Corso di formazione - formatori per la realizzazione di un modulo didattico per la prevenzione dei rischi da nuove tecnologie

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Corso di formazione - formatori per la realizzazione di un modulo didattico per la prevenzione dei rischi da nuove tecnologie Profili di responsabilità civile A cura dell Avv. Maria Grazia D Amico Vicepresidente CSIG Ivrea-Torino

Internet : Il passato è un eterno presente "Quello che mettete in rete resta. Per sempre. E tra chi lo guarda oggi e chi lo vedrà fra anni, c'è anche chi non vi conosce e potrebbe usarlo contro di voi. I giovani non hanno la reale percezione del potere della rete. Di come la vita privata, nell'era dei social network, acquisti un altro peso e i rapporti tutta un'altra platea: sempre più vasta, sempre più sconosciuta. Antonello Soro, presidente dell'ufficio del Garante della privacy Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 2

Responsabilità civile dei minori Molti ragazzi non si rendono conto che quando scrivono o mettono immagini on line, gli stessi saranno visti non solo dai loro amici di sempre, ma da un numero indefinito di persone (amici di amici di amici, fino ad arrivare a gente sconosciuta). Ma soprattutto non pensano che quello che mettono in rete oggi sarà visibile per sempre e potrà danneggiare altre persone. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 3

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI Il sistema di tutela giurisdizionale risarcitoria per danni recati da un minore di età è alquanto complesso e dipende da molteplici variabili: 1. La prima variabile fondamentale è data dall imputabilità o meno del minore autore del fatto, infatti, a differenza della responsabilità penale, il codice civile non prevede un esenzione legale d imputabilità per i minori al di sotto di una certa età. Nel campo della responsabilità civile i minori di età sono considerati astrattamente imputabili, laddove siano ritenuti in concreto capaci di intendere e di volere. 2. Art. 2046 c.c. prevede che Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 4

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI A norma dell'art. 2046, compete al giudice civile accertare caso per caso se il minore sia da ritenere capace di intendere e di volere a prescindere dall età. Nel caso in cui il minore sia ritenuto incapace di intendere e di volere, del danno cagionato dal fatto illecito risponderà colui che è tenuto alla sua sorveglianza ai sensi dell art. 2047 c.c. In caso di minori incapaci, i primi soggetti tenuti alla loro sorveglianza sono i genitori; successivamente, durante l orario scolastico, gli insegnanti. Genitori ed insegnanti non potranno essere entrambi tenuti al risarcimento del danno in quanto la sorveglianza dell incapace spetterà o all uno o all altro. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 5

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI Ove invece il minore sia ritenuto capace di intendere e di volere, in primo luogo, egli stesso risponderà ex art. 2043 c.c. e sarà obbligato al risarcimento del danno; alla sua responsabilità diretta il codice aggiunge, all art. 2048 c.c., quella dei genitori e tutori, oltre che dei precettori, alla condizione che i primi coabitino con il minore medesimo. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 6

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI Art.2047 codice civile (Danno cagionato dall'incapace): In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. Art.2048 codice civile (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte): Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 7

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI Assenza di definizione normativa della capacità di intendere e volere Capacità che viene generalmente identificata con un minimo di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato. Capacità necessaria affinché, per comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso è conseguenza di una libera scelta dell'autore, con riferimento sia alla sfera intellettiva che a quella volitiva. La dottrina ha segnalato che dall analisi delle pronunce in materia si rileva una tendenza ad applicare uno schema per il quale di fronte ad un minore in tenera età la prova dell incapacità viene considerata in re ipsa, mentre, negli altri casi l indagine sull imputabilità porta ad una verdetto positivo tanto più il danneggiante sia vicino al raggiungimento della maggiore età. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 8

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI Esistono diverse disposizioni normative che variamente imputano ai minori capacità di discernimento considerandoli dotati di una maturità adeguata per il compimento di rivelanti atti giuridici: A 16 anni il minore: - può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.); - può eventualmente riconoscere il figlio (art. 244 c.c.); - può proporre mediante curatore speciale azione di disconoscimento della paternità, ex art. 244 c.c.; - può essere sentito in caso di disaccordo tra genitori (art. 145 c.c.) - deve essere sentito in caso di nomina del tutore (art. 348 c.c.); - acquista la capacità di compiere gli atti giuridici relativi alle opere dell ingegno da lui create (art. 108 della l. 633/1941). A 15 anni il minore: - acquista la capacità di lavoro sempre che abbia concluso l istruzione obbligatoria (art. 3 della l. 977/1967). Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 9

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI A 14 anni il minore: - può condurre un ciclomotore (art. 116 c.d.s.); - può decidere se avvalersi o meno dell insegnamento della religione cattolica (art. 1 della l. 281/1986); - deve essere sentito dal giudice in caso di decisioni inerenti l esercizio contrastante della potestà genitoriale (art. 316 comma 5 c.c.). A 12 anni il minore: - deve essere sentito nella procedura di adozione (art. 35 comma 4 della l.184/1983); - deve essere sentito ogni volta si debba decidere in ordine all affidamento (art. 155 sexies c.c.), novità introdotta dalla l.54/2006, in materia di affidamento condiviso; audizione che può essere disposta anche per il minore di dodici anni se capace di discernimento. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 10

