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CITTÀ DI ABBIATEGRASSO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE: - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA E DELLE AFFISSIONI - APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 Giugno 1994

TITOLO PRIMO Disposizioni di carattere generale Capo I - CRITERI GENERALI - Art. 1 - Oggetto del regolamento - Il presente regolamento disciplina l esercizio nel territorio del Comune dei servizi della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché l applicazione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente di una imposta e di un diritto a favore di questa Amministrazione Comunale. Art. 2 - Classificazione del Comune e delle località del territorio comunale agli effetti delle tariffe. - Agli effetti dell applicazione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si dà atto che questo Comune fa parte della Classe IV, risultando al 31 dicembre 1991 una popolazione residente, quale risulta dai dati pubblicati recentemente dall Istituto Centrale di Statistica, di 27541 abitanti. Pertanto le località del Comune vengono classificate in un unica categoria. Art. 3 - Organizzazione del servizio - Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nel piani di lavoro, con l osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite. Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni. Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall art. 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 4 - Gestione del servizio - 1. Il servizio per l accertamento e riscossione del tributo e del diritto è di esclusiva competenza Comunale e potrà essere gestito, come previsto dall art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come segue: a) in forma diretta; b) in concessione ad apposita azienda speciale; c) in concessione a ditta iscritta all albo dei concessionari. 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. 2

Art. 5 - Funzionario responsabile - 1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Il funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all assessore preposto, dettagliata relazione sull attività svolta nel corso dell anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti in tutti i campi. 4. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere evidenziate le esigenze concernenti: a) l organizzazione del personale e la congruità del numero rispetto alle esigenze del servizio; b) l eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature. 5. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio. 6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del commi precedenti spettano al concessionario. Capo II - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari - Art. 6 - Impianti pubblicitari in genere. Piano generale - Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l interessato, al fine di ottenere l autorizzazione relativa all installazione dell impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riproducente, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal Comune per mezzi similari, come da apposito regolamento di seguito riportato. Dopo l esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell autorizzazione, potrà provvedere all esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Di norma, la realizzazione dell impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato. Art. 7 - Impianti riservati alle pubbliche affissioni in generale - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è determinata in base ai criteri stabiliti ai successivi articoli 41, 42 e 43. 3

TITOLO SECONDO - Imposta sulla pubblicità - Capo I - OGGETTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 8 - Presupposto dell imposta - 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. 2. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 9 - Soggetto passivo - 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 10 - Calcolo della superficie tassabile - 1. L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero del messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata - Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta. 4

Capo II - MODALITA DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA - TARIFFE ADEMPIMENTI PARTICOLARI DA PARTE DEl COMMITTENTI. Art. 12 - Pubblicità ordinaria - 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di 20.000. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di 2.000. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa e o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli - 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all interno o esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall art. 12. comma 1; per la pubblicità effettuata all esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all art. 12. comma 4. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a ) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg 144.000 b ) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg 96.000 per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti c ) 48.000 categorie Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l imposta per l indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell indirizzo dell impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E fatto obbligo di conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 5

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per l anno solare in base alla tariffa di 80.000. 2. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista al precedente comma. 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall impresa si applica l imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi a pareti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero del messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di 5.000. 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. A tali forme pubblicitarie non si applica la maggiorazione per pubblicità luminosa o illuminata. Art. 15 - Pubblicità striscioni - Per la pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari, che attraversano strade a piazze la tariffa dell imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è fissata in 20.000. Art. 16 - Tariffe per la pubblicità effettuata da aeromobili - Per la pubblicità eseguita nel territorio di questo Comune con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l imposta, per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti cui la pubblicità si riferisce, è dovuta in base alla tariffa di 120.000. Si intende effettuata nell ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla metà. Art. 17 - Obbligo di preavviso al Comune - Coloro i quali intendono eseguire la pubblicità di cui al precedente articolo devono presentare, a corredo della domanda di autorizzazione, a seconda del casi, un esemplare del manifestino da lanciare oppure un grafico riproducente il disegno o la scritta da eseguire. Nella domanda deve essere indicato comunque se il lancio o il disegno verrà eseguito una o più volte ed in quali occasioni. Rimane salva la facoltà dell Amministrazione comunale contemplata dal successivo art. 34 avente per oggetto limitazioni e divieti. 6

Art. 18 - Tariffe per la pubblicità eseguita in forma ambulante - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell imposta, per ciascuna persona Impiegata per ogni giorno o frazione di giorno, Indipendentemente dalla misura del mazzo pubblicitario dalla quantità di materiale distribuito, è fissata in 5.000. Art. 19 - Tariffa per la pubblicità sonora - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili da posti fissi, la tariffa dell imposta dovuta, per ciascun punto dl pubblicità e per ciascun giorno o frazione dl giorno e per ciascuna ditta, è fissata in 15.000. Art. 20 -Comunicazione al Comune - La persona o l azienda, che intenda effettuare nel Comune pubblicità con mezzi sonori da veicoli o da posti fissi, deve presentare, a corredo della domanda di autorizzazione, il testo dell annunzio pubblicità e comunicare i mezzi di diffusione dell avviso stesso. Rimane ferma la facoltà dell Amministrazione comunale contemplata dall art. 34 avente per oggetto Limitazioni e divieti. Capo III MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI Art. 21 - Maggiorazione dell imposta durante il periodo stagionale - Le tariffe per la pubblicità, durante il periodo stagionale fissato dall art. 3 del presente regolamento, qualunque sia la durata dell esposizione del mezzo pubblicitario, sono aumentate del 20 per cento. Art. 22 - Variazioni che danno luogo a nuova tassazione - Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. E fatto obbligo al Comune di effettuare il conguaglio fra l importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo. Art. 23 - Cumulo maggiorazioni - Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa base. 7

La tariffa dell imposta è ridotta alla metà: Capo IV - RIDUZIONI ED ESENZIONI DALL IMPOSTA - Art. 24 - Riduzioni dell imposta - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con Il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; C) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 25 - Esenzioni dall imposta - Sono esenti dall imposta: a) la pubblicità realizzata all interno del locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso del locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso del locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l utilizzazione del servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o delle sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie 8

Capo V -ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DELL IMPOSTA PROCEDURA - Art. 26 - Accertamento di dichiarazione dei contributi - 1. Il soggetto passivo di cui all art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. Art. 27 - Riscossione dell imposta - 1. L imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all anno solare l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. Art. 28 - Rettifica ed accertamento d ufficio - 1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l organizzazione e la gestione dell imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. 9

Art. 29 - Rimborsi - Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. Art. 30 - Riscossione coattiva - La riscossione coattiva dell imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l art. 2752, comma 4, del codice civile. Capo VI - AUTORIZZAZIONE COMUNALE - LIMITAZIONI E DIVIETI - USO DI SPAZI COMUNALI E DI PROPRIETA PRIVATA - SPOSTAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI - ONERI RELATIVI ALL ESPOSIZIONE Art. 31 - Esclusione del Comune da qualsiasi responsabilità La esposizione della pubblicità deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 26. L autorizzazione s intende rilasciata con salvezza di diritti dei terzi e nella presunzione che il richiedente abbia ottemperato agli obblighi in materia fiscale, urbanistica ecc. Il Comune comunque rimane esente da qualsiasi responsabilità derivante dall eventuale infrazione delle disposizione vigenti e disciplinati le materie su indicate e di qualsiasi altra norma riguardante l oggetto del manifesto, avviso, disegno ecc. Art. 32 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, Ia corresponsione dell imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l applicabilità della tassa per l occupazione dello spazio ed aree pubbliche. Art. 33 - Pubblicità collocata su proprietà privata - Per la pubblicità da collocarsi su proprietà privata, spetta al richiedente di ottenere il nulla-osta del proprietario del fabbricato, dell area ecc., non assumendo il Comune alcuna responsabilità verso terzi per eventuali danni o per inadeguatezza del canone di affitto corrisposto per lo spazio occupato. 10

Art. 34 - Limitazioni e divieti all esposizione della pubblicità - In relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, nei punti del territorio comunale indicati nell allegata tabella C l installazione della pubblicità è vietata o limitata in conformità alle prescrizioni riportate nella stessa tabella a fianco di ciascuna località, via o piazza. Per le medesime esigenze su indicate, all Amministrazione è riservato il potere di: a) negare l autorizzazione ad esporre, trasversalmente alle strade ed alle piazze, striscioni a altri mezzi similari di pubblicità b) richiedere la modifica o la sostituzione di insegne, iscrizioni ed altre forme pubblicitarie visive. L autorizzazione ad effettuare pubblicità in forma ambulante può essere rifiutata qualora ostino ragioni di decoro o di natura estetica ad ambientale. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso, l intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 70 phon. Art. 35 - Accertazione pubblicità di formato ridotto - Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi. Art. 36 - Proroga tacita contratti annuali - In mancanza di denuncia di cessazione la durata della pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno con semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza. Art. 37 - Spostamenti di mezzi pubblicitari - Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di ordinare qualsiasi spostamento di materiale pubblicitario sia per esigenze di natura estetica ed ambientale che per cause di forza maggiore o per esigenze dei servizi comunali. Qualora si tratti di pubblicità permanente, il committente può rinunciare alla nuova esposizione della pubblicità in altra località in tale eventualità il Comune è tenuto a rimborsagli la quota di imposta relativa al periodo di esposizione non usufruito. Art. 38 - Oneri relativiall esposizione della pubblicità - Il collocamento in opera della pubblicità, comprese la costruzione delle armature occorrenti, la manutenzione delle tabelle e armature stesse, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura e gli spostamenti, che dovessero eseguirsi in forza della norma di cui ai precedenti articoli 32 e 35, sono ad esclusivo carico del contribuente a cura del quale dovranno essere 11

eseguiti. Saranno pure a carico del committente i risarcimenti per eventuali danneggiamenti alle tabelle, alle persone e alle cose. TITOLO TERZO Diritti - Tariffe - Diritti sulle pubbliche affissioni Capo I - PRESUPPOSTI DELLA APPLICAZIONE E SCELTA DELLA LOCALITA DESTINATA ALL AFFISSIONE - Sezione I^ - OGGETTO E SOGGETTI PASSIVI - Art. 39 - Oggetto e scopo del servizio - Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. Il Comune può tuttavia consentire l affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma. Art. 40 - Soggetti passivi - Diritto sulle pubbliche affissioni - Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. Art. 41 - Superficie degli impianti - luoghi per le pubbliche affissioni - 1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 15 (quindici) per ogni mille abitanti. 2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto. Le località destinate alle pubbliche affissioni saranno successivamente individuate con apposito regolamento. A cura del Comune o del concessionario del servizio in dette località saranno installati impianti riservati alle affissioni nel numero e per la superficie indicate accanto a ciascuna località. Ogni successiva variazione verrà deliberata dalla Giunta Municipale che determinerà anche i punti in cui installare gli impianti, dopo aver sentita la commissione comunale edilizia. 12

Art. 42 - Ripartizione della superficie e degli impianti - 1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue: a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 10% b) alle affissioni di natura commerciale 60% c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l effettuazione di affissioni dirette 30% 100% 2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 43 - Spazi privati per le affissioni - Di eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata, previa consenso dei proprietari, dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia e salvo il parere della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali, ove ritenuta necessaria. Art. 44 - Autorizzazioni per le affissioni- 1. L affissione diretta di cui al precedente articola è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati. 2. L autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 4 copie: a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l impianto dovrà essere realizzato; b) relazione sulle caratteristiche dell impianto; c) planimetrie della zona con localizzata l impianto che si intende realizzare; d) disegno dell impianto. 3. L autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertata il rispetta delle norme a tutela delle case di interesse artistica a storica e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizia e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco. 4. Ai sensi dell articolo 2 della legge 7 agosto1990, n. 241, il termine, per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 4 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogatodi 3 mesi. Art. 45 - Uso degli steccati, armature ecc.- Sulle pareti delle armature nonché sulle pareti di steccati, ponti, recinti per qualunque uso costruiti, prospicienti il suolo pubblico, è riservato gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà dl eseguirvi le affissioni. Nella concessione degli spazi di cui sopra, l Amministrazione comunale concederà la preferenza alle affissioni delle ditte che hanno il proprio esercizio nell edificio ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si compiono. 13

