SCRITTURA PRIVATA" tra i sottoscritti: Comune di Bologna con sede legale in Bologna (BO), piazza Maggiore n.6, C.F. (di seguito denominato anche Committente o Comune ), in persona dell'ing...., che interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, nella sua qualità di..., a seguito dell'attribuzione dell'incarico con atto del Sindaco in data... P.G. n.... in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107 comma 3, lett. c), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 44 dello Statuto comunale e Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa (C.E.S.I. Soc. coop.) in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Imola (BO), via Sabbatani n. 14, C.F. 00292890373 e P. IVA 00499691202 (di seguito anche C.E.S.I. Soc. coop. o anche la Procedura ) e Coop Costruzioni Soc. coop. con sede legale in Bologna (BO), via Zanardi n. 372 C.F. e P. IVA 00291390375 (di seguito anche Coop Costruzioni ); (di seguito anche ciascuna singolarmente Parte e congiuntamente Parti ) PREMESSO
i. che il Comune di Bologna, in qualità di Stazione Appaltante, e l A.T.I. costituita da C.E.S.I. Soc. coop., in qualità di mandataria, e Coop Costruzioni soc. coop., in qualità di mandante, hanno sottoscritto, in data 05 dicembre 2012, Rep. N. 211066, il Contratto d appalto per lavori di costruzione della scuola dell infanzia nell area adiacente le scuole medie Dozza Q.re Reno (d ora innanzi anche solo il Contratto o l Appalto ), per un importo di Euro 1.469.718,71 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA; ii. che C.E.S.I. Soc. coop. e Coop Costruzioni Soc. coop. hanno prestato garanzia fideiussoria di Banca di Bologna, nn. 109407 e 109408, a titolo di cauzione definitiva, per l importo complessivo di Euro 95.531,71, ai sensi dell art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 cit.; iii. che, con verbale in data 14 gennaio 2013, si è provveduto alla consegna dei lavori; iv. che C.E.S.I. Soc. coop. si trova, allo stato, in liquidazione coatta amministrativa ex artt. 2545-terdecies c.c. e 194 e ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell 8 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 11.07.2014 ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 10 luglio 2014, con il quale è stato nominato quale commissario liquidatore il dott. Antonio Gaiani, domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 25; v. che la sottoposizione della mandataria C.E.S.I. Soc. coop. a Liquidazione Coatta Amministrativa ha determinato il venir meno del rapporto di mandato (tanto ai sensi dell art. 37, comma 18 del Codice degli Appalti,
quanto ai sensi dell art. 78, comma 2 della L.Fall.), con conseguente cessazione di ogni potere gestorio, rappresentativo e di incasso; vi. le Parti intendono, con la presente scrittura privata, darsi reciprocamente atto dell'intervenuto scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); vii. che la Procedura, col presente atto, intende manifestare la propria intenzione di non procedere ad alcun trasferimento o affitto di azienda, in relazione al disposto dell art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006; viii. che in data 09/12/2014 è stato redatto il verbale dello stato di consistenza delle opere in cantiere eseguite al 10 luglio 2014. Lo Stato di consistenza costituisce l'allegato "A" alla presente scrittura privata, di cui è parte integrante e sostanziale; ix. che, all esito dei suddetti adempimenti di legge, risulta quindi determinato l importo dei lavori finale in favore dell A.T.I. costituita da CESI (mandataria) e Coop. Costruzioni (mandante), ammontante a netti euro totale 1.371.392,48, analiticamente descritto all allegato A al presente Accordo, a cui andrà detratta la somma di euro 925.001,33, oltre iva di legge, in precedenza versata dalla committente in favore dell A.T.I. costituita da CESI (mandataria) e Coop. Costruzioni (mandante) relativamente ai primi 4 Sal emessi. Il tutto, dopo aver preso atto della mancata apposizione, sul registro di contabilità dell Appalto, di qualsivoglia riserva da parte di C.E.S.I. Soc. coop (in qualità di mandataria), ai sensi dell art. 191, D.P.R. n. 207/2010; x. che, relativamente allo stato di C.E.S.I. Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, le Parti si danno reciprocamente atto dell orientamento
