DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici vittime di guerra

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Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1542 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MARINELLO, CONTE, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE e Luciano ROSSI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2014 Trattamenti pensionistici vittime di guerra TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1542 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Immagini di sofferenza e ricordi dolorosi tornano puntualmente ad affacciarsi alla nostra mente, e ci turbano, ogni volta che riecheggiano in quest Aula le espressioni di disappunto e di dolore per fatti cruenti di terrorismo politico o di altra causa. Sempre meno però purtroppo il nostro turbamento raggiunge livelli di profonda partecipazione allorché il massimo tra gli eventi tragici vissuti dal nostro Paese, l ultimo conflitto mondiale, torna ad essere rievocato e rivissuto da noi tutti, attraverso l esame dei trattamenti pensionistici di coloro che ne sono stati le vittime: cittadini italiani che testimoniano l aberrante violenza della guerra, ancora oggi con i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite. Ma tale disposizione d animo, che non manca di ingenerare in noi un moto di ribellione verso ogni forma di violenza in genere, e contro la guerra in particolare, non può non stimolarci a porre delle domande e a riflettere sul come, e in qual misura, il Paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni derivanti dalle perdite sia di vite umane e sia da quelli fisici e morali degli invalidi nonché, conseguentemente, dei loro superstiti congiunti. Alle varie emergenze, ai molti periodi di congiuntura che hanno incalzato con ritmo viepiù serrato l economia del Paese negli ultimi decenni, si deve soprattutto imputare la mancata destinazione di congrui stanziamenti finalizzati ad una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra. Si aggiungano poi alcuni errori d impostazione finora commessi nell affrontare la materia, si avrà così la chiave per comprendere come, dopo quasi settanta anni dalla fine dell ultimo conflitto mondiale, si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e più che giuste richieste di tutte le sopravviventi vittime di guerra. Va ricordato che l ultimo effettivo intervento risale per le pensioni dirette al 1991, cosa che ha comportato una progressiva riduzione del valore reale di questi trattamenti per il divario tra l inflazione reale e l adeguamento automatico. Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i trattamenti pensionistici di guerra sono divenuti ormai inadeguati a svolgere la funzione risarcitoria che è la loro ragion d essere. Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (la categoria semplice) percepiscono attualmente solo poco più di 800 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie. Lo stesso dicasi per le pensioni in favore dei superstiti dei caduti e degli invalidi di guerra, i cui trattamenti sono anch essi di entità molto esigua e corrispondente a una percentuale media inferiore alla metà dei corrispondenti trattamenti diretti. Particolarmente critica è poi la situazione delle vedove dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità che vengono a percepire una somma grandemente inferiore a quella che percepiva il dante causa e che per questo

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1542 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI si trovano spesso in grandi difficoltà economiche, dopo aver in molti casi speso tutta la propria vita per stare vicino e dare assistenza al proprio coniuge. Oltre a queste considerazioni, va anche tenuto conto del fatto che la pensionistica di guerra non contempla attualmente il risarcimento del danno biologico, che invece è previsto per le vittime del terrorismo (articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206), nonostante l equiparazione prevista per legge tra le due categorie (articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302). La concessione di un miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra trova quindi un ulteriore motivazione nella necessità di colmare questa lacuna e questa ingiustificata differenziazione nella valutazione delle infermità, seppure in modo molto parziale e per via indiretta. Entrando ora nel merito della proposta in esame, si rileva lo sforzo di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese, miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d acquisto intervenuto in ventidue anni dall ultimo provvedimento legislativo emanato in materia, ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria. Di fatti, con l articolo 1, comma 1, si prevede un aumento del 10 per cento delle tabelle C (pensioni dirette), E (assegni di superinvalidità), F (assegni di cumulo), M (pensioni ai genitori di caduto) e N (pensioni di reversibilità dalla 2ª all 8ª categoria) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 915, e successive modificazioni; con l articolo 1, comma 2, si prevede un analogo aumento per l assegno di maggiorazione per le vedove indigenti e per le indennità di accompagnamento. Con l articolo 2 si propone di elevare l assegno supplementare al 60 per cento dell assegno di superinvalidità fruito in vita dal grande invalido e di comprendere nell assegno supplementare stesso anche il 60 per cento dell assegno di cumulo, tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Con l articolo 3 si propone di rideterminare le pensioni spettanti alle vedove e orfani di guerra in una misura pari al 60 per cento della pensione di la categoria, in luogo dell attuale 55 per cento circa. Tutti i miglioramenti contenuti negli articoli 1 e 3 sono scaglionati in due anni, con un primo incremento del 5 per cento nel 2014 ed un successivo ulteriore 5 per cento nel 2015. L articolo 4 concerne la copertura finanziaria. Pur consapevoli che gli aumenti previsti dal presente disegno di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell età dei soggetti interessati, ormai ultraottantenni, e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 16 per cento rispetto all anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata ed è segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1542 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Nuovi importi dei trattamenti pensionistici di guerra) 1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2014 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2015. 2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2014 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2015. Art. 2. (Assegno supplementare) 1. All articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell assegno di superinvalidità di cui alla tabella E e dell assegno di cumulo di cui alla tabella F, fruiti in vita dal grande invalido».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1542 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. (Disposizioni a favore di vedove e orfani di grandi invalidi) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l importo attuale e il 60 per cento dell importo della pensione di 1ª categoria di cui alla tabella C. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell importo della pensione di 1ª categoria di cui alla tabella C. Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 31.276.583,23 per l anno 2014 e in euro 31.276.583,23 per l anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. II Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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