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Prot. n. 9036 Castelnuovo R. 29/10/2010 Ord. N. 181 OGGETTO: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica. IL SINDACO Viste le seguenti disposizioni normative: Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Serviz io Sanitario Nazionale ; D.Lgs n 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Str ada e ss.mm.ii.; D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 Testo unico delle leg gi sull ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; DM 29 dicembre 2006 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ; Il D.lgs n 155 del 13/08/2010 Attuazione della Di rettiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; Considerato che il citato D.Lgs. nr. 155 del 13/08/2010 delinea un nuovo quadro gestionale sulla qualità dell aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed in particolare: Comporta l esigenza, da parte della Regione Emilia Romagna, di valutare e, ove necessario, rivedere gli esistenti aspetti e strumenti di gestione della qualità dell aria, ovvero: 1) la zonizzazione e la classificazione delle zone (elaborazione di un progetto di zonizzazione entro 4 mesi dall entrata in vigore del decreto); 2) la rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria (elaborazione di un eventuale progetto di adeguamento della rete di monitoraggio entro 8 mesi dall entrata in vigore del decreto); 3) gli strumenti regionali di gestione della qualità dell aria (viene introdotto l obbligo di elaborazione periodica di inventari regionali delle emissioni, di scenari energetici e livelli delle principali attività produttive e conseguenti scenari emissivi, di modellistica per le valutazioni degli scenari e viene prevista l armonizzazione degli stessi con i corrispondenti strumenti nazionali); 4) i Piani di qualità dell aria, nei quali deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni della pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell effetto serra, con i piani e i programmi previsti dal D. Lgs. 171/2004 sui limiti nazionali di emissione per SO2, NO2, COV, NH3, con i piani di azione in materia di inquinamento acustico (D. Lgs 194/2005) e con gli altri strumenti di pianificazione settoriali; 5) i Piani d azione. Che devono riguardare specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, circostanze non prevedibili e contrastabili attraverso i Piani di qualità dell aria e interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che attribuiscono all insorgenza del rischio di superamento; stabilisce i modi e i limiti dell esercizio delle competenze amministrative relative alla valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente Stato, Regioni, Province autonome ed Enti Locali; prevede, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni e dalle Province autonome nei propri piani di qualità dell aria non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le Regioni e le Province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, l adozione di misure di carattere nazionale, inerenti specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura; introduce un nuovo indicatore il PM 2,5 già rilevato dall attuale rete regionale; include, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE anche il D. Lgs. 152/2007 riguardante l arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell aria ambientale.-

Visti i contenuti dell Accordo di Programma sulla qualità dell aria sottoscritto in data 5.10.2010 dalla Regione Emilia- Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti, e vista la richiesta della Provincia di Modena, prot. n. 94934/8.7.1 del 18/10/2010; Richiamato in particolare gli artt. 6, comma 3, e 7 del succitato accordo, prevedono la possibilità per i Comuni al di sotto dei 50000 abitanti di aderire all accordo stesso mediante l attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2010 31.03.2011 da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti; Visto: la Legge del 24/11/1981, n. 689; visto l art. 7, comma 1 b) e commi 13 bis e gli artt. 5/3, 6/4 e 7/1 del Codice della Strada; ORDINA nell area del centro abitato del Comune di Castelnuovo Rangone ad eccezione dei seguenti tratti stradali: o centro abitato di Castelnuovo: via Pace; via Agazzotti; via Montanara; via Cavidole; Via Damiano Chiesa; via Case Bruciate; via Repubblica; via Cimabue; via per Modena; o centro abitato di Montale: via Vandelli; via Santa Lucia; via Zenzalose fino a via Lazio; via Lazio, fino a via Campania; via Campania; (le vie indicate sono percorribili liberamente v. planimetrie in allegato B): 1. dal 01.11.2010 al 31.03.2011, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le 08.30 e le 18.30, è vietata la circolazione: dei veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) precedenti alla direttiva EURO 1(non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992); dei veicoli a motore ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti denominati diesel ) precedenti alla direttiva EURO 2 ; dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla direttiva EURO 1 (non omologati ai sensi della Direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu; dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore; 2. dal 07.01.2011 al 31.03.2011, le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti denominati diesel ) EURO 2, NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato; 3. i divieti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche in presenza dell attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (bollino blu); 4. le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non riguardano: I. veicoli elettrici, ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2 posti, nonché autoveicoli del servizio di car sharing (auto condivisa); II. veicoli ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 4 ed EURO 5; III. IV. veicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 3 dotati di filtro antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero su apposta autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; veicoli ad accensione spontanea (diesel) che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, almeno come conformi alla direttiva EURO 4, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.; V. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 ed Euro 3; VI. veicoli ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 omologati EURO 3 o che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione 2

VII. e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, almeno come conformi alla direttiva EURO 3, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.; autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada (cfr. allegato A); 5. Sono inoltre oggetto di deroga al presente provvedimento di limitazione alla circolazione i seguenti veicoli: I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; II. III. IV. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) V. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); VI. VII. VIII. IX. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; XII. macchine agricole di cui all art. 57 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285. 6. fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, le sanzioni amministrative pecuniaria da applicare in caso di inottemperanza alla presente ordinanza sono le seguenti: I. ai sensi dell art. 7 comma 13 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., l a violazione delle limitazioni alla circolazione stradale previste dalla presente Ordinanza è soggetta a sanzione pecuniaria da euro 78,00 a euro 311,00 pagamento in misura ridotta: Euro 156,00, salvi adeguamenti ISTAT previsti dal C.d.S.; II. l uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 38,00 a Euro 228 (pagamento in misura ridotta di Euro 76,00) 7. all esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. DISPONE che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all albo pretorio e attraverso altri strumenti d informazione, per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

INFORMA che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. IL SINDACO Maria Laura Reggiani 4

Allegato A AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO B - AREE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE PERIMETRALI E CONSENTITO IL TRANSITO 6