la procedura aperta, si procede alla scelta dell acquirente con procedura ristretta quando l appetibilità commerciale del bene, per la sua natura, per la sua utilizzazione, ovvero per il contesto ambientale in cui lo stesso è inserito, sia riconducibile a un mercato ristretto a rilevanza comunale e purché il valore del bene, come determinato ai sensi del precedente art. 4, comma 1, non superi la somma di euro 200.000,00. 2. In tal caso l Amministrazione provvede a pubblicare un avviso di vendita all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per almeno quindici giorni, invitando chiunque fosse interessato a presentare apposita richiesta entro un termine ivi stabilito. 3. Nella lettera di invito, trasmessa a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma precedente, sono specificati tutti gli elementi identificativi ed esplicativi della gara, nonché i requisiti e le condizioni necessarie per potervi partecipare.
ART. 8 ESPERIMENTI DI GARA IN RIDUZIONE 1. Qualora, per l alienazione di un bene, la gara in prima istanza esperita mediante procedura aperta o procedura ristretta, sia stata dichiarata deserta in mancanza di offerte, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, il Dirigente dell Area competente potrà, mediante esperimento di un nuovo procedimento, diminuire il prezzo di gara fino ad un massimo del 20% del valore inizialmente indicato a base di gara, eventualmente ripartito su più riduzioni, indipendentemente dalla modalità di esperimento delle successive procedure di gara, secondo quanto previsto dal presente regolamento. ART. 9 PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA 1. La procedura negoziata diretta è ammessa nelle seguenti ipotesi: a) quando sia stata effettuata per almeno due volte nell arco di dodici mesi la procedura ristretta ed entrambe le volte le stesse siano state dichiarate deserte in mancanza di offerte, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide; b) nei casi in cui, qualunque sia il valore dell immobile, l alienazione venga disposta a favore di Enti Pubblici ovvero di Associazioni senza scopo di lucro, ovvero di Enti Religiosi, se l acquisto da parte di questi sia rivolto a soddisfare comprovate esigenze o fini di pubblica utilità; c) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione, ovvero in qualità di superficiario, è interessato all acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà; d) quando l alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa. ART. 10 PERMUTA 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza, fini istituzionali o di utilità generale, ovvero di pubblico interesse, con deliberazione del Consiglio Comunale l Amministrazione è autorizzata a permutare, integralmente o parzialmente, beni immobili o diritti reali del proprio patrimonio disponibile, al fine di ottenere la proprietà o altri diritti reali di beni di terzi, di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa. 2. In tale ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, l interesse prevalente che giustifica la procedura di permuta da parte dell Amministrazione del bene di proprietà altrui e l alienabilità del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. 3. La permuta degli immobili potrà avvenire anche con conguaglio in denaro e, in ogni caso, la relativa proposta dovrà essere corredata da apposita perizia di stima redatta dall Agenzia delle Entrate. ART. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Per l alienazione degli immobili che risultino detenuti da terzi con diritto di prelazione legale o convenzionale, si procede ugualmente all individuazione ed all espletamento della procedura di gara secondo i criteri del presente regolamento. 2. Nell avviso di gara dovrà essere specificato che l immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore. 3. Esperita la procedura, individuato il potenziale aggiudicatario e il prezzo di cessione, il Responsabile del procedimento comunica al detentore i risultati della gara, con particolare riguardo al prezzo di cessione risultante dalla medesima, assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni per l esercizio del diritto di prelazione.
4. Se il diritto di prelazione viene esercitato, l immobile viene venduto al detentore allo stesso prezzo risultante dalla miglior offerta acquisita in gara secondo le norme che seguono. Altrimenti, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto l immobile verrà alienato al soggetto che sia risultato aggiudicatario. 5. Può essere inoltre riconosciuta, per i casi in cui la legge non preveda già un diritto di prelazione (come nei casi dei confinanti coltivatori diretti), la precedenza di acquisto in favore dei confinanti del bene oggetto di alienazione. Tale riconoscimento dovrà essere specificato nel relativo avviso di gara. La prelazione può essere esercitata nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dell esito di aggiudicazione, mediante apposita comunicazione scritta da far pervenire al Comune a cura del confinante. Sono considerati confinanti i titolari del diritto di proprietà dei beni immediatamente limitrofi secondo le risultanze catastali ovvero, in subordine, per gli appartamenti in condominio, i proprietari di altri appartamenti nel medesimo condominio. Qualora la precedenza di acquisto dovesse essere richiesta da più esercenti, il bene sarà alienato a favore del soggetto che avrà formulato entro il termine assegnato la miglior controfferta economica in aumento. ART. 12 ALTRE PROCEDURE DI VENDITA 1. Qualora il Comune intendesse procedere ad alienare beni immobili al fine di finanziare la realizzazione di interventi di interesse pubblico, può dar seguito ad una manifestazione di interesse, al fine di individuare la migliore proposta tecnico-economica da assoggettare a gara tramite procedura ristretta. 2. A tal fine, in luogo della valutazione di cui al precedente art. 4, comma 1, verrà richiesto all Agenzia delle Entrate il parere sulla congruità tecnico-economica della proposta individuata quale migliore tra quelle pervenute conseguentemente alla raccolta delle manifestazioni di interesse. ART. 13 SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico dell aggiudicatario, le spese tecniche (frazionamenti, aggiornamenti catastali, volturazioni, perizie, ecc.), amministrative, finanziarie e contrattuali (spese per la redazione e la stipula degli atti, registrazione e trascrizione, tasse e imposte di ogni genere) sostenute e da sostenere, nonché le spese relative all espletamento della gara stessa, nessuna esclusa. ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di alienazioni per gli enti pubblici e al regolamento comunale per la disciplina dei contratti attualmente in vigore. 2. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui all art. 36, comma 3, dello Statuto Comunale.