Capo II TARIFFE, SCONTI, SUPPLEMENTI, MAGGIORAZIONI Sez.I TARIFFE DEl DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 46 -Tariffe- I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni sono fissati per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione: a ) per i primi 10 giorni 2. 2 0 0 b ) Per ogni periodo ai 5 giorni o frazione 6 6 0 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti I pubblici spettacoli, la tariffa di cui al precedente comma è aumentata del 50 per cento. Art. 47 -Esposizione tariffe- Nel locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, le tariffe del servizio, l elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni, la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni, nel quale devono essere annotate le singole richieste di effettuazione delle affissioni al fine di procedere al rispetto stabilito all articolo 55. Art. 48 - Maggiorazioni per manifesti di più fogli- Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli, la tariffa di cui al primo comma dell articolo 46 è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli del cento per cento. Art. 49 - Affissioni di urgenza, notturne e festive- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minima di 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, ove previsto dal capitolato d oneri, essere attribuita in tutto o in parte ai concessionario del servizio. Art. 50 -Affissione diretta da parte degli interessati- Nei casi in cui gli interessati provvedano all affissione diretta, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui all art. 39, è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento. 14

Art. 51 - Cumulo maggiorazioni- Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dai presente regolamento sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili. Capo Ill RIDUZIONI ED ESENZIONI Art. 52 - Riduzioni del diritto- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21; b) per i manifesti dl comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Art. 53 - Esenzioni dal diritto- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nella lista di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione si obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Capo IV MODALITA PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI RITARDI - LIMITAZIONI E DIVIETI -SOSTITUZIONE MANIFESTI DETERIORATI Art. 54 - Richiesta di affissione- Gli avvisi, I manifesti e simili devono essere consegnati o trasmessi franco di posta e di ogni spesa, all ufficio affissioni del Comune dopo aver soddisfatto eventuali adempimenti fiscali. Le affissioni, salvo diversa esplicita richiesta del committente, sono eseguite direttamente dal Comune. Gli avvisi, manifesti ecc. vengono contrassegnati dall ufficio con speciale timbro portante la data dell ultimo giorno di affissione. 15

Art. 55 - Modalità per effettuare le affissioni- Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotato in apposito registro cronologico. Art. 56 - Termine per le affissioni e decorrenza del periodo- Salvo diversa indicazione del committente, le affissioni vengono eseguite, con la maggiore sollecitudine possibile e comunque non altre i 5 giorni da quella in cui i manifesti, gli avvisi ecc. sono stati consegnati o sono pervenuti all ufficio, purché sia stata già effettuato il pagamento delle prescritte tariffe. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nella stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l elenco delle posizioni con i quantitativi affissi. Art. 57 - Ritardo delle affissioni- 1. L inizio dell affissione può essere ritardata per cause di forza maggiore. 2. Il ritardo nell effettuazione delle affissioni causata dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritarda sia superiore a dieci giorni sulla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al Committente. 3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla data di affissione. 4. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 5. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Art. 58 - Limitazioni e divieti- Per esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, possono essere vietate o limitate le pubbliche affissioni. E vietata l affissione in posti diversi dagli appositi spazi predisposti o messi a disposizione dall Amministrazione Comunale. Art. 59 -Scelta località per le affissioni- La scelta degli spazi per le affissioni è operata, dall apposito ufficio comunale, tra quelli disponibili al momento dell ordinazione, avendo cura di ripartire, comunque, l affissione tra centro, le diverse frazioni e i quartieri comunali. Art. 60 -Annullamento della commissione- 1. L annullamento della commissione, previsto dal precedente articolo 57, dà diritto alla restituzione delle somme versate. 2. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del precedente articolo 57, la richiesta di annullamento 16

dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione. 3. L annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell affissione. 4. L annullamento della commissione e l ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio. 5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell interessato. 6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato al competente ufficio per essere compreso fra gli atti da eliminare con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell archivio comunale. Art. 61 - Numero manifesti da presentare- Il committente deve presentare, per gli uffici comunali, una copia in più del numero da affiggere. Detta copia non potrà essere riconsegnata ad affissa per alcun motivo. Art. 62 - Sostituzione manifesti deteriorati- Il Comune ha l obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso il Comune non vi siano altri esemplari del manifesti da sostituire deve essere data la comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio. Capo V MODALITA DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO Art. 63 - Pagamento del diritto - Recupero di somme- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all art. 27 del presente regolamento. 2. E consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Art. 64 - Luogo e tempo dei pagamenti- Nel caso di pagamento diretto, l operazione deve essere effettuata presso gli appositi incaricati comunali a al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Art. 65 - Rilascio della quietanza- Per ogni pagamento diretto, il riscuotitore deve rilasciare quietanza al contribuente staccata da un bollettario a madre e figlia regolarmente numerato e vidimato prima di essere posto all opera. Le modalità per la consegna e riconsegna del bollettari, nel caso di riscuotitori comunali, saranno disciplinate dall apposito regolamento. 17

Art. 66 -Rettifica ed accertamento d ufficio- Entro due anni dalla data in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna del materiale da affiggere, il Comune può procedere a rettifica o accertamento d ufficio, notificando apposito avviso al contribuente. Nell avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche dell affissione, nonché l importo del diritti e delle soprattasse dovute. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELL IMPOSTA E DEL DIRITTO Art. 67 -Versamento somme riscosse al Tesoriere- Le somme riscosse saranno versate al Tesoriere comunale a scadenze non superiori al trimestre. Art. 68 - Interessi moratori- Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità Si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 7% da imputarsi per ogni semestre compiuto. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è diventato agibile ai sensi del presente regolamento. In caso di omissione di formalità o di insufficiente o di mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui l imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o la denuncia presentata in forma completa e fedele. Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dal presente regolamento. Sulle somme pagate e non dovute spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al primo comma a decorrere dalla data in cui è pervenuta al Comune e al concessionario la domanda di rimborso. Art. 69 -Procedimento esecutivo- L imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Art. 70 - Privilegi- I crediti per l imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni del debitore alle condizioni previste dal terzo comma dell art. 2752 del codice civile. 18

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI - AFFISSIONE MANIFESTI -SANZIONI Capo I MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO E RECLAMI Art. 71 - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo- Le affissioni e la pubblicità abusive sono rimosse dagli incaricati dal Comune, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del puntuale pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell importo dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell imposta di pubblicità, nonché dall ammontare delle relative sanzioni. Nell ordinanza, il Sindaco stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione fissata nell ordinanza medesima. Art. 72 - Reclami- Gli eventuali reclami da parte del committenti non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del termine dell affissione o della esposizione della pubblicità. Capo II SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI Art. 73 -Sanzioni tributarie- Per l omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all art. 12 si applica, oltre al pagamento dell imposta dovuta, una soprattassa pan all ammontare dell imposta evasa. Per l omesso o tardivo pagamento dell imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell avviso di accertamento. Art. 74 -Interessi- Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano Interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno In cui detti importi sono divenuti esigibili. 19

Art. 75 - Sanzioni amministrative- 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi comuni. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché quelle contenute nei provvedimenti relativi all istallazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di in ottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblica abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicità, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all art. 6. Art. 76 - Applicazione delle sanzioni -Responsabilità del pagamento- Al pagamento delle imposte, diritti, soprattasse, ammende ecc., previste dai precedenti articoli sono obbligati in solido i materiali esecutori nonché coloro per il cui incarico o interesse siano state eseguite le affissioni o la pubblicità. Capo III CONTENZIOSO Art. 77 -Contenzioso- In attesa dell inserimento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all art. 80 del D.L.vo 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate ex Intendenza di Finanza ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30gg. dalla data di notifica dell atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se preposta avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel prima caso l ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la 20