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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CORTE FEDERALE D APPELLO III a SEZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CFA (2017/2018) TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 055/CFA RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2016 COLLEGIO Prof. Pierluigi Ronzani Presidente; Dott. Luigi Caso Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, Maria Nazzarena Nobili e del Sig. Davide Labriola in attività di Segreteria. 1. RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. - NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016) Il calciatore Marrazzi Riccardo ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 9 del 07.09.2016) che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 11 giornate effettive di gara. A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale Nazionale aveva posto la violazione dell art. 1-bis, comma 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 61, comma 6 N.O.I.F., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità prescritti dalle norme in tema di tesseramento, partecipando a 11 gare del Campionato di calcio a 5, Serie C1, Girone A, con la società A.C.D. Fidenza, senza averne titolo perché non tesserato con la medesima società, in quanto svincolato. Con il proprio reclamo il calciatore ammetteva i fatti contestati ma eccepiva sia l assenza del requisito psicologico della colpa - avendo egli firmato il proprio tesseramento ed ignorando che lo stesso non fosse stato depositato dalla società sia la disparità di trattamento riservatagli avendo il medesimo Tribunale Federale Territoriale inflitto una sanzione più lieve ad un altro calciatore privo di tesseramento che aveva disputato un maggior numero di gare (9 giornate di squalifica per 16 gare giocate in assenza di tesseramento). Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo, si osserva che entrambe le parti condividono la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell impugnata decisione. Per quanto attiene alle eccezioni sollevate dalla parte reclamante, si osserva che la sanzione de qua consegue automaticamente alla violazione delle citate disposizioni e, dunque, in virtù della mera partecipazione alla gara dell atleta non tesserato. Ne consegue che incombe in capo all atleta medesimo un onere di vigilanza in ordine al corretto compimento del procedimento di tesseramento, sino al deposito dell atto; per i medesimi motivi, il comportamento del calciatore che partecipa alla gara senza aver prima controllato il completamento di tale procedimento deve ritenersi affetto da colpa tale da giustificare l irrogazione della sanzione. Parimenti da respingersi è l ulteriore eccezione sollevata con riferimento alla lamentata disparità di trattamento subita con riferimento alla più lieve sanzione irrogata con la medesima decisione oggi impugnata ad altro calciatore.

Sul punto, è opportuno ricordare che questa Corte non può esaminare questioni non sottoposte al suo esame senza incorrere nel vizio di ultrapetizione e, pertanto, le è precluso l esame delle circostanze di fatto e di diritto che possono avere condotto il giudice di primo grado a determinare in concreto la sanzione irrogata all altro atleta. Per quanto attiene, invece, alla fattispecie sottoposta all esame di questa Corte, non può non ravvisarsi sostanziale congruità tra la sanzione irrogata al calciatore Marrazzi e la violazione contestata (11 giorni di squalifica per 11 gare giocate senza tesseramento). Ne consegue il rigetto del ricorso. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marazzi Riccardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo. 2. RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI 200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 14999/477 PF15-16 DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016) La F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare, con atto del 13.9.2016, ha proposto reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del 7.9.2016 che aveva inflitto al calciatore Vucani Dorian la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, nonché la penalizzazione di punti 5, oltre all ammenda di 200,00, a carico della Società reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale con nota n. 14999/477pf15-16 del 16.6.2016. Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale per l Emilia Romagna conseguente al deferimento del Procuratore Federale in data 16.6.2016, è diretto in via principale all annullamento e/o riduzione della sanzione della penalizzazione di cinque punti in classifica e dell ammenda di 200,00, nonché all annullamento e/o riduzione delle giornate di squalifica inflitte al calciatore Vucani Dorian, nonché ulteriormente alla rivalutazione delle posizioni dei dirigenti della Società alla luce di quanto esposto nel ricorso. Deduce, infatti, la Società reclamante l illegittimità e l eccessiva severità della penalizzazione di cinque punti in classifica quale sanzione per l impiego di un calciatore in posizione irregolare, assumendo che il Codice di Giustizia Sportiva prevede in tali casi la sanzione della perdita della gara per 0-3 e non anche la penalizzazione di punti in classifica. In secondo luogo, la Società ricorrente lamenta l adozione, da parte del Giudice di primo grado, del criterio dell automatismo di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare. A dire della Società ricorrente il calciatore Vucani Dorian aveva partecipato alle gare prima del completamento della procedura di tesseramento solo per una mera svista superficiale. Da ultimo, la Società ricorrente adduce il suo ravvedimento operoso in quanto aveva provveduto a regolarizzare la posizione del calciatore Vucani appena si è resa conto dell errore commesso. La Società reclamante assumeva anche di aver già presentato un precedente reclamo presso la Corte Sportiva di Appello c/o Comitato Regionale Emilia Romagna avverso la penalizzazione di 1 punto in classifica e l ammenda di 100,00 e che in tal caso il provvedimento di un punto di penalizzazione in classifica era stato annullato. La Società ricorrente lamenta l eccessività della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al giocatore Vucani in quanto lo stesso era già stato sanzionato con due giornate di squalifica nel campionato 2015/2016. La Società ricorrente lamenta anche l eccessività dell ammenda di 200,00 tenuto conto che in precedenza con Com. Uffi. n. 17 del 5.11.2015 alla Società ricorrente era stata inflitta l ammenda di 100,00 sempre per responsabilità diretta e oggettiva.

