Provincia di Foggia DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA N. 1000 /28 Reg. Deter. Data: 02/04/2007 Oggetto: Riconoscimento nomina delle guardie venatorie volontarie (L. 157/92 art. 27) e degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime (art. 31 - R.D. 08/10/1931 n. 1604 e art. 22 - L. 963/65). Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO l art. 163 del D.lgs 31.03.1998 n. 112 Trasferimento agli Enti locali di compiti di polizia amministrativa ; ha trasferito alle province, tra l altro, le funzioni del riconoscimento della nomina a guardia giurata per le guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all art. 27 della L. 11.2.1992 n. 157 ed il riconoscimento di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui al R.D. 1604/1931 e dell art. 22 della L. 963/65; l art. 45.3 della L.R. 27/98 stabilisce inoltre che il riconoscimento e lo svolgimento dell incarico di guardia venatoria volontaria sono subordinati alla frequenza di corsi di qualificazione ed al conseguimento di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di appositi esami da parte della commissione provinciale competente per territorio. La Prefettura di Foggia, in data 11/06/2002 ha trasmesso a questo Ente numerose istanze intese ad ottenere il riconoscimento di guardia volontaria di cui all oggetto. Il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota n. 557/PAS.12888.12982(6) del 25.09.2006, rispondendo a quesiti, in materia, posti dalla Prefettura di Foggia, ha chiarito che la competenza del riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria, come sopra specificato, è stata trasferita alle Province. Occorre pertanto provvedere all istruttoria delle pratiche giacenti ed al rilascio dei decreti, a chi ne ha i requisiti. La qualifica di guardia giurata volontaria è concessa, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni) a coloro che: 1. siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Puglia e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di formazione organizzato da questa Provincia ed al superamento del relativo esame finale ai sensi dell art. 27.4 della L.157/92 e dell art. 45.3 della L.R. 27/98;
2. siano cittadini italiani o dell Unione Europea; 3. abbiano raggiunto la maggiore età; 4. siano in possesso del titolo di studio della scuola dell obbligo; 5. siano persone di buona condotta morale; 6. non abbiano riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l attività venatoria, la pesca e la tutela dell ambiente, né abbiano procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura; 7. non abbiano commesso violazioni di carattere amministrativo durante l esercizio dell attività venatoria, e dell attività di pesca, nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento a guardia giurata volontaria; 8. siano in possesso del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciato dall ASL competente e che dovrà contenere la formula idoneità psico-fisica a svolgere mansioni di guardia giurata volontaria o altra dichiarazione equipollente. Il suddetto documento non dovrà avere data antecedente a tre mesi da quella della domanda. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria, in carta legale, sottoscritta dall aspirante guardia giurata e dal rappresentante dell Associazione richiedente, deve essere inoltrata alla Provincia di Foggia - Servizio Caccia e Pesca piazza XX settembre n. 20 FOGGIA, tramite l Associazione venatoria e agricola di appartenenza presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e dalle Associazioni di protezione ambientale e della protezione animale riconosciute dal Ministero dell Ambiente ai sensi dell art.44.b L.R. 27/98, o, per le guardie ittiche, dalle Associazioni di pescatori regolarmente riconosciute. La domanda deve riportare i dati anagrafici dell aspirante guardia giurata volontaria. In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti: a - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della Legge 04/01/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale sotto la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti numero 1,2,3,4, e 7 del precedente accapo; b n. 2 fotografie formato tessera (di cui una autenticata a norma di legge); c copia dell attestato di idoneità rilasciato dalla Regione a seguito di appositi Corsi di formazione e relativi esami finali; d n. 1 marca da bollo, di 14,62 o del valore corrente e - certificato di idoneità psico-fisica, rilasciato dall ASL di cui alò punto 8. Alla stessa richiesta dovrà essere allegata un autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96, sottoscritta dal soggetto interessato. Possono ottenere la qualifica di Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.) senza la necessità di sostenere l esame di cui al punto precedente: a) coloro che alla data di entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di G.G.V. venatoria; b) coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale, nel Corpo Forestale dello Stato o altri corpi di Polizia con incarico specialistico di tutela dell ambiente; Per le guardie ittiche è necessario avere l attestato di frequenza di apposito corso, rilasciato dalla Provincia, o siano già in possesso di tale qualifica. Le guardie volontarie venatorie ed ittiche che intendono ottenere il rinnovo del Decreto devono presentare, 30 giorni prima della scadenza, apposita domanda in bollo, tramite l Associazione di appartenenza, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva come precedentemente specificato; b) n. 1 marca da bollo del valore corrente da applicare sul decreto; c) se la Provincia organizza corsi di aggiornamento è obbligatorio, al fine del rinnovo, la presentazione del relativo attestato di partecipazione.