giurisprudenziale (vedasi Tribunale Bolzano, 25 febbraio 2014, Tribunale di Pavia, 26 febbraio 2014, Tribunale di Milano, 17 luglio 2014) nonché della circolare prot. INAIL.60010.21/03/2012.0002029, secondo cui la disciplina fallimentare è destinata a prevalere sulla disciplina in materia di contratti pubblici, sia con riferimento all art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sia con riguardo al regime dell intervento sostitutivo per il pagamento dei contributi previdenziali, con la conseguenza per cui il Committente può procedere al pagamento in favore della Procedura (per la quota del 51%), e di Coop Costruzioni (per la quota del 49%) dell importo dovuto per le prestazioni eseguite dall A.T.I., prescindendo dal rilascio del D.U.R.C. e di fatture quietanzate da parte di C.E.S.I. Soc. coop.; TUTTO CIÒ PREMESSO le Parti convengono e stipulano quanto segue. Art.1 1.1 Le premesse di cui sopra e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. Art.2 2.1 Le Parti, con la presente scrittura privata, si danno reciprocamente atto dell'intervenuto scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); 2.2 C.E.S.I. soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, con la presente scrittura privata, ribadisce la propria volontà di non procedere ad alcun trasferimento o affitto di azienda, sulla base del procedimento di cui
all art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 cit., con riguardo alla commessa di cui al Contratto. Art. 3 3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto delle risultanze del verbale dello Stato di consistenza, allegato "A" della presente scrittura privata, citato in premessa. In particolar modo, le Parti si danno reciprocamente atto che, sulla base di tali risultanze, è accertato l importo finale dei lavori di cui trattasi, ammontante a netti Euro 1.371.392,48, oltre IVA di legge, a cui va detratta la somma di Euro 925.001,33, oltre IVA di legge, già versata dal Committente in favore dell A.T.I. costituita da CESI (mandataria) e Coop. Costruzioni (mandante) relativamente ai primi 4 SAL, il tutto dopo aver preso atto della mancata apposizione, sul registro di contabilità dell Appalto, di qualsivoglia riserva da parte di C.E.S.I. Soc. coop., in qualità di mandataria, ai sensi dell art. 191, D.P.R. n. 207/2010. 3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo di netti euro 446.391,15 sarà liquidato separatamente secondo le seguenti quote: per il 51%, pari ad Euro 227.659,49, a C.E.S.I. Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa e per il 49%, pari ad Euro 218.731,66, a Coop. Costruzioni, nel rispetto della normativa sui pagamenti ai subappaltatori (art. 118 D.lgs. 163/06), prescindendo dal rilascio del D.U.R.C. e di fatture quietanzate da parte di C.E.S.I. Soc. coop.; 3.3. L'importo di competenza di C.E.S.I. Soc. coop., pari ad euro 227.659,49, oltre ad I.V.A. di legge, sarà corrisposto dal Committente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a C.E.S.I. in liquidazione coatta amministrativa presso Unipol Banca, individuato
dall'iban IT47I0312721001000000002847, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Art. 4 Le Parti prendono atto che non sono presenti materiali ed attrezzature nel cantiere. Art. 5 Il Comune si obbliga a svincolare entro 30 giorni dal perfezionamento della scrittura privata, e comunque previo avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 3, le polizze fidejussorie nn. 109407 e 109408 della Banca di Bologna a titolo di cauzione definitiva. Art. 6 Con l'esatto e integrale adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente scrittura privata, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, rinunciando fin da ora a far valere ogni e qualsiasi pretesa, azione, diritto o eccezione derivata e/o derivabile, direttamente o indirettamente dall'appalto di cui trattasi. Art. 7 Tutte le controversie inerenti l interpretazione e/o l esecuzione e/o l adempimento e/o la risoluzione della presente Scrittura Privata, saranno devolute all esclusiva competenza del Tribunale di Bologna, fatta salva in ogni caso la competenza inderogabile prevista dall art. 24 della Legge Fallimentare per tutte le azioni derivanti dalla Procedura Costituiscono parte e integrante della presente Scrittura Privata il seguente allegato:
- allegato A : verbale dello Stato di consistenza delle opere eseguite al 10 luglio 2014 Per il Committente: Per Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa (C.E.S.I. Soc. coop.) in liquidazione coatta amministrativa: Per Coop Costruzioni: