CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 16 ottobre
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1 ELSNER-LAKEBERG CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 16 ottobre Con il presente ricorso proposto dal Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Minden (Germania), alla Corte si chiede in sostanza se il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile sia violato dalla legislazione tedesca che prevede che gli insegnanti a tempo pieno così come quelli a tempo parziale possano essere tenuti a lavorare per lo stesso numero di ore supplementari prima di avere diritto ad essere retribuiti per lo straordinario prestato. diritto a permessi straordinari corrispondenti a tutte le ore supplementari prestate. L'art. 78 a), n. 2, prevede tuttavia che, ove tali permessi siano incompatibili con le esigenze lavorative, determinati dipendenti pubblici abbiano diritto alla retribuzione dello straordinario. Normativa nazionale rilevante 2. L'art. 78 a), n. 1, della legge del Land Nordrhein-Westfalen 2sui dipendenti pubblici prevede che i pubblici dipendenti siano tenuti a prestare lo straordinario ogni qualvolta le esigenze lavorative lo richiedano; se tale straordinario supera le cinque ore di lavoro per mese solare, i dipendenti hanno 3. L'art. 5, n. 2, primo comma del regolamento sulla retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici 3 prevede che, in caso di lavoro straordinario nel settore didattico, tre ore di insegnamento equivalgano a cinque ore. 1 Lingua originale: l'inglese. 2 Nordrhein-Westfälisches Beamtgesetz, nella versione pubblicata il 1 maggio «Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung fur Beamte» del 13 marzo 1992, BGBl. I, pag. 528, nella versione del 3 dicembre 1998, BGBl. I, pag I
2 CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. JACOBS - CAUSA C-285/02 Fatti, procedimento principale e questione proposta 4. La ricorrente, che ha lo status di dipendente pubblico, lavora a tempo parziale come insegnante di scuola secondaria per il Land convenuto. Nella scuola dove insegna la ricorrente, gli insegnanti a tempo pieno lavorano per 24,5 ore settimanali, mentre essa lavora per 15 ore settimanali. con la direttiva sulla parità delle retribuzioni 4, poiché essa fa sì che gli insegnanti a tempo parziale che sono dipendenti pubblici e prestano non più di tre ore mensili di straordinario ricevano una retribuzione complessiva inferiore a quella corrisposta per il medesimo numero di ore prestate dagli insegnanti a tempo pieno che sono dipendenti pubblici. 7. È stata dunque sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 5. Nel dicembre 1999 alla ricorrente veniva chiesto di prestare 2,5 ore di straordinario in quel mese. La sua richiesta che tali ore venissero remunerate veniva respinta con la motivazione che la normativa applicabile prevedeva che lo straordinario prestato da un insegnante che fosse dipendente pubblico venisse retribuito solo se superiore alle tre ore mensili. Essa non riceveva pertanto alcuna retribuzione per le 2,5 ore di straordinario prestate. Avendo infruttuosamente esperito il procedimento di ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il Verwaltungsgericht. 6. Detto tribunale statuiva che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, la ricorrente non aveva diritto a retribuzione per le ore di straordinario prestate. Esso dubitava, tuttavia, che tale legislazione fosse compatibile con l'art 141 CE, in combinato disposto «Se sia compatibile con l'art. 141 CE, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, che gli insegnanti a tempo parziale così come a tempo pieno, dipendenti pubblici nel Land Nordrhein-Westfalen, non ricevano alcuna retribuzione per lo straordinario prestato, qualora esso non superi le tre ore di lezione per mese solare». 4 Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE. per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19). I -5864
3 ELSNER-LAKEBERG 8. La ricorrente ed il convenuto, il governo tedesco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. In assenza di richiesta delle parti, si è soprasseduto alla fase Orale. La ricorrente e la Commissione deducono che alla questione proposta debba rispondersi negativamente, mentre il convenuto ed il governo tedesco sostengono il contrario. Valutazione 9. L'art. 141 CE sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile a parità di lavoro prestato. L'art. 1 della direttiva sulla parità delle retribuzioni stabilisce che tale principio implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni. base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei al sesso Nella presente causa è evidente che la normativa in questione non implica alcuna discriminazione direttamente fondata sul sesso. Se, tuttavia, prevede una differenza di trattamento fra i dipendenti a tempo pieno e quelli a tempo parziale e tale differenza influisce in misura notevolmente maggiore sulle donne di quanto non faccia sugli uomini, l'applicazione di tale normativa può costituire una discriminazione indiretta incompatibile con l'art. 141 CE e con la direttiva sulla parità delle retribuzioni, salvo che il diverso trattamento possa spiegarsi in base a fattori estranei al sesso. 12. La ricorrente osserva che il diverso trattamento degli insegnanti a tempo pieno e a tempo parziale è dovuto al fatto che tre ore mensili di straordinario possono costituire un onere molto più gravoso per un insegnante a tempo parziale che per un insegnante a tempo pieno. 10. Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della parità delle retribuzioni non riguarda solo le discriminazioni direttamente fondate sul sesso, ma anche le differenze di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile in applicazione di criteri non fondati sul sesso, salvo che dette differenze non possano spiegarsi in 13. Anche la Commissione ritiene che vi sia un trattamento diverso. Essa sostiene che, mentre gli insegnanti a tempo pieno devono 5 Sentenza 15 dicembre 1994, cause riunite C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 e C-78/93, Helmig (Racc, pag. I-5727, punto 20). I
4 CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. JACOBS CAUSA C-285/02 lavorare per più del 12,24% del loro normale orario di lavoro affinché lo straordinario da loro prestato sia retribuito, gli insegnanti a tempo parziale come la ricorrente devono lavorare per più del 20% del loro normale orario di lavoro. Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione, la retribuzione oraria complessiva di un insegnante a tempo parziale che presta lavoro straordinario è inferiore a quella di un insegnante a tempo pieno nella medesima situazione. La Commissione conclude, pertanto, che vi è una significativa disparità di trattamento fra gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale. straordinario. Ad avviso di tale governo, il principio della parità delle retribuzioni è rispettato ogni volta che i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale ricevono la medesima retribuzione oraria per il normale orario di lavoro ed ogni volta che il lavoro straordinario di entrambe le categorie di lavoratori viene retribuito se sono state prestate più di tre ore di insegnamento. 14. Al contrario, il convenuto osserva che gli insegnanti a tempo parziale sono trattati esattamente nello stesso modo di quelli a tempo pieno: per entrambe le categorie, il lavoro straordinario è retribuito solo se supera le tre ore, nel qual caso le ore supplementari sono retribuite esattamente nello stesso modo. 16. I criteri di valutazione impiegati dalla Commissione e dal governo tedesco non mi sembrano corretti. È evidente dalla giurisprudenza della Corte come la differenza di trattamento nella retribuzione dei dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale non possa determinarsi in base al peso proporzionale delle ore di straordinario non retribuite, alla differenza di retribuzione oraria complessiva allorché sia stato prestato lavoro straordinario o alla considerazione del livello retributivo relativo allo straordinario separatamente da quello relativo normale orario di lavoro. 15. Il governo tedesco concorda sul fatto che vi non sia disparità di trattamento fra gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale: a parità di ore di lavoro prestate, ivi incluse quelle di straordinario, la ricorrente riceve la stessa retribuzione di un insegnante a tempo pieno. Il governo tedesco perviene a tale conclusione considerando la parità delle retribuzioni per l'orario normale di lavoro separatamente da quella riguardante lo 17. Nella sentenza Helmig 6 la Corte ha statuito che c'è disparità di trattamento tutte 6 Cit.alla nota 5, punto 26 della sentenza. V. anche sentenza 6 febbraio 1996, causa C-457/93, Lewark (Racc. pag. I-243, punti 25 e 26). I
5 ELSNER-LAKEBERG le volte in cui la retribuzione totale pagata ai lavoratori a tempo pieno sia più elevata, a parità di ore prestate in forza di un sottostante rapporto di lavoro retribuito, di quella versata ai lavoratori a tempo parziale. principio della parità delle retribuzioni non era stato violato In quella fattispecie, venivano corrisposte maggiorazioni per ore di lavoro straordinario ai dipendenti a tempo pieno che lavoravano oltre il normale orario di lavoro. Non erano però corrisposte maggiorazioni di straordinario ai dipendenti a tempo parziale che lavoravano oltre il loro normale orario lavorativo ridotto, ma in misura non eccedente l'orario di lavoro a tempo pieno, i quali ricevevano perciò la sola retribuzione normale. Alla Corte si chiedeva in sostanza se tale sistema retributivo fosse contrario al principio della parità delle retribuzioni. 20. Nella fattispecie in esame nella presente causa, invece, l'effetto della normativa nazionale è quello di far sì che un dipendente a tempo parziale il cui orario di lavoro, contrattualmente fissato, sia di 15 ore, presti 2,5 ore di straordinario e lavori dunque per un totale di 17,5 ore, venga retribuito soltanto con riguardo alle prime 15 ore prestate e non percepisca pertanto la stessa retribuzione complessiva che riceverebbe un dipendente a tempo pieno per 17,5 ore di lavoro. Alla luce della giurisprudenza della Corte, vi è quindi una differenza di trattamento fra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno. 19. La Corte osservava che in tale fattispecie, a parità di ore prestate, i dipendenti a tempo parziale ricevevano di certo la medesima retribuzione totale di quella percepita dai dipendenti a tempo pieno. Essa adduceva l'esempio di un dipendente a tempo parziale il cui orario di lavoro, contrattualmente fissato, fosse di 18 ore: lavorando per una diciannovesima ora, tale dipendente avrebbe ricevuto in tal modo una retribuzione complessiva uguale a quella percepita da un dipendente a tempo pieno per le 19 ore prestate. La Corte concludeva pertanto che il 21. Infine, spetta al giudice nazionale stabilire, in primo luogo, se la differenza di trattamento prevista dalla normativa interna colpisca in misura notevolmente maggiore le donne rispetto agli uomini e, in secondo luogo, se tale differenza di trattamento possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Aggiungerei che dalle osservazioni presentate appare incontestabile che la normativa interna colpisce effettivamente le donne in misura notevolmente maggiore degli uomini, mentre non sembra esservi alcun accenno ad una possibile giustificazione per tale differenza di trattamento. 7 Punti 27, 28 e 31 della sentenza. I
6 CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. JACOBS - CAUSA C-285/02 Conclusione 22. Concludo pertanto che alla questione sottoposta dal Verwaltungsgericht di Minden (Germania), debba rispondersi come segue: La normativa nazionale che prevede che i dipendenti a tempo pieno così come a tempo parziale non ricevano alcuna retribuzione per lo straordinario prestato, con la conseguenza che, a parità di ore prestate, la retribuzione complessiva dei dipendenti a tempo pieno risulta più elevata di quella dei dipendenti a tempo parziale, dà luogo ad una differenza di trattamento fra i dipendenti a tempo pieno e quelli a tempo parziale. Se tale differenza di trattamento colpisce in misura notevolmente maggiore le donne rispetto agli uomini, allora la normativa in questione viola l'art. 141 CE e la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, salvo che tale differenza di trattamento possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. I
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