Osserva questa Corte Federale d Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. Infatti, non sussiste alcuna ragione per modificare la decisione del giudice di primo grado. In particolare, nessuna doglianza può essere avanzata in ordine alla penalizzazione di punti cinque in quanto il calciatore Vucani ha partecipato in posizione irregolare a ben nove gare sicché la penalizzazione di punti cinque non ha comportato alcun automatismo tra punti di penalizzazione e gare in cui abbia partecipato il calciatore in posizione irregolare. Né ha alcuna rilevanza il fatto che la Società reclamante fosse stata in precedenza penalizzata di 1 punto in classifica in quanto, non tenendo conto di questa specifica gara, le rimanenti gare in posizione irregolare ammontano a ben otto. Nessuna doglianza appare fondata neanche in riferimento alla squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Vucani. Anche qui le gare alle quali lo stesso ha partecipato in posizione irregolare sono addirittura nove sicché la squalifica per 5 giornate non appare eccessiva se si ritiene che per una sola gara allo stesso calciatore era stata inflitta la sanzione di 2 giornate di squalifica. Da ultimo, nessuna doglianza appare fondata per l ammenda di 200,00 per poco che si consideri che per una sola gara era stata inflitta in precedenza l ammenda di 100,00. Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. Il rigetto del reclamo comporta l incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare di Cattolica (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 3. RICORSO DEL CALC. LORENZO COSTA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S.; - SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI 500,00, PER VIOLAZIONE DELL ART. 30 STATUTO FEDERALE; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 921/953PF15-16/AA/MG DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016) Il calciatore Lorenzo Costa ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 11 del 21.09.2016)) che gli ha inflitto le sanzioni della squalifica di 1 mese per la violazione dell art. 1-bis, comma 1 C.G.S. e di 6 mesi, oltre ammenda di 500,00, per la violazione dell art. 30 dello Statuto federale. A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale Nazionale aveva posto il comportamento del calciatore che, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità aveva tenuto un atteggiamento provocatorio che aveva contribuito a dar luogo alla rissa avvenuta al termine della gara nonché per aver sporto denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale. Con il proprio reclamo il calciatore: a) contestava l interpretazione dell art. 30 dello Statuto federale, posta a fondamento dell impugnata decisione; b) eccepiva l inammissibilità del deferimento per incompetenza della Procura Federale e del Tribunale Federale Territoriale, trattandosi di contestazione inerente i fatti di gara peraltro non rilevati dall arbitro - per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice sportivo; c) contestava la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione ed eccepiva l assenza di proprie responsabilità; d) chiedeva una riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso merita parziale accoglimento. Per quanto attiene alla contestata violazione dell art. 1-bis, comma 1 C.G.S., si deve respingere l eccezione di inammissibilità del deferimento svolto dalla Procura Federale atteso che i fatti contestati, come emerge dalla lettura dei fatti di causa, sono avvenuti al di fuori dell evento sportivo, al termine dello stesso. L atteggiamento tenuto dal Costa al di fuori dell evento sportivo come riportato nei documenti depositati concreta la violazione dell art. 1-bis, comma 1 C.G.S.

