VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE: COSA VEDERE, COME AGIRE, QUALI OBBLIGHI

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Transcript:

Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE: COSA VEDERE, COME AGIRE, QUALI OBBLIGHI Maggiore CC Daniele Panighello Monfalcone, 12,02,2018

Con il termine di "violenza di genere" si devono intendere tutte quelle violenze (fisiche, sessuali, Psicologiche ed economiche) dirette verso le donne, i minori, gli anziani e le persone appartenenti a minoranze etniche e riconducibili alle ipotesi di reato di: Abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.), Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), Omicidio (art. 575 c.p.), nel solo caso de cd "femminicidio" cioè in danno di una donna quanto appartenente al genere femminile Lesioni (art. 582 c.p.), ricollegabili ai soli contesti familiari, minaccia (art. 612 c.p.), con il solo riferimento a quella aggravata poiché diretta verso prossimi congiunti/conviventi/ascendenti e discendenti, Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) 2

INDICE 1. LA NORMATIVA ITALIANA 2. UN CAMBIAMENTO EPOCALE 3. PRIMO INTERVENTO 4. LA DENUNCIAˮ E L AMMONIMENTO 5. OBBLIGHI 6. MISURE D URGENZA

LA NORMATIVA ITALIANA Legge n. 66 del 1996: muta il concetto di violenza sessuale da reato contro la morale e il buon costume a reato contro la persona e contro la libertà individuale. Legge n. 154 del 2001: prevede l allontanamento del familiare violento (art. 282-bis c.p.p.). Legge n. 38 del 2009: introduce il reato di atti persecutori (STALKING), nuove forme assistenziali, una specifica misura cautelare, e obblighi di informazione delle agenzie di controllo formale.

Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c. d. Convenzione di Istanbul- 11 maggio 2011) Ratificata dall Italia il 27 giugno 2013 con la legge n. 77: Violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata

Decreto legge 14.08.2013, convertito con l. 15.10.2013 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", 7

Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo New York, 6 settembre 2000 (L. 11 marzo 2002 n. 46) 8

Convenzione del Consiglio d Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. (Legge 172 del 2012 ) 9

Violenza sessuale Violenza domestica (sessuale, fisica, emozionale) e nelle relazioni intime (Intimate Partner Violence) Persecuzione (stalking) Femminicidio Matrimoni forzati Mutilazioni genitali femminili Delitti d onore 11

«Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica, o economica che si verificano all'interno della famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». 12

UN CAMBIAMENTO EPOCALE Cambio di PROSPETTIVA IL CENTRO dell attenzione si sposta dall autore alla VITTIMA DEL REATO Adeguamento delle procedure e «investimenti» istituzionali sull aggiornamento professionale. Ra.C.I.S. R.A.C. Sez. Atti Persecutori

Attività formative presso l'istituto Superiore di Tecniche Inv estigative a favore di Ufficiali di P.g. dei Nuclei Investigativi di Comando Provinciale/Gruppo, creazione la 'Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere " La struttura nasce della necessità, da un lato, di garantire un costante monitoraggio del fenomeno in oggetto e, dall'altro, di facilitare interventi operativi tempestivi e aderenti alle specificità delle varie casistiche. 14

Personale qualificato Il personale appositamente formato svolge funzione di referente per la violenza di genere e, in particolare, assolve il compito di: -interlocutore qualificato per le esigenze conoscitive e di supporto delle attività sulla materia e per la prosecuzione di quelle investigative; - facilitatore per la tessitura di relazioni tra gli operatori sul territorio (centri anti violenza, assistenti sociali, presidi ospedalieri, pool dedicati di Magistrati, ecc.); - recettore e osservatore di particolari derive o acutizzazioni dei fenomeni in osservazione, in termini quantitativi e qualitativi, che potranno essere oggetto di approfondimento a cura della relativa scala gerarchica; - promotore di richieste di ausilio specializzato per le vicende caratterizzate da maggiore gravità; - operatore qualificato per la "raccolta dei dati «necessari all «analisi criminologica» del fenomeno 15

L INTERVENTO DELLA P.G. NELL EMERGENZA RUOLO DELLE FORZE DI POLIZIA Nella maggior parte dei casi, il primo contatto istituzionale della vittima è con le Forze dell Ordine o Presidi Sanitari Le modalità di tale intervento hanno un importanza fondamentale perché le scelte compiute in questa fase sono quasi sempre irripetibili e vincolanti per il successivo sviluppo processuale.

L INTERVENTO DELLA P.G. NELL EMERGENZA CONTROLLO SOCIALE SPONTANEO Consapevolezza del cittadino del suo ruolo di coprotagonista nella «produzione della sicurezza» Sinergia tra controllo formale (FP e magistratura) e controllo informale (senso civico, solidarietà, volontariato). Favorire le denunce delle vittime La vittima si rivolgerà alle FP se percepisce da loro capacità di comprensione e di saper impostare il caso correttamente Fiducia nelle FP

L INTERVENTO DELLA P.G. NELL EMERGENZA 1. ATTIVAZIONE DEL 112: a. invio della prima pattuglia disponibile; b. operatore 112: raccoglie quante più notizie è possibile sul nucleo familiare, quindi informa la pattuglia; 2. ACCESSO NELL ABITAZIONE, con le cautele di circostanza; 3. FOTOGRAFIA ˮ DELLA SITUAZIONE POSSIBILI SCENARI: violenze ancora in corso (flagranza); apparente calma; dissidio risolto prima dell arrivo dei militari meno grave di quanto rappresentato; 4. ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DEGLI OPERANTI. 5. COMUNICAZIONE ALL A.G..

L INTERVENTO DELLA P.G. NELL EMERGENZA 1. CASO DI REATO IN FLAGRANZA: a. arresto dell offender (quando consentito); b. adozione della misura cautelare dell allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o.; c. ritiro cautelare delle armi; d. invito alla vittima a sporgere formale querela, qualora non si possa procedere d ufficio; e. attivazione dei servizi socio-assistenziali in favore della/e vittima/e; 2. SITUAZIONE DI CALMA APPARENTE: sensibilità dei Carabinieri intervenuti comprendere la situazione oltre l apparenza; creare un contatto empatico con la vittimaˮ per meglio valutare; se non si possono prendere iniziative immediate far intendere all offender che da quel momento sarà controllato.

LA QUERELAˮ LA QUERELA DELLA PARTE OFFESA Normalmente è il mezzo attraverso cui la Polizia Giudiziaria viene a conoscenza di questo tipo di reati, che per loro stessa natura, essendo commessi all interno delle mura domestiche, sono poco permeabili verso l esterno. La querela (o denuncia) della p.o. attiva la procedibilità e crea in capo alla P.G. l obbligo riferire all A.G.

L AMMONIMENTO ART. 8 LEGGE NR. 38/2009: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all art. 612 bis c.p. la persona offesa può esporre i fatti all autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. 23

COS È? MISURA DI PREVENZIONE ATIPICA AD ISTANZA DI PARTE Il soggetto è invitato a tenere un comportamento conforme alla legge ed è raggiunto anche da provvedimenti in materia di armi e di munizioni OBIETTIVO? TUTELA ANTICIPATA, ISTITUTO DEFLATTIVO Prevenire l escalation del comportamento dello stalker in fatti penalmente rilevanti o ben più gravi di quelli persecutori. 24

La scelta riconosciuta alla vittima di poter ricorrere all ammonimento, in alternativa alla querela, risponde all esigenza di garantire quel margine di libertà lasciato alla stessa per decidere se affrontare o meno un procedimento penale e le delicate implicazioni che questo provoca dal punto di vista psicologico e personale. 25

per le OBBLIGHI forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche 26

Art. 11. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all art. 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies o 612 bis del codice penale, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. 27

RITIRO CAUTELARE ARMI ARMI Secondo l'art. 39 del TULPS, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121. all'art. 1 comma 2 lett. c) modificando l'art. 39 del T.U.L.P.S. introduce la possibilità, per gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, di provvedere, in caso di urgenza, all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate (ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.), dandone immediata comunicazione al Prefetto. 30

RITIRO CAUTELARE ARMI E' opportuno riassumere le norme che regolano la materia: L'art. 39 TULPS, come novellato dal citato D. Lgs. n. 121/2013, da la facoltà agli U.P.S. ed A.P.S. di "surrogare" la funzione del Prefetto, dandone a quest'ultimo, immediata comunicazione. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega ad un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, non vi é la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429.

ALLONTANAMENTO D URGENZA DALLA CASA FAMILIARE (art. 384 bis cod. pen.) Introdotto con il D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito dalla L. 15/10/2013, n. 119, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere 32

ALLONTANAMENTO D URGENZA DALLA CASA FAMILIARE Si tratta di una misura precautelare (disciplina comune all'arresto e al fermo). Dunque il legislatore ha consegnato una nuova misura precautelare che si pone accanto a quelle storiche dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato. Tuttavia, al contrario dell'arresto e del fermo che sono funzionali a garantire la pubblica sicurezza, è finalizzato non tanto a garantire la collettività bensì ben individuati soggetti, ossia chi vive con l'allontanato o comunque chi ad esso è congiunto. Una peculiarità dalla quale è possibile cogliere l'attenzione che il Legislatore ha posta su una vittima di reato non più generalmente intesa bensì singolarmente individuabile.

ALLONTANAMENTO D URGENZA DALLA CASA FAMILIARE art. 384 bis cod. pen. «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, (allont. casa fam.) ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.» 34

ALLONTANAMENTO D URGENZA DALLA CASA FAMILIARE Presupposti di applicazione della misura Così come per l'arresto e per il fermo, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare può essere disposto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e può avvenire solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.. La flagranza. I fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa ('art. 54 c.p. per il quale è «il pericolo attuale di un danno grave alla persona»;'art. 52 c.p. fa riferimento al «pericolo attuale di un'offesa ingiusta») 35

Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609- bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto in flagranza), commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. ( ) 36

Il Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo New York, 6 settembre 2000 (L. 11 marzo 2002 n. 46) si basa sui seguenti principi di tutela: 1) Coesistenza, ad ogni stato della procedura penale, delle necessarie misure di protezione dei diritti e degli interessi dei minori vittime con le misure dirette all accertamento dei reati; 2) Riconoscimento dei particolari bisogni dei minori vittime dei reati e prevalenza, nel modo di trattarli, del loro interesse; 3) Diritto dell accusato ad un processo equo o imparziale; 4) Adozione di misure per una formazione appropriata degli operatori; 37

azioni di adeguamento presso diverse Procure della Repubblica tra cui: Creazione di sezioni specializzate di magistrati Predisposizione di un elenco di esperti/e in psicologia e psichiatria infantile ai sensi dell art. 351 co.1. ter c.p.p. reperibili h 24. Organizzazione di spazi idonei per la gestione dell audizione protetta delle vittime in sede di raccolta delle prime dichiarazioni testimoniali 38

cambiamento procedurale a livello normativo è l articolo 351 co. 1- ter c.p.p. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609- bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. 39

FORZE DELL ORDINE CENTRI ANTI- VIOLENZA PRESIDI SANITARI SPORTELLI Rete Nazionale Antiviolenza PRONTO SOCCORSI servizi socio sanitari di base CONSULTORI 40

Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE. COSA VEDERE, COME AGIRE, QUALI OBBLIGHI GRAZIE PER L ATTENZIONE