Cassazione Civile Sentenza. n del 26/03/2004. Svolgimento del processo

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1 I lavoratori che prestino la loro attivita nei giorni festivi hanno diritto oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Cassazione Civile Sentenza. n del 26/03/2004 La questione del trattamento economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa, cioe non in relazione alle singole ore di lavoro prestate, in caso di coincidenza delle festivita nazionali con la domenica, ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza della Corte; si sono infatti verificati orientamenti contrari ad un riconoscimento retributivo (cfr. Cass. n. 406 del 1982, n del 1983) ed altri di segno opposto (cfr. Cass. n /1995, n del 1998, n del 1998).Gli orientamenti poggiano entrambi su una diversa interpretazione del terzo comma dell'art. 5 della L. 27 maggio 1949 n. 260 che si apre con l espressione "ai lavoratori stessi". Una prima interpretazione lo considera in relazione ai lavoratori salariati e retribuiti in misura fissa che lavorino nella festivita ; nei loro riguardi non sussisterebbe un vero diritto ad ottenerla se non in relazione al fatto di aver concretamente prestato tale attivita lavorativa. La seconda interpretazione vede il fenomeno come riferito ai salariati fissi che non lavorino nella festivita, riconoscendo il diritto alla retribuzione anche ad essi. E questo secondo orientamento che si e consolidato negli ultimi tempi (ex plurimis, Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). Lo stesso art. 5 della L. 260/1949 sostituito dall'art. 1 della L. 31 marzo 1954 n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente quanto alle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile) e della festa del lavoro (1 maggio). I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia, rispettivamente, alle ipotesi in cui, nelle due dette festivita, essi riposino oppure lavorino. Nel terzo comma dello stesso articolo e previsto che i lavoratori che prestino la loro attivita nelle su indicate festivita hanno diritto oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Nella seconda parte del comma si prevede che la festivita ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Inoltre sono previste delle maggiorazioni per i dipendenti retribuiti a misura fissa che si trovino a prestare attivita lavorativa in caso di coincidenza delle suddette festivita con la domenica, esse non hanno natura indennitaria, ma costituiscono una particolare forma di retribuzione per giornate festive non godute che trovano la loro fonte nel contratto di lavoro. Secondo gli orientamenti della Corte rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attivita lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilita del datore di lavoro. Pertanto e opinione dominante della giurisprudenza che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti di lavoro per ferie annuali e riposi settimanali non goduti (Cass. n. 927 del 1989), festivita infrasettimanali (Cass. n. 108 del 1988), indennita di trasferta e lavoro straordinario (Cass. n. 862 del 1988). Cassazione Civile Sentenza. n del 26/03/2004 Svolgimento del processo La B.M.d.P.d.S. s.p.a proponeva ricorso in appello avverso la sent. n. 153 del 22 ottobre 1998 del Pretore di Viterbo - giudice del lavoro, censurando la decisione per aver ritenuto applicabile la previsione dell'art. 5 ultimo comma, seconda parte, L. n. 260 del 1949, anche nelle ipotesi in cui i lavoratori non abbiano prestato la propria opera nella giornata festiva coincidente con la domenica. A tal fine, premessa la ratio della norma in esame, contestava le argomentazioni del

2 Giudice di primo grado, suggerendo una interpretazione che riconosceva il diritto al trattamento economico previsto dalla disposizione, solo ai lavoratori che nella giornate in questione avessero prestato la propria opera. In particolare, tale interpretazione si basava sulla espressione "lavoratori stessi" che, secondo l'appellante, andava riferita ai lavoratori retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nella festivita. Contestava il significato ermeneutico della L. n. 90 del 1954, enfatizzando il limite applicativo della stessa individuato dall'art. 3. In subordine, chiedeva ritenersi decorso il termine prescrizionale di cui all'art c.c. n. 4. Si costituivano gli appellati, chiedendo l'applicazione del principio piu volte espresso dalla Corte di legittimita circa la valenza della disciplina dettata con l'art. 2 L. n. 90 del 1954 al fine di interpretare la norma in commento nonche in ordine al valore compensativo della retribuzione riconosciuta nella misura indicata nella norma per risarcire il lavoratore della perdita di un giorno di riposo. In ordine alla eccezione di prescrizione ribadiva la applicabilita del termine di prescrizione ordinaria stante il carattere indennitario del compenso corrisposto nelle festivita coincidenti con la domenica. Con sentenza del 26 aprile - 8 giugno 2001, l'adito Tribunale di Viterbo rigettava l'appello. Il Giudice del gravame osservava che il terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, nella parte in cui riconosce una ulteriore retribuzione, corrispondente all'aliquota giornaliera, ai lavoratori retribuiti in misura fissa che prestano lavoro in uno dei giorni festivi riconosciuti coincidente con la domenica, andava applicato anche ai lavoratori che non avevano prestato lavoro in dette giornate, e cio in forza dell'art. 2 lett. E) della legge n. 90 del 1954, che espressamente ha esteso il suddetto trattamento ai dipendenti assenti per "sospensione del lavoro dovuto a coincidenza della festivita con la domenica". Riteneva, inoltre, infondata, nella specie, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti ex art c.c. n. 4, in quanto il credito dei lavoratori aveva natura risarcitoria e non retributiva. Avverso detta sentenza la B. ha proposto ricorso per Cassazione sostenuto da due motivi e illustrato da memoria. I lavoratori in epigrafe hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 preleggi, degli articoli 5 della legge n. 260 del 1949, 2 e 3 della legge n. 90 del 1954, artt e 2109 c.c., nonche carenza e contraddittorieta della motivazione, il M.d.P. sostiene che l'elemento letterale, quello logico e quello sistematico, del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, inducono a ritenere che il lavoratore debba percepire la retribuzione del giorno festivo e l'ulteriore retribuzione e la maggiorazione per il lavoro straordinario nel solo caso in cui effettui la prestazione lavorativa nel giorno di festivita coincidente con la domenica, mentre, ai lavoratori gia retribuiti per la domenica, come i dipendenti delle aziende di credito, nulla compete per il giorno di festivita coincidente con la domenica, ove non abbiano prestato attivita lavorativa. Ritiene la banca che non sia convincente l'opinione secondo cui la maggiorazione in questione andrebbe a compensare i lavoratori per il giorno di riposo retribuito, consistente nella festivita nazionale, perso per la sua coincidenza con la domenica, in quanto il trattamento retributivo spettante ai lavoratori subordinati deve essere tenuto distinto dal regime dei riposi retribuiti. Nella specie, infatti, al lavoratore viene attribuita una indennita per la giornata festiva di forzosa assenza dal lavoro, non gia per concedergli un altro giorno di riposo retribuito, bensi per consentirgli di partecipare alla celebrazione della festivita nazionale, senza perdere nulla del trattamento retributivo, che

3 altrimenti non gli spetterebbe in base al principio sinallagmatico. Invece l'attribuzione di un ulteriore compenso per la festivita coincidente con la domenica, gia retribuita, comporterebbe, secondo la ricorrente, un inammissibile strappo al principio fondamentale di corrispettivita. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art c.c. n. 4, nonche carenza e contraddittorieta della motivazione, la ricorrente sostiene che anche le maggiorazioni corrisposte ai lavoratori in occasione della coincidenza delle festivita nazionali con la domenica rientrano nel concetto di retribuzione ed hanno quindi carattere periodico, sicche anche alle predette maggiorazioni deve applicarsi la prescrizione quinquennale. Il primo motivo di ricorso e infondato. La questione del trattamento economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa, cioe non in ragione delle ore prestate, in caso di coincidenza delle festivita nazionali con la domenica, ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza della Corte, ove, ad un orientamento favorevole alla tesi della ricorrente (cfr. Cass. n. 406 del 1982, n del 1983) e seguito uno di segno contrario (cfr. Cass. n /1995, n del 1998, n del 1998). Le due tesi interpretative si basano su una diversa lettura del rinvio "ai lavoratori stessi" che apre il secondo periodo del terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n La prima, fatta propria dalla banca, lo legge con riferimento ai salariati retribuiti in misura fissa che lavorino nella festivita ; la seconda, adottata dal Tribunale, interpreta il riferimento come riferito ai salariati fissi che non lavorino nella festivita. E a questo secondo orientamento, consolidatosi negli ultimi tempi (ex plurimis, Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018), che il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le motivate argomentazioni che lo sorreggono. E infatti, l'art. 5 della legge n. 260 del 1949, sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente quanto alle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile) e della festa del lavoro (1 maggio) (le festivita del 2 giugno e del novembre, gia ivi comprese, sono state spostate alla prima domenica di giugno e di novembre dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54.) I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia, rispettivamente, alle ipotesi in cui, nelle due dette festivita, essi riposino oppure lavorino. Il terzo comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima prevede che questi "prestino la loro opera nelle suindicate festivita " e stabilisce che sia loro dovuta oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". Nella seconda prevede che la festivita ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Questa seconda parte va dunque riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festivita del 25 aprile o del 1 maggio, il lavoratore riposi e non gia, come vorrebbe ora la ricorrente, al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative. E infatti: a) la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all'aliquota giornaliera) e non commisurato

4 alle ore di lavoro prestate, com'e nella prima parte; b) essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo; c) il compenso aggiuntivo fisso trova la sua giustificazione perche, se la festivita non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in piu ; d) a questi argomenti va aggiunta la decisiva considerazione che l'art. 2 lett. E) della legge n. 90 del 1954 espressamente dispone che il trattamento previsto nell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 spetta al lavoratore assente per sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festivita con la domenica". Per tutte le considerazioni sopra svolte le censure mosse dalla banca alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso, non essendo fondate su alcuna base normativa, a differenza della opposta tesi sostenuta dal Tribunale, non sono meritevoli di accoglimento. Il secondo motivo di ricorso e invece fondato. Le maggiorazioni dovute ai dipendenti retribuiti a misura fissa in caso di coincidenza delle suddette festivita con la domenica, non hanno natura indennitaria, ma costituiscono una particolare forma di retribuzione per giornate festive non godute che trovano la loro fonte nel contratto di lavoro. Al riguardo, allora, non puo che richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, a ragione invocata dalla ricorrente, secondo cui rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attivita lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilita del datore di lavoro. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha quindi ritenuto che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti di lavoro per ferie annuali e riposi settimanali non goduti (Cass. n. 927 del 1989), festivita infrasettimanali (Cass. n. 108 del 1988), indennita di trasferta e lavoro straordinario (Cass. n. 862 del 1988). Sulla scorta della citata giurisprudenza deve pertanto ritenersi che anche le maggiorazioni in discorso, avendo natura retributiva e non risarcitoria, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art c.c. n. 4, che si applica a tutto cio che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu brevi", a nulla rilevando che la coincidenza delle festivita nazionali con la domenica sia puramente casuale e non presenti una ricorrenza ciclica, atteso che il requisito della periodicita, annuale o inferiore all'anno, che giustifica l'applicabilita della prescrizione quinquennale. Deve essere riferito alla retribuzione nel suo complesso e non gia alle singole voci che di volta in volta la compongono. La sentenza impugnata, che sul punto ha affermato il diverso principio della applicabilita della prescrizione decennale sull'erroneo presupposto della natura risarcitoria delle maggiorazioni in parola, deve essere pertanto cassata. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre deve essere respinto il primo. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedera anche al regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in

5 relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 25 novembre Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004 ( da )

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