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI L accertamento della capacità del minore rileva anche in riferimento al contenuto della prova liberatoria dei genitori. Prova che assume caratteri diversi a seconda che trattasi di minori capaci o incapaci. L art. 2047 e l art. 2048 contemplano entrambi la possibilità da parte dei sorveglianti-genitori di dare la prova liberatoria, consistente nel non aver potuto impedire il fatto. Secondo la giurisprudenza, nella fattispecie di cui all art. 2047 c.c., il genitore risponde per l omessa o cattiva sorveglianza del minore incapace, sorveglianza da intendersi come vigilanza anche fisica dello stesso. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 11

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI L art. 2048 cod. civ. è costruito in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati) con presunzione di responsabilità. Presunzione che può essere superata solamente con la prova di aver adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire la condotta illecita del figlio. Giurisprudenza costante afferma che per il genitore non è sufficiente dimostrare di non aver potuto materialmente impedire il fatto, perché commesso fuori della sua sfera di azione. Occorre che egli dimostri di aver svolto una vigilanza adeguata all età, al carattere, all indole del minore e di avergli impartito un educazione idonea in relazione alla sua personalità. Cass. civ. n. 9556/2009: l assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando e viceversa. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 12

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI La prova richiesta ai genitori non ha alcun riferimento immediato al fatto illecito commesso dal figlio minore ed alla loro concreta possibilità di impedirlo, ma giunge alla valutazione del loro intero sistema educativo. Il non aver potuto impedire il fatto diviene la dimostrazione di aver vigilato il minore e di averlo ben educato. i genitori dovranno infatti provare di aver correttamente assolto al loro obbligo educativo: obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari Cass. 7050/2008 Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 13

RESPONSABILITA CIVILE DEI MINORI In ogni caso la valutazione del giudice sull'adeguatezza della educazione impartita e sulla vigilanza esercitata dev essere effettuata ex ante e non ex post ciò perché: «Il solo fatto dell'illecito non può costituire di per sé motivo per escludere l'adeguatezza dell'educazione impartita dai genitori, in quanto in questo caso la prova liberatoria non opererebbe mai, poiché essa presuppone proprio che un illecito sia stato posto in essere dal figlio minore». Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 14

Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova Sentenza 18/2012 Con sentenza depositata in data 16/1/2012, il Tribunale di Teramo ha statuito, con una decisione degna di nota, in relazione alla responsabilità civile dei genitori di minori responsabili della formazione su Facebook di un gruppo denominato: Per tutti quelli che odiano L.C. (minorenne). Degli adolescenti, iscrittisi al gruppo, pubblicavano quotidianamente frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una compagna di scuola chiaramente indicata ed individuabile (reazione derivata da una frase offensiva pubblicata dalla stessa vittima sulla propria bacheca Facebook) Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 15

Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova Sentenza 18/2012 Il Giudice di Teramo, condividendo l impostazione interpretativa più rigorosa ed esigente in relazione ai compiti, al ruolo ed alle connesse responsabilità genitoriali, ha applicato il principio in forza del quale i genitori dei minori capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all art. 2048 cod. civ., devono provare: 1. Di aver adempiuto all onere educativo sancito dall art. 147 cod. civ.; 2. Di aver effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l educazione loro impartita esercitando una vigilanza adeguata all età. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 16

Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova Sentenza 18/2012 Il comportamento ingiurioso e minaccioso oggetto del caso era proseguito nel web per ben 3 giorni. Sulla base della persistenza e continuità dell attività offensiva concretizzata dai minori, il Tribunale di Teramo ha ritenuto raggiunta la prova che i genitori dei minori non avevano posto in essere le necessarie attività di verifica e di controllo sull effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei figli. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 17

Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova Sentenza 18/2012 L onere educativo discendente dall art. 147 cod. civ. non consiste solo nella mera indicazione di regole, moduli di comportamento e conoscenze, ma richiede anche di fornire ai figli gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane per la realizzazione della loro personalità. Nella pronuncia in commento il Giudice evidenzia inoltre che la responsabilità genitoriale non viene meno con l approssimarsi della maggiore età: la personalità del minore adolescente è ancora fragile in quanto indefinita ed egli è incapace di dominare i propri istinti. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 18

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 19 febbraio 2014 3964 Pres. Berruti - est. Ambrosio, n.3964 Caso che, pur non riguardando danni causati dal minore attraverso social network, ribadisce la responsabilità dei genitori (nel caso di specie viene valutata la responsabilità dei genitori di una ragazza che nell attraversare il passaggio pedonale con semaforo rosso per i pedoni viene travolta da un motociclo). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato contro la sentenza d Appello che aveva ritenuto la colpa concorrente del motociclista e del pedone escludendo la responsabilità dei genitori della minorenne, in virtù del fatto che a sedici anni era da presupporre una "consapevolezza più che adeguata di circolare da sola" e che la violazione commessa dalla ragazza non potesse essere imputata ad una cattiva educazione. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 19

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 19 febbraio 2014 3964 Pres. Berruti - est. Ambrosio, n.3964 La Cassazione ha quindi stabilito la responsabilità dei genitori sulla base del consolidato principio giurisprudenziale a tenore del quale "la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 20

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 19 febbraio 2014 3964 Pres. Berruti - est. Ambrosio, n.3964 Da ciò discende che i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono: nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. Torino, 27-06-2014 Avv. M. Grazia D Amico 21

Grazie per l attenzione!!! Avv. Maria Grazia D Amico slide edite con licenze creative commons 3.0 per osservazioni e approfondimenti è possibile contattarmi: avv.mgdamico@studiolegaledamico.it