Venendo alla contestata violazione dell art. 30 dello Statuto federale, si rappresenta quanto segue. Va anzitutto premesso che la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale ed il derivante obbligo di richiedere l'autorizzazione federale nei casi di contenzioso concernenti ''materie riconducibili all'attività della F.I.G.C.'' o comunque aventi ad oggetto ''vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico'' fra tesserati, non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto assoluto ad adire il giudice ordinario, tant'è che possono essere elise dalla concessione dell'autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare. La stessa normativa statale (d.l. 220/2003 conv. in legge 280/2003) che ''riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel gestire situazioni giuridiche soggettive ad esso connesse'', prevede che tale autonomia sia derogabile in quanto sottordinata all'ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest'ultimo. Con espresso riferimento ai rapporti intersoggettivi regolati dal diritto penale ovvero, in termini diversi e meno astratti, delle ''situazioni'' che insorgono a seguito dell'avvenuta consumazione di reati è, quindi, da vedere quali di esse, se pur coinvolgenti soggetti appartenenti al mondo federale e/o connesse ad interessi sportivi abbiano effettiva rilevanza per l'ordinamento generale e pertanto sfuggano al circuito operativo della clausola compromissoria. In proposito giova ricordare come lo stesso legislatore statale abbia, sul punto, introdotto una sorta di distinzione basata sul coefficiente di interesse che alcune situazioni rivestono per l'ordinamento ordinario, situazioni che, contraddistinte da limitato potenziale di pericolosità o provocanti un minore allarme sociale, non determinano un suo diretto intervento. Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati perseguibili d'ufficio ovvero a querela di parte, trattandosi, in tale seconda ipotesi, di quei casi in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino l attivazione dell'organo a ciò deputato - P.M. così che possa legittimamente esercitare l'azione penale. Al contrario, sussiste una prevalenza dell ordinamento statale con riferimento a quelle situazioni in cui l accertamento della responsabilità penale comporta la procedibilità d ufficio. Tra queste ipotesi vi è quella del reato di rissa (art. 588 c.p., reato sicuramente sussistente in caso di compresenza di almeno tre soggetti corrissanti, come nel caso di specie). Com è noto, trattasi di reato procedibile d ufficio, circostanza questa che rende la denuncia/querela sporta dal Costa assolutamente ininfluente; alle medesime conclusioni si addiviene anche sul piano sostanziale, laddove si rifletta sul fatto che come emerge documentalmente dagli atti depositati sul luogo dei fatti era accorsa anche la Polizia di Stato che avrà doverosamente rapportato sui fatti. Conseguentemente, occorre annullare la squalifica e l ammenda per la violazione dell art. 30 dello Statuto, fermo restando il presofferto, confermando nel resto l impugnata decisione. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lorenzo Costa, annulla la sanzione della squalifica di mesi 6 e l ammenda di 500,00. Conferma la sanzione della squalifica di mesi 1. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 4. RICORSO DELL A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. AMATO CARLO, ALL EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL ART. 94TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA, STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 90/961 PF15-16 DP/FDA DEL 4.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 27.9.2016)

Ricorso della A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina) avverso le sanzioni dell inibizione di mesi 6 inflitta al Presidente e legale rappresentante della Società ricorrente, all epoca dei fatti Sig. Amato Carlo, e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017, quest ultima inflitta per responsabilità diretta della Società ricorrente (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 27.9.2016). La A.S.D. Due Torri, con atto del 2.10.2016, ha proposto reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare del 27.9.2016 che aveva inflitto al Presidente e legale rappresentante della Società reclamante, all epoca dei fatti Sig. Amato Carlo, la sanzione dell inibizione di mesi sei e alla Società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica per responsabilità diretta, entrambe da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017. Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare a seguito del deferimento del Procuratore Federale, in data 4.7.2016, è diretto a ottenere il proscioglimento da qualsivoglia addebito non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità diretta a suo carico, con conseguente annullamento delle sanzioni dell inibizione a carico del Sig. Amato Carlo nonché della penalizzazione di punti uno. Deduce, infatti, la Società reclamante che non vi sarebbe stata alcuna violazione relativa al calciatore Giuseppe Toscano stante la quietanza liberatoria rilasciata da quest ultimo in data 3.1.2016. In via più subordinata, la Società reclamante chiede la rideterminazione della pena in misura meno afflittiva commutando i punti di penalizzazione in ammenda. La Società reclamante ha presentato una seconda quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore Toscano e datata 18.10.2016. Osserva questa Corte Federale d Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. Infatti, non sussiste alcuna ragione per modificare la decisione del giudice di primo grado. In particolare, per quanto riguarda il deferimento relativo alle spettanze dovute al calciatore Giuseppe Toscano, la Società reclamante non ha offerto alcuna prova di aver provveduto tempestivamente al pagamento della somma di 4.000,00 stabilita dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche in data 27.11.2015. Il termine ultimo per la presentazione della liberatoria scadeva il trentesimo giorno dalla comunicazione della decisione (21.12.2015) e cioè entro e non oltre il termine perentorio del 21.1.2016. La Società reclamante ha prodotto la fotocopia di una quietanza liberatoria datata 3.1.2016 la quale non costituisce prova dell avvenuto pagamento trattandosi di atto privo di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell avvenuto pagamento. Del pari, vale per quanto riguarda la fotocopia della successiva dichiarazione liberatoria datata 18.10.2016, anch essa priva di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell avvenuto pagamento. In ogni caso, manca la prova dell avvenuta presentazione della liberatoria entro il suddetto termine del 21.1.2016. Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della A.S.D. Due Torri, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. Pubblicato in Roma il 3 luglio 2017 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio