Società Cooperativa per



Похожие документы
FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

del 27/02/2007 n. 184

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

POLIZZA FIDEIUSSORIA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N.

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Condizioni generali di Assicurazione

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria)

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA

FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N.

Spett.le PREMESSO. che in data è stata presentata al Comune di, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n.

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

Foglio informativo n. 178/003. Prestito personale Viaggia con Me.

Comune di Villa di Tirano

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2)

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

Servizi incasso crediti commerciali Portafoglio elettronico Portafoglio cartaceo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Foglio informativo n. 020/009. Servizi bancari. Crediti di firma.

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

FOGLIO INFORMATIVO N. 74/001 relativo al Deposito a Risparmio SALVADANAIO MAGGIORE ETA INFORMAZIONI SULLA BANCA

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

Luogo e data PREMESSO CHE

PARTECIPAZIONE ALL EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

PROVINCIA DI BRINDISI SETTORE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. OGGETTO: Fornitura di un software per la gestione della Sala

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2)

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

BOZZA DI CONTRATTO. tra

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre Informazioni sulla Banca

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

REGIONE TOSCANA_PROGRAMMA REGIONALE POR-CReO FESR 2007/2013_Attività 1.5.a e 1.6_BANDO UNICO R&S 2012 (PARTENARIATO)

Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

FOGLIO INFORMATIVO. 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario

Foglio informativo n. 020/016. Servizi bancari. Crediti di firma.

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig

Informazioni sul Confidi

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

MODELLO DI FIDEIUSSIONE

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

FOGLIO INFORMATIVO relativo al

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE. Tra

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI

LICENZA