Corte di Giustizia Europea - 19 maggio 2011, causa C 184/10

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Scritto da Giorgia Motta Lunedì 27 Aprile :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile :56

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Transcript:

Corte di Giustizia Europea - 19 maggio 2011, causa C 184/10 GIURISPRUDENZA Patente di guida - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate da Stati membri dell UE Requisiti - Direttiva 91/439/CEE, art. 7 Patente rilasciata da uno Stato membro in violazione del requisito di residenza Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante - Legittimità Ai fini del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate da Stati membri dell UE, il mancato rispetto, da parte dello Stato di rilascio, del requisito della residenza normale (art. 7 Dir. 91/439/CEE), può essere condizione ostativa al riconoscimento della validità del documento di guida da parte dello Stato membro ospitante a nulla rilevando la circostanza che non siano stati adottati, nei confronti del titolare, provvedimenti di revoca, sospensione, annullamento o restrizione di una precedente patente di guida. 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 2008/65/CE (GU L 168, pag. 36; in prosieguo: la «direttiva 91/439»). 2. Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Grasser, cittadina tedesca residente in Viereth Trunstadt (Germania) e titolare di una patente di guida rilasciata nella Repubblica ceca, ed il Freistaat Bayern, in merito ad una decisione che ha negato alla detta interessata il diritto di far uso della sua patente di guida nel territorio tedesco. CONTESTO NORMATIVO La normativa dell Unione 3. A mente del quarto considerandò della direttiva 91/439, è necessario, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. 4. L art. 1, nn. 1 e 2, della citata direttiva è così formulato: «1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell allegato I o I bis. 2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi». 5. L art. 7, n. 1, della direttiva 91/439 dispone quanto segue: «Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre: b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida». 6. A norma dell art. 7, n. 5, della medesima direttiva, ogni persona può essere titolare di una sola patente di guida. 7. L art. 8, nn. 2 e 4, primo comma, della citata direttiva stabilisce quanto segue: «2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può

GIURISPRUDENZA 2 applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente. 4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro». 8. L art. 9, primo comma, della direttiva 91/439 così recita: «Ai fini dell applicazione della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra [questa persona] e il luogo in cui essa abita». 9. L art. 12, n. 3, della medesima direttiva così dispone: «Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato». LA NORMATIVA NAZIONALE 10. L art. 28, nn. 1 e 4, del regolamento 18 agosto 1998, sull ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento relativo alla patente di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis Verordnung)] (BGBl. 1998 I, pag. 2214), come modificato dal regolamento 7 gennaio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 29), prescrive quanto segue: «1. I titolari di un valido permesso di guida dell [Unione europea] o del SEE [Spazio economico europeo], aventi la propria residenza normale in Germania ai sensi dell art. 7, nn. 1 o 2, sono autorizzati fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2 4 del presente articolo a condurre autoveicoli nel territorio tedesco nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso. 4. Per i titolari di un permesso di guida dell [Unione] o del SEE, la legittimazione alla guida riconosciuta ai sensi del n. 1 del presente articolo non sussiste nei seguenti casi: 2. se l interessato, in base a quanto risulta dalla patente di guida o da informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro di emissione del documento, al momento del rilascio aveva la propria residenza normale nel territorio tedesco, salvo che egli abbia ottenuto la patente di guida durante un soggiorno di almeno sei mesi in qualità di studente universitario o di studente di scuole superiori, ai sensi dell art. 7, n. 2; 3. se il permesso di guida dell interessato è stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un autorità amministrativa, oppure se al predetto è stato negato il rilascio del permesso di guida con una decisione definitiva, oppure se il permesso di guida non gli è stato revocato soltanto perché nel frattempo egli vi ha rinunciato;

GIURISPRUDENZA 3 Nei casi di cui alla prima frase, punti 2 e 3, del presente paragrafo, l autorità può emanare un atto amministrativo dichiarativo in merito all insussistenza della legittimazione alla guida». Fatti all origine della causa principale e questione pregiudiziale 11. La sig.ra Grasser, cittadina tedesca nata nel 1955 e residente in Viereth Trunstadt (Germania), non è mai stata titolare di una patente di guida tedesca. 12. Il 31 maggio 2006 la sig.ra Grasser ha ottenuto una patente di guida rilasciata dal Comune di Plzeň (Repubblica ceca), sulla quale viene indicato quale luogo di residenza della titolare di tale patente «VierethTrunstadt, Spolková republika Německo» («VierethTrunstadt, Repubblica federale di Germania»). 13. Con lettera del 3 aprile 2009, l autorità tedesca competente per il rilascio dei permessi di guida (in prosieguo: l «autorità competente») ha invitato la sig.ra Grasser a presentare la propria patente di guida, affinché vi fosse annotata la sua mancanza di legittimazione alla guida di veicoli nel territorio tedesco, a motivo del fatto che, al momento del rilascio di tale patente, non era stato rispettato il requisito attinente alla residenza. Detta autorità ha anche proceduto all audizione dell interessata, in vista dell emanazione di un decreto di non riconoscimento del suo diritto di guidare. 14. La sig.ra Grasser ha chiesto all autorità competente che le fosse riconosciuto il diritto di far uso della sua patente di guida ceca nel territorio tedesco, dal momento che essa non aveva mai commesso infrazioni legate alla circolazione stradale. In alternativa, essa ha chiesto il rilascio di una patente di guida tedesca. Entrambe le domande sono state respinte dall autorità competente. 15. Con decisione in data 3 giugno 2009, l autorità competente ha vietato alla sig.ra Grasser di far uso della sua patente di guida ceca nel territorio tedesco e le ha ordinato di presentare tale patente per farvi annotare il divieto in questione. In caso di mancata presentazione, la patente le sarebbe stata confiscata. 16. Il 1 luglio 2009 la sig.ra Grasser ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Bayreuth un ricorso di annullamento avverso la detta decisione 3 giugno 2009. Con sentenza 22 settembre 2009, questo giudice ha annullato la decisione impugnata. Il Verwaltungsgericht Bayreuth ha considerato che la violazione del requisito di residenza non può, di per sé sola, costituire un motivo di non riconoscimento del diritto di guidare nel territorio tedesco. Secondo questo giudice, per giustificare un simile diniego di riconoscimento sarebbe stato necessario, oltre al mancato rispetto del suddetto requisito di residenza, che la sig.ra Grasser fosse stata oggetto di un provvedimento di revoca, di sospensione, di annullamento o di restrizione di una patente di guida precedente. 17. Il Freistaat Bayern ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, alla luce di tali circostanze, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è legittimato a non riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro,

GIURISPRUDENZA 4 qualora, in base alle annotazioni figuranti in tale documento, consti una violazione dell art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva suddetta, senza che in precedenza lo Stato membro ospitante abbia adottato, nei confronti del titolare della patente, un provvedimento ai sensi dell art. 8, n. 2, di tale direttiva». SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 18. Con il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti in tale documento, che non è stato rispettato il requisito della residenza normale, previsto dall art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, e tuttavia lo Stato membro ospitante non abbia adottato in passato, nei confronti del titolare della patente suddetta, alcun provvedimento ai sensi dell art. 8, n. 2, di tale direttiva. 19. Secondo una giurisprudenza consolidata, l art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenza 19 febbraio 2009, causa C 321/07, Schwarz, Racc. pag. I 1113, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata). 20. Spetta allo Stato membro di rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto dell Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all idoneità alla guida, previsti dall art. 7, n. 1, della citata direttiva, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida sia giustificato (sentenza Schwarz, cit., punto 76 e la giurisprudenza ivi citata). 21. Quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all art. 1, n. 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, le suddette condizioni (sentenza Schwarz, cit., punto 77 e la giurisprudenza ivi citata). 22. Tuttavia, dalle sentenze 26 giugno 2008, cause riunite C 329/06 e C 343/06, Wiedemann e Funk (Racc. pag. I 4635), nonché cause riunite da C 334/06 a C 336/06, Zerche e a. (Racc. pag. I 4691), risulta che gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano in qualsiasi caso a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere nel suo territorio il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente ad un provvedimento di revoca da un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanza 9 luglio 2009, causa C 445/08, Wierer, punto 50). 23. Infatti, uno Stato membro può rifiutare di riconoscere nel suo territorio il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente ad un provvedimento di revoca da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente di guida o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato

GIURISPRUDENZA 5 membro di rilascio, che, quando la patente in questione è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio (v., in tal senso, citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 73, nonché Zerche e a., punto 70). 24. Dunque, risultando evidente che il requisito attinente alla residenza non è stato rispettato dallo Stato membro di rilascio, il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida non viene rimesso in discussione. 25. Nelle sue osservazioni scritte, la sig.ra Grasser ha fatto valere che, contrariamente ai titolari delle patenti di guida in esame nelle cause definite dalle citate sentenze Wiedemann e Funk nonché Zerche e a., nei confronti dei quali era stato adottato un provvedimento di revoca di una patente precedente, essa non è mai stata in passato titolare di una patente di guida e non ha dunque subito un provvedimento del genere. Per tale motivo, l analisi svolta nelle citate sentenze non sarebbe trasponibile al suo caso e la violazione del requisito di residenza non giustificherebbe il mancato riconoscimento della sua patente di guida ceca. 26. A questo proposito occorre ricordare che il legislatore dell Unione ha ritenuto, a mente del quarto considerandò della direttiva 91/439, che fosse necessario, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Tra tali condizioni minime è prevista, all art. 7, n. 1, lett. b), di detta direttiva, quella della residenza, in virtù della quale il rilascio della patente di guida è subordinato all esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. 27. La Corte ha già statuito che il requisito di residenza contribuisce, in particolare, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in assenza di un armonizzazione completa delle normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida. Inoltre, tale requisito è indispensabile per il controllo del rispetto del requisito dell idoneità alla guida (citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 69, nonché Zerche e a., punto 66). 28. Oltre a ciò, in quanto requisito preliminare che consente la verifica del rispetto, da parte di un candidato, delle altre condizioni stabilite dalla direttiva 91/439, il requisito di residenza, sulla cui base si determina lo Stato membro di rilascio, riveste un importanza particolare rispetto agli altri requisiti imposti da tale direttiva (citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 70, nonché Zerche e a., punto 67). 29. Come rilevato dall avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la citata direttiva non opera, riguardo al requisito della residenza di un candidato alla patente di guida, alcuna distinzione tra il primo rilascio di una patente di guida e il rilascio effettuato dopo la revoca di una patente precedente. In entrambi i casi, il rilascio è subordinato all esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

GIURISPRUDENZA 6 30. È importante constatare che il requisito di residenza riveste un importanza particolare anche nel caso di primo rilascio di una patente di guida. 31. Infatti, se in un simile caso non viene rispettato detto requisito, è difficile, o addirittura impossibile, per le autorità competenti dello Stato membro di rilascio verificare il rispetto delle altre condizioni imposte dalla direttiva 91/439. Ove manchi tale verifica, è possibile che il titolare della patente così rilasciata non possieda, in particolare, le cognizioni e l idoneità richieste per la guida e costituisca, di conseguenza, un rischio per la sicurezza della circolazione. Rischierebbe d altronde di essere messo in discussione il principio secondo cui una persona può essere titolare di una sola patente di guida, enunciato all art. 7, n. 5, della medesima direttiva. 32. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 è privo di rilevanza al riguardo. 33. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo. SULLE SPESE 34. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. P.Q.M., la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 2008/65/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo.