Regione Toscana Consiglio regionale
|
|
|
- Lucrezia Antonella
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Regione Toscana Consiglio regionale Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre Art. 1 - Principi 1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all integrità fisica e psichica e costituisce un autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. Art. 2 - Finalità 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove attività di prevenzione della di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza. Art. 3 - Costituzione della rete 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all articolo 2, la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedalierouniversitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità. 2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale. 3. La Regione adotta linee guida e di indirizzo contro la di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla l.r. 41/2005 e promuove intese e protocolli per l attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete. 4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete anche al fine della definizione di progetti integrati da presentare ai sensi dell articolo 4, comma L assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete.
2 Art. 4 - Attività di prevenzione 1. La Regione sostiene, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all articolo 3, comma 1, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell identità sessuale, religiosa e culturale, alla non come metodo di convivenza civile. 2. La Regione promuove e sostiene progetti antiviolenza, presentati secondo le modalità ed i criteri definiti nel piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/ I progetti di cui al comma 2 sono proposti, anche di concerto tra loro, da: a) enti locali singoli o associati; b) associazioni iscritte all albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla, come definita all articolo 1. Art. 5 - Sostegno e soccorso alle vittime della violenza 1. La rete di cui all articolo 3 garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della il soccorso in ogni fase, presso le strutture ospedaliere o presso le aziende USL, l intervento dei servizi sociali, l accoglienza, il sostegno e la protezione presso centri antiviolenza presenti sul territorio o presso case rifugio. 2. Al fine di garantire un assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati che offrono alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla compreso il reinserimento sociale, lavorativo, abitativo. Art. 6 - Centri antiviolenza 1. I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori. 2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, il centro dispone di personale adeguatamente formato sui temi della violenza. 3. I centri antiviolenza forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di e, in particolare: a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni utili; b) colloqui informativi di carattere legale; c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
3 d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell autostima anche attraverso gruppi autocentrati; e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia. 4. I centri antiviolenza svolgono le seguenti attività: a) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati; b) raccolta di dati relativi all utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio di cui all articolo 8. Art. 7 - Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL 1. Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori, assicurano, per quanto di competenza, l attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi della di genere su ogni zona. 2. Il centro di coordinamento: a) garantisce l immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l accoglienza, l assistenza e la cura delle vittime della ; l assistenza richiesta assicura oltre agli interventi per la cura della vittima, l adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano essere utilmente prodotti come prove della in una eventuale fase giudiziaria; b) garantisce la valutazione e l attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la conseguente presa in carico ai sensi della l.r. 41/2005 ; c) ha l obbligo di attivare la rete di protezione della vittima di cui all articolo 3, al fine di assicurare l immediata predisposizione di azioni e servizi necessari. Art. 8 - Case rifugio e soluzioni abitative temporanee 1. Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime della, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all inclusione sociale delle vittime. 2. La rete di cui all articolo 3, in conformità a quanto previsto all articolo 4, nell ambito dei progetti sostenuti dalla Regione, garantisce alle vittime della protezione in case rifugio. 3. La rete attiva l inserimento delle vittime in case rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale, al fine di assicurare protezione ed anonimato. 4. La rete assicura, inoltre, la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l autonomia abitativa.
4 Art. 9 - Formazione 1. La Regione e le province, nell ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui all articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture. omissis (1) Art Modifiche all articolo 40 della l.r. 41/2005 Art Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell attività di prevenzione della di genere e di adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di cui all articolo 2, comma A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente la documentazione relativa all attività di monitoraggio e di analisi svolta ai sensi dell articolo 40, comma 4-ter della l.r. 41/2005, così come introdotto dall articolo 10 della presente legge, integrandola con le seguenti informazioni: a) linee guida e di indirizzo contro la di genere adottate; b) intese e protocolli di intervento omogenei di cui all articolo 3, comma 1, promossi e adottati; c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti di cui all articolo 2, comma 2; d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati ai sensi dell articolo 4; e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della di genere ed interventi svolti; f) interventi formativi promossi di cui all articolo La relazione indica inoltre gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di di cui all articolo 1 ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire: a) la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto del valore della relazione tra i sessi, dell identità sessuale, religiosa e culturale, della non come metodo di convivenza civile; b) il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone vittime della. Art Copertura finanziaria e aggiornamento degli strumenti di programmazione 1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata con le risorse stanziate e disponibili relative all attuazione della l.r. 38/2001, della deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 (Piano sanitario regionale ), della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del
5 servizio sanitario regionale), della deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113 (Piano integrato sociale regionale), della l.r. 41/ La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari all adeguamento dei vigenti strumenti di programmazione al fine di renderli coerenti con le previsioni della presente legge anche per l individuazione delle risorse di cui al comma 1. Note del Redattore: [1 ] Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41.
Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.
Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59 Norme contro la violenza di genere. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1 -
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 538. Norme contro la violenza di genere. d iniziativa del senatore PAPANIA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 538 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore PAPANIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008 Norme contro la violenza di genere TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
LEGGE REGIONALE N. 64 DEL REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 15-11-1993 REGIONE LAZIO Norme per l' istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Deliberazione GR 996 del 10 novembre 2014
ADOZIONE SCUOLA Percorso per l attuazione l del Protocollo d Intesa d tra la Regione Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Deliberazione GR 996 del 10 novembre 2014 LE FINALITA Promuovere
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Finalizzato all individuazione del soggetto (Associazione e/o Organizzazione) disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un Centro Antiviolenza e di una Casa
Istituzioni e violenza
Istituzioni e violenza Lo stato dell arte in materia di legislazione internazionale, europea, nazionale sul tema della violenza alle donne 6 aprile 2011 Il tema della violenza contro le donne non ha trovato
PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana
PROTOCOLLO D INTESA tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale e AVIS Regionale Toscana VISTO il D.L. del 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93
Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 93 Disposizioni per il sostegno dei genitori separati
CARTA DEI SERVIZI CENTRO ANTIVIOLENZA DI GENERE E ANTISTALKING SAVE
Società Cooperativa a Mutualità Prevalente PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA onlus CARTA DEI SERVIZI CENTRO ANTIVIOLENZA DI GENERE E ANTISTALKING SAVE Cosa è il centro antiviolenza di genere e antistalking
TRA. Prefettura di Como Provincia di Como Questura di Como
RINNOVO DEL PROTOCOLLO D INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E DI AZIONI INTEGRATE, FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Prefettura di Como
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28-12-2009 REGIONE TOSCANA Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 56 del
In cammino con lo PSIR
In cammino con lo PSIR Welfare Regionale di seconda generazione Genova, 15 aprile 2015 Servizio Famiglia, Minori e Pari Opportunità Riferimenti normativi L.R. 12/2006 "Promozione del sistema integrato
Protocollo d Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere
Protocollo d Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere la Regione Campania, via S.Lucia, 81 Napoli l ANCI Campania, via M. Morgantini,3 Napoli l Ordine degli Psicologi
Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA Civitella in val di chiana Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana CONTRAENTI
PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE Eugenio Arcidiacono, Servizio Affari della Presidenza, Regione Emilia- Romagna Silvana Borsari, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna Viviana
proposta di legge n. 471
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 471 a iniziativa del Consigliere Ciriaci presentata in data 2 febbraio 2015 NORME PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL ANORESSIA, DELLA BULIMIA
Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Premessa Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto e finalità. Art.
I centri per le famiglie in Piemonte. Antonella Caprioglio Maria Celeste Anglesio Direzione Coesione Sociale. 31 marzo 2016
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, DELLA FAMIGLIA E DELLA CASA I centri per le famiglie in Piemonte Antonella Caprioglio Maria Celeste Anglesio Direzione Coesione Sociale 31 marzo 2016 Italia e Piemonte: alcune
DISTRETTO 1 ASL LATINA Programmazione Piano di Zona
DISTRETTO 1 ASL LATINA Programmazione Piano di Zona 2012 2014 Tavoli Tematici Cisterna di Latina, Palazzo Comunale Casa della Pace, 19 luglio 2013 Servizi Distrettuali attivi Segretariato Sociale PUA Pronto
CONGRESSO REGIONALE Marzo 2012 Modena, Centro Famiglia di Nazareth
CONGRESSO REGIONALE 29-31 Marzo 2012 Modena, Centro Famiglia di Nazareth Stato di attuazione della 194/78 nella Regione Emilia-Romagna tra ospedale e territorio A cura di Silvana Borsari Elena castelli
Ci stiamo così attrezzando per poter candidarci ad accogliere volontari per il Servizio civile.
PER IL BANDO 2016 (CLICCA QUI) La Sezione di Parma del CAI per il Servizio civile volontario Abbiamo sempre ritenuto, e lo sosteniamo in modo chiaro anche nel documento programmatico 2014-2016, che la
Requisiti di accreditamento per le Unità d'offerta Sociale per la prima infanzia
Requisiti di accreditamento per le Unità d'offerta Sociale per la prima infanzia Approvato dall'assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 in data 9 febbraio 2011 Premessa: L accreditamento
5 per mille ai comuni: risorse per il welfare
5 per mille ai comuni: risorse per il welfare il Comune di Cuneo e la Rete Antiviolenza Cuneo 22 giugno 2016 Alessandra Vigna-Taglianti Il 5 per mille del Comune di Cuneo e la Rete antiviolenza Cuneo Dall
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del
600 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 08-01-2013 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 08-01-2013 601 602 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 08-01-2013
NORME E INTERVENTI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA SESSUALE SU DONNE E MINORI
NORME E INTERVENTI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA SESSUALE SU DONNE E MINORI Norme/docu menti approvati Parlamento Italiano Reato di atti persecutori (c.d. stalking) introdotto dalla legge n 38
AREA PRIMA INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI
50 3.2 I Fattori Positivi e Critici emergenti dall analisi di domanda e offerta e dalle informazioni più significative AREA PRIMA INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI Domanda educativa di servizi 0 3 anni in costante
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE
Comune Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Maglie Bagnolo del Cannole Castrignano Corigliano Cursi Giurdignano Melpignano Muro
REGOLAMENTO DELLA PRESA IN CARICO (delle persone con disabilità da 0 a 65 anni e delle loro famiglie)
REGOLAMENTO DELLA PRESA IN CARICO (delle persone con disabilità da 0 a 65 anni e delle loro famiglie) FASE 1 Accoglimento della domanda a. Accoglimento della domanda da parte del Distretto Socio Sanitario
Dalla Legge 328/2000 ai Piani di Zona: impegno e ruolo del Sindacato
XXII ed. corso di formazione per quadri UILP e volontari A.D.A. «Diritti di cittadinanza e giustizia sociale per un Sindacato più forte» UILP PUGLIA ADA BARI Montesilvano (PE) 08/09/2016 Silvana Roseto
OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA
OLTRE LA PENA: IL SISTEMA DELLE CASE FAMIGLIA PER DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMA Cooperativa Sociale P.I.D. Pronto Intervento Disagio O.N.L.U.S. - Roma www.pid.coop La cooperativa
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69 Disciplina delle strade del vino in Toscana. Finalità Finalità Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Finalità e definizione di "Strada
PROTOCOLLO D INTESA TRA PROVINCIA DI UDINE AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA ASSOCIAZIONE COMUNITA SOLIDALE PROGETTO NONOS
PROTOCOLLO D INTESA TRA PROVINCIA DI UDINE E AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA ASSOCIAZIONE COMUNITA SOLIDALE PROGETTO NONOS ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO STELLA & TAGLIAMENTO ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI
1. La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti caratteristiche:
Reg. 18-1-2007 n. 4 Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Pubblicato nel B.U.
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese PROTOCOLLO D'INTESA
Provincia di Imperia Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese Distretto Sociosanitario 2 Sanremese Distretto Sociosanitario 3 Imperiese PROTOCOLLO D'INTESA Per l istituzione del Registro Pubblico Provinciale
Il Servizio sociale territoriale
Il Servizio sociale territoriale come livello essenziale del sistema integrato di interventi e servizi sociali Un progetto di ricerca Provincia di Bologna Servizio Politiche sociali e per la salute Istituzione
Indice. Capitolo 1 I bambini, i ragazzi e le famiglie Capitolo 2 L educazione, l istruzione e la formazione... 63
Indice Per un welfare condiviso su infanzia e adolescenza... 9 di Anna Maria Dapporto Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l infanzia e l adolescenza. Politiche per
Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 30-12-2009 REGIONE PIEMONTE Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 1 del 7
Soggetti e funzioni della programmazione sociale
Servizio Sanità e Servizi Sociali Soggetti e funzioni della programmazione sociale a cura di Maria Lodovica Fratti Dirigente Servizio Sanità e Servizi Sociali Regione Emilia Romagna Programma annuale degli
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2008, n. 624
100 13.8.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2008, n. 624 Legge regionale 41/2005. Protocollo d intesa fra Regione Toscana e Centro Nazionale per il Volontariato.
PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DEI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO CENTRO DI SERVIZI PER LA DISABILITA UNIVERSITA DEGLI STUDI CATANIA
PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DEI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO CENTRO DI SERVIZI PER LA DISABILITA UNIVERSITA DEGLI STUDI AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE n 3 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
Regolamento del Servizio Sociale Professionale Segretariato Sociale dell Ambito S3
Regolamento del Servizio Sociale Professionale Segretariato Sociale dell Ambito S3 Assessorato alle Politiche Sociali Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 2 del 22.03.2012 Art. 1 OGGETTO DEL
CARTA DEI SERVIZI AL LAVORO
CARTA DEI SERVIZI AL LAVORO Operatore accreditato per i Servizi al Lavoro della Regione Piemonte con n. La carta dei Servizi intende descrivere le attività destinate ai cittadini e al mondo delle imprese
AREA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DIPARTIMENTO SANITÁ PUBBLICA
AREA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DIPARTIMENTO SANITÁ PUBBLICA 1/9 Premessa Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell Azienda USL di Bologna ha la finalità di prevenire le malattie, promuovere,
Agenzia delle Entrate
Assessorato all Istruzione Protocollo d intesa tra Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento e Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Istruzione PROTOCOLLO D INTESA tra l Agenzia delle
Agenzia delle Entrate
Protocollo d intesa tra Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento e Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Istruzione, Università e Ricerca PROTOCOLLO D INTESA tra l Agenzia delle Entrate
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche 1/6 Premessa Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come finalità la promozione
Dipendenze: una sfida continua
15 maggio 2012 Dipendenze: una sfida continua Il ruolo del Comune nella lotta alle dipendenze a cura di Claudio Maurizio Minoia Potenziare l integrazione fra servizi sociali e sanitari Il processo partecipato
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE
11 novembre 2013 QUALITA DI VITA NELLA MALATTIA IN FASE TERMINALE La legge 38 del 2010 La rete delle cure palliative Il CeAD Il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE Programma: Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del benessere organizzativo
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 MACRO OBIETTIVO 7 Codici indicatori: 7.5.1 7.2.1 7.8.1 Programma: Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del benessere organizzativo Razionale
PROTOCOLLO D INTESA. Premesso che
Avvio di un tavolo di intesa sulle politiche di genere per l individuazione di strumenti e metodologie concertate per l accoglienza e il sostegno a donne vittime di violenze ed abusi. PROTOCOLLO D INTESA
MONITORAGGIO SU PROGETTO PILOTA
MONITORAGGIO SU PROGETTO PILOTA Progetto DSA: creare una buona scuola per un apprendimento facilitato degli allievi DSA Prof. Antonio Augenti, Dott.ssa Maria A. Geraci Dott.ssa M. Filomena Casale PREMESSA
Gli orientamenti della Regione Sardegna sui sistemi di valutazione e classificazione dell anziano e del disabile
Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la governance Gli orientamenti della Regione Sardegna sui sistemi di valutazione e classificazione dell anziano e del disabile Cagliari, 26 ottobre
PROTOCOLLO D INTESA INSIEME NELL ACCOGLIENZA
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso PROTOCOLLO D INTESA INSIEME NELL ACCOGLIENZA La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, la Provincia di Treviso per il tramite
PARTE QUINTA Rapporti con i cittadini
PARTE QUINTA Rapporti con i cittadini 13. RAPPORTI CON I CITTADINI NORMATIVA UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) La valorizzazione dei rapporti con i cittadini costituisce una delle principali innovazioni
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE CAPITOLO 1 _ FINALITÀ E DEFINIZIONI 1) Finalità La performance è misurata e valutata con riferimento all Azienda nel suo complesso,
UNITÀ OPERATIVA MEDICINA D URGENZA
UNITÀ OPERATIVA MEDICINA D URGENZA Dipartimento Emergenza 1/9 Attività L unità operativa Medicina Urgenza fornisce assistenza a persone ricoverate con problemi di salute acuti e urgenti, in continuità
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Atti parlamentari! Assemblea regionale siciliana XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2014 (n. ) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Ferrandelli
Disegno di Legge Regionale. Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere. Art.1 Principi
Disegno di Legge Regionale Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere Art.1 Principi La Regione Sicilia, in attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni
