Principi, termini e modalità operative per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei siti Web degli Enti Locali

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Transcript:

Principi, termini e modalità operative per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei siti Web degli Enti Locali PROVINCIA DI PADOVA - ANNO 2013 - DR. CHIARA SIGISMONDI 1

D. LGS. 14 MARZO 2013 N. 33 (c.d. TESTO UNICO TRASPARENZA) pubblicato nella G.U. 5.4.2013, n. 80 in vigore dal 20 aprile 2013 2

LA TRASPARENZA, valore fondamentale attorno al quale ruota tutto il D.Lgs. 33/2013 non è il valore per eccellenza, bensì un valore strumentale al raggiungimento di fini di rango superiore: essenzialmente, il controllo democratico su responsabilità, buon andamento e imparzialità delle amministrazioni. (prof. Licia Califano, Autorità Garante per la Privacy) 3

ART. 1, COMMA 1, T.U. TRASPARENZA Principio generale di trasparenza La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 4

ART. 2, T.U. TRASPARENZA Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 5

ART. 3, T.U. TRASPARENZA Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono PUBBLICI e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7 i documenti/dati/informazioni sono pubblicati in formato di tipo aperto (ex art. 68 CAD); sono riutilizzabili liberamente salvo l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità. 6

ACCESSO CIVICO - ART. 5 CHIUNQUE ha il diritto di richiedere che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, non ancora pubblicati, siano resi effettivamente disponibili. La richiesta: non è soggetta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata; è gratuita; va presentata al responsabile della trasparenza. 7

ACCESSO CIVICO Il Responsabile per la trasparenza è tenuto ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, c. 4). Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 6, la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5: all'ufficio di disciplina (nei casi più gravi) ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; al vertice politico dell'amministrazione; all'o.i.v. Ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 8

ART. 9, T.U. TRASPARENZA I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: devono essere pubblicati all'interno di un'apposita sezione denominata Amministrazione trasparente collocata nella home page del sito istituzionale dell'ente; devono essere indicizzabili e rintracciabili mediante i comuni motori di ricerca web. 9

Ciò produce la decontestualizzazione del dato, oltre a svuotare di contenuto il diritto all'oblio degli interessati. Consentire la rintracciabilità del dato solo attraverso motori di ricerca INTERNI al sito di provenienza avrebbe assicurato accessi maggiormente selettivi e coerenti con le specifiche finalità sottese alla pubblicazione, a maggior tutela della personalità e della dignità degli interessati. 10

ART. 4, T.U. TRASPARENZA Limiti alla trasparenza 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, ( ) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 11

ART. 4, COMMA 1, CODICE PRIVACY m) diffusione = il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (...). L'art. 19 del Codice della privacy stabilisce, inoltre che la diffusione, da parte di un soggetto pubblico, di dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 12

ART. 4, COMMA 4, T.U. TRASPARENZA Pubblicazione obbligatoria Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 13

ARTT. 4, c. 6 e 26, c. 4, T.U. TRASPARENZA Divieto di pubblicazione Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. È inoltre esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui all'art. 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 14

Ciò comporta la necessità, per le Pubbliche Amministrazioni, di dare indicazioni riguardo alle modalità di redazione di tutti gli atti e i documenti destinati alla pubblicazione, al fine di contemperare le esigenze di pubblicità e di trasparenza con quelle di protezione dei dati personali (esigenze non incompatibili ma non sempre facilmente conciliabili). 15

ART. 4, COMMA 5, T.U. TRASPARENZA Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. (continua) 16

ART. 4, COMMA 3, T.U. TRASPARENZA Pubblicazione facoltativa Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 18

ARTT. 6 e 8 T.U. TRASPARENZA In linea generale: I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione, sono costantemente aggiornati e sono tenuti in pubblicazione per 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4 del T.U. trasparenza). 19

ARTT. 6 e 8 T.U. TRASPARENZA I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione, sono costantemente aggiornati e sono tenuti in pubblicazione per 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4 del T.U. trasparenza). 22

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. La norma richiede di pubblicare, in un'apposita sottosezione denominata: Organi di indirizzo politico-aministrativo, una serie di documenti ed informazioni con riferimento a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale. 23

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 24

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, (...) limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. 25

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Alle informazioni di cui alla precedente lettera f) concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico (coniuge non separato, parenti entro il secondo grado) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (sul formato aperto e la libera riutilizzabilità dei dati/informazioni). 26

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. I dati concernenti i titolari di incarichi politici devono essere pubblicati dalla P.A. entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti medesimi, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. 27

ART. 14 T.U. TRASPARENZA Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Decorso il termine di pubblicazione (come sopra individuato) le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 28