Horizon Decreto ministeriale 20 giugno 2013

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Horizon 2020 - Decreto ministeriale 20 giugno 2013 1. Quali dati vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato prevista dall articolo 9, comma 1, del D.M. 20 giugno 2013? La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato viene accertata verificando la relazione prevista dallo stesso articolo 9, comma 1 del D.M. 20 giugno 2013, sulla base dei dati contabili relativi all ultimo esercizio del soggetto proponente per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di agevolazioni (allegato n. 4), devono essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non possono essere, pertanto, considerati i dati desumibili da bilanci consolidati e non sono ammissibili altre soluzioni come ad esempio lettere di patronage o fidejussioni bancarie rilasciate dal socio di maggioranza. 2. Le start-up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 in deroga a quanto stabilito dall art. 9, comma 1, del decreto stesso, che stabilisce la modalità di calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato? Il decreto ministeriale 20 giugno 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall art. 25 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Tali imprese, pertanto, possono essere ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui abbiano un bilancio approvato e depositato da cui si possono desumere i dati contabili necessari per il calcolo della capacità di rimborso. 3. Una fondazione O.N.L.U.S. avente come scopo tra l altro anche svolgere attività di ricerca e promuovere attività formative nell ambito dei propri scopi Istituzionali, può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal D.M. 20 giugno 2013? La definizione di Organismi di ricerca (articolo 1, lettera l del DM 20 giugno 2013) prevede che siano definibili come tali i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri. Pertanto, una fondazione può presentare domanda di agevolazioni in qualità di Organismo di ricerca e, dunque, esclusivamente come co-proponente di un progetto congiunto, solo qualora possegga tutti i requisiti previsti dalla predetta definizione ed, in particolare, nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo rappresentino la finalità principale del soggetto proponente e non mere attività collaterali. 4. Un dipartimento universitario può presentare più di un progetto (in forma congiunta) oppure deve limitarsi ad un progetto solo? L art. 10 del D.M. 20 giugno 2013 è stato integrato dal D.M. 4 dicembre 2013 che ha introdotto 1 / 6

il comma 2-bis in cui viene stabilito che nell'arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell'organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto. 5. I liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal D.M. 20 giugno 2013? I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dall articolo 4 del DM 20 giugno 2013. 6. Quali sono i termini per l avvio di un progetto di ricerca e sviluppo ammesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013? E da quando sono considerate ammissibili le spese sostenute nell ambito dello stesso? Ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 20 giugno 2013, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. Pertanto, sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, quindi anche quelle sostenute prima dell adozione del decreto di concessione. 7. Quali sono le agevolazioni previste per gli Organismi di ricerca? Inoltre, le stesse agevolazioni devono essere calcolate con riferimento all ammontare complessivo delle spese del progetto di ricerca e sviluppo o alle sole spese imputabili all Organismo di ricerca? L articolo 7, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 prevede che, limitatamente agli Organismi di ricerca, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%. Nel caso in cui, l Organismo di ricerca non richieda esplicitamente il contributo alla spesa, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70%. Si ricorda, inoltre, che, in ogni caso, la percentuale di agevolazione prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall Organismo di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto. 8. Nell ambito della presentazione di un progetto congiunto, quali tipologie contrattuali di collaborazione sono ammissibili? Tale contratto deve essere stipulato necessariamente prima della presentazione della domanda di agevolazioni? Nel caso di un progetto congiunto l articolo 4, comma 2, del D.M. 20 giugno 2013 stabilisce che i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo il consorzio e l accordo di 2 / 6

partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Pertanto, risultano ammissibili, oltre alle tipologie contrattuali indicate dal D.M. 20 giugno 2013, anche altre tipologie contrattuali, come le Associazioni Temporanee di Imprese, purché le stesse rispettino i requisiti indicati dal predetto articolo. Il contratto di collaborazione deve, comunque, essere stipulato prima dell invio della domanda di agevolazione, poiché in base all art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, fra la documentazione richiesta a corredo della domanda stessa deve essere presentata anche una copia del contratto stesso. Si ricorda, inoltre, che qualora il predetto contratto di collaborazione non contenga il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai soggetti proponenti al soggetto capofila, lo stesso può essere presentato unitamente alla presentazione della domanda o successivamente alla stessa ai sensi di quanto previsto dall articolo 11, comma 5 del D.M. 20 giugno 2013. Integrazione: In quale fase del procedimento verrà richiesto il mandato collettivo, ai soggetti che hanno presentato domanda congiunta, nel caso in cui non hanno allegato lo stesso alla domanda di agevolazione? Il mandato collettivo in base all art. 11, comma 5 del D.M. 20 giugno 2013, verrà richiesto dal soggetto gestore ai soggetti proponenti nel momento in cui comunica le risultanze dell attività istruttoria al Ministero, ossia entro 90 giorni dalla ricezione delle domande di agevolazione. Si ricorda che il mandato collettivo dovrà essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 9. Come vengono erogate le agevolazioni previste dal DM 20 giugno 2013? E prevista la possibilità di richiedere la prima quota in anticipazione? Secondo quali modalità? Ai sensi di quanto previsto dall articolo 12, del DM 20 giugno 2013, le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto agevolato. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte ed alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari ad un semestre o ad un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Fermo restando, il principio che le agevolazioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento del progetto agevolato, lo stesso articolo 12 prevede che limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell ammontare delle risorse finanziarie di cui all articolo 2, comma 3. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendano avvalersi del predetto strumento, sono tenute a 3 / 6

contribuire con una quota proporzionale all anticipazione richiesta. In merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazioni e di accesso allo strumento di strumento di garanzia di cui all'art. 12, comma 3, si ricorda, che, come previsto dall articolo 6 del Decreto Direttoriale 25 luglio 2014, le stesse saranno definite con una circolare del Direttore generale incentivi alle imprese. 10. Nel caso in cui il valore degli indicatori relativi al criterio sostenibilità economico-finanziaria del progetto non sia determinabile, per indeterminatezza del risultato, quale punteggio viene attribuito? Nel caso in cui, il valore del punteggio dei singoli indicatori relativi al criterio sostenibilità economico-finanziaria del progetto non sia determinabile sulla base delle formule matematiche riportate in allegato n. 8 al Decreto direttoriale 25 luglio 2014 a causa di una indeterminatezza del risultato, ad esempio nel caso in cui il fatturato sia nullo ovvero, in casi teorici, siano nulle le immobilizzazioni o il passivo, si procede come di seguito indicato. In relazione agli indicatori E (Rapporto dato dai mezzi propri e il totale delle immobilizzazioni), F (Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato) e G (Rapporto tra il MOL e il fatturato) viene attribuito il punteggio minimo pari a zero mentre in relazione all indicatore D (Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni) viene attribuito il punteggio massimo pari a 6. 11. Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente sono stati redatti secondo i criteri IAS, il suddetto proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d atto notorio relativa ai dati contabili di cui all allegato n. 4 del DD 25/7/2014? La dichiarazione sostitutiva d atto notorio relativa ai dati contabili di cui all allegato n. 4 del Decreto direttoriale 25 luglio 2014 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che hanno approvato e depositato i propri bilanci redatti secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate mediante una riclassificazione del proprio Stato Patrimoniale e del proprio Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Al riguardo il soggetto gestore provvederà ad acquisire, nel corso dell istruttoria, una specifica dichiarazione volta ad attestare l avvenuta compilazione del predetto allegato n. 4 secondo le modalità soprariportate. 12. Presentazione delle domande di agevolazioni. Quali sono i requisiti del sistema informatico richiesti? Quali sono le dimensioni massime dei file che potranno essere allegati? Quale standard di firma digitale viene accettato? I requisiti di sistema che il proprio PC deve avere per consentire una corretta utilizzazione della procedura di presentazione delle domande sono: RAM: 512 MB (32 bit) o superiore. Spazio su disco rigido: 16 GB o superiore. Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft 4 / 6

Windows Vista, Microsoft Windows XP; Sistema Operativo Mac OS X 10.X. Browser supportati: Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer dalla versione 10. Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia di disabilitare ogni blocco Pop-Up presente sul Browser o configurarlo in modo da consentire l'accesso e l'apertura dei Pop-up. Per quanto riguarda la dimensione dei file, si segnala che ogni singolo file non può superare i 5 Mb, inoltre, oltre ai files dei documenti obbligatori prescritti dalla domanda, ogni singolo proponente ha la possibilità di caricare su piattaforma fino a 5 ulteriori files per eventuale documentazione aggiuntiva, qualora se ne ravvisi la necessità. Infine, in merito allo standard di firma digitale si evidenzia che la piattaforma accetta esclusivamente lo standard di firma digitale p7m. 13. Ai fini della valutazione delle Qualità delle collaborazioni, previste nell ambito del criterio Caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto, quali tipologie di collaborazioni sono considerate? Sono previste delle specifiche limitazioni? L art. 3, comma 7, lettera a), punto 2, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, stabilisce che, nell ambito del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto, la Qualità delle collaborazioni viene valutata sulla base delle collaborazioni con gli Organismi di ricerca sia come co-proponenti che come fornitori di servizi. Inoltre, le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori di servizi sono considerate, ai fini dell attribuzione del relativo punteggio, solo se tali collaborazioni siano almeno pari al 10% dell ammontare delle spese del progetto. Tale limitazione del 10% deve intendersi riferita all ammontare complessivo dei servizi offerti dagli Organismi di ricerca e non a quelli riferibili al singolo Organismo di ricerca (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell ammontare complessivo delle spese del progetto). 14. In fase di presentazione della domanda di agevolazione, dove dovranno essere inseriti i dati relativi al personale dipendente del soggetto proponente? E per gli organismi di ricerca? I dati relativi al personale dipendente in fase di presentazione della domanda di agevolazione, tramite la procedura guidata, disponibile dal 15 ottobre nella pagina dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020, dovranno essere inseriti negli schemi 2 e 3 di cui all allegato 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, sintesi numerica del piano di sviluppo. Nello specifico le categorie saranno relative a dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali. Si precisa che la figura professionale del quadro andrà inserita nella categoria impiegati e le figure collaboratori a progetto, assegnisti, etc, nella voce categorie speciali. Altresì in merito agli organismi di ricerca nei casi in cui la normativa contrattuale applicabile al singolo organismo di ricerca non consentisse l identificazione delle categorie sopra indicate, lo stesso può procedere all inserimento dei dati quantitativi richiesti, fornendo al contempo nel primo paragrafo della Prima Parte del Piano di Sviluppo una tabella di corrispondenza delle categorie che leghi le categorie prefissate in tabella Dirigenti/Impiegati/Operai/Categorie Speciali (ed i relativi dati numerici inseriti) alle categorie effettivamente identificate dal singolo 5 / 6

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