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COMUNE DI SALA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA ORDINANZA N. 46 Data: 29/09/2011 GIUNTA ORDINANZA DEL SINDACO Assunta il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAUNDICI dal Sindaco TOSELLI VALERIO Oggetto: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AL FINE DI CONTRIBUIRE AD UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ANNO 2011 Soggetti destinatari: - COMUNE SALA BOLOGNESE AREA AMM.VA SERV. SEGRETERIA ALBO PRETORIO - PREFETTURA DI BOLOGNA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA SAN GIOVANNI IN PERSICETO - REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI BOLOGNA - AZIENDA USL DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - ATC - TRASPORTI PUBBLICI BOLOGNA - HERA SPA

Premesso: I L S I N D A C O - che l'area geografica della Pianura Padana, per le specifiche condizioni morfologiche e meteoclimatiche che la caratterizzano, connesse ad un alta densità di aree abitative e produttive, che determina una forte mobilità interna di persone e veicoli, è spesso interessata da episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE; - che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi che questa amministrazione intende perseguire attraverso una serie di azioni integrate, mirate a favorire l utilizzo di sistemi di mobilità più compatibili con la salute e l ambiente, al fine di ridurre i casi di superamento dei parametri limite riguardanti le polvere sottili; - che in data 5/10/2010 è stato sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province, Comuni capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l' "Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2009-2010", finalizzato in particolare alla gestione delle emergenze PM10, ed al progressivo allineamento dei valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002, N.60; - che tale Accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale; - che il Comune di SALA BOLOGNESE, pur non rientrando nella tipologia dei Comuni di cui all Articolo 3) dell Accordo 2010/2012, intende aderire volontariamente alla sua attuazione, con esclusione della limitazione prevista all'art. 7 punto 3.2 (blocco del traffico del giovedì), ponendo in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 01/10/2011 al 31/03/2012 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti; Ai sensi degli art. 5-7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni; O R D I N A 1) I seguenti divieti, sulle sc Via della Pace e sc Via Gramsci, limitatamente ai tratti compresi nei Centri Abitati, dal lunedì al venerdì, purché non ricadenti in giornate festive, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, secondo le seguenti modalità e periodi: A) DAL 01 OTTOBRE 2011 fino al 31 MARZO 2012: divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore: a) dei veicoli a benzina precedenti all Euro 1 b) dei veicoli diesel precedenti all Euro 2, c) degli autoveicoli diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato, d) dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu, e) dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore. 2) Le limitazioni alla circolazione di cui al punto A della presente ordinanza non si applicano agli autoveicoli:

a) elettrici e ibridi; benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; condivisi (car sharing); per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada (allegato 1); b) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. I provvedimenti non si applicano, inoltre: a) ai ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3, b) ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. Per una più efficace armonizzazione delle deroghe, vengono fornite nell'allegato 2 indicazioni sulle tipologie di veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione. CONFERMA I divieti e le limitazioni imposte con precedenti provvedimenti sulle strade indicate dal presente provvedimento, per il transito dei veicoli destinati al trasporto di cose. DISPONE - Che i divieti imposti con la presente Ordinanza siano resi noti, sinteticamente, mediante la collocazione sul territorio di specifica segnaletica stradale in corrispondenza del punto d inizio dei tratti di strada interessati dai divieti. - Che ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza sia sospesa durante il periodo di validità del presente atto; - Che il presente provvedimento venga inserito nel Sito Internet del Comune di Sala Bolognese e della Regione Emilia Romagna ( www.liberiamolaria.it). Per consentire l attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le eventuali autodichiarazioni indicate nei punti precedenti. L uso improprio del contrassegno o delle certificazioni ne comporta il ritiro.

L inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni. Dalla Residenza Municipale, 29 settembre 2011 IL SINDACO Valerio Toselli

ALLEGATO 1: AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. autofunebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO 2: VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 8) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

ALLEGATO 3: ( SIGLE EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5) Euro 1: 93/59 CEE con catalizzatore 91/441 CEE 91/542 CEE Euro 2: 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 91/542 punto 6.2.1.B 98/77 CE E' possibile trovare nella carta di circolazione anche le seguenti diciture: 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE 92/97/ CEE-94/12 CEE 96/20 CE-96/44 CE 96/20 CE-96/1 CE 96/20 CE-94/12 CEE 92/97/CE-96/69 CE 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE

96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE CE 96/20-93116-96/69-95/56 1999/102/CE rif.96/69/ce 98/77 CE CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE Euro 3: 98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif.98/69 CE 2001/1 CE rif.98/69 CE 2001/27 rif.1999/96 CE riga A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A Euro 4: 98/69 CE B 98/77 CE rif.98/69 CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE B rif.98/69 CE B 2001/1 CE rif.98/69 CE B 2001/27 CE rif.99/96 CE riga B1 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B Euro 5:

99/96 fase III 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C Le auto prive di catalizzatore non rispettano alcuna normativa Euro.