Il riconoscimento della qualifica di guardie giurate volontarie, venatorie od ittiche, avviene mediante la pubblicazione di apposita determinazione dirigenziale e successivo rilascio di un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici, gli estremi della determinazione e munito di fotografia. In seguito alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza, ai sensi dell art. 231 del D.Lgs. 51 del 19.02.98. Di tale giuramento è trasmessa la documentazione in originale al Servizio Caccia e Pesca per essere inserita nel fascicolo personale, e per l annotazione sul titolo di riconoscimento della qualifica di G.G.V. Il decreto di G.G.V. ha durata di due anni dalla data del rilascio. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. che presenti istanza di convalida biennale, è tenuto a far pervenire al Servizio Caccia e Pesca, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca. Il Servizio Caccia e Pesca della Provincia istruisce la pratica e, se la documentazione è completa, il Dirigente del Servizio, emette il decreto di rilascio/rinnovo, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al ricevente, entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità e/o incompletezza; in tal caso il termine viene prorogato di 60 giorni. Il termine fissato per la conclusione del procedimento è in ogni caso sospeso per il tempo necessario all acquisizione del parere o delle informazioni di rito che la Provincia richiederà ad altri organi. Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del riconoscimento della qualifica di G.G.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura a cura del Servizio Caccia e Pesca della Provincia. Con atto adottato dalla Provincia, l'incarico di guardia giurata volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti d irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico e' disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonchè per il venir meno dei necessari requisiti d idoneità. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate. Visto l articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che consente l esercizio provvisorio del bilancio 2007; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n 333 del 05/06/2006 esecutiva, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi provinciali, ed attribuiti agli stessi il potere di assumere atti di gestione per l esercizio finanziario 2006; Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n 334 del 05/06/2006, resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l esercizio finanziario 2006 comprensiva dell elenco dei centri di responsabilità a cui affe-
riscono i centri di costo ed i relativi capitoli di entrata e di uscita del bilancio 2006 attribuiti ai singoli Dirigenti; visto il Decreto Presidenziale n 2 del 02/01/2006 con il quale è stato conferito al dott. Giovanni D ATTOLI la Direzione del Settore Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale Tutela del territorio Caccia e Pesca; dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate visto il Regolamento di contabilità; visto lo Statuto dell Ente; DETERMINA - di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa, che l art. 163 del D.lgs 31.03.1998 n. 112 ha trasferito alle province, tra l altro, le funzioni del riconoscimento della nomina a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all art. 27 della L. 11.2.1992 n. 157 ed il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui al R.D. 1604/1931 e dell art. 22 della L. 963/65; - di provvedere alla istruttoria delle pratiche giacenti presso l Ufficio Caccia e pesca di questo Ente ed al conseguente rilascio del riconoscimento della nomina a guardia volontaria venatoria od ittica, agli aventi diritto, previa pubblicazione di apposita determinazione dirigenziale. - di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con liquidazione n..a valere sul capitolo n. XXX / del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell art. 183 del D.lgs. 267/2000. (impegno n. NON RICHIEDE IMPEGNO DI SPESA Foggia, 03.04.2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN. Rag. Domenico TROIANO Foggia, 11.04.2007 La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Foggia, PUBBLICAZIONE La presente è stata pubblicata all Albo Provinciale dal 11/04/2007 al 26/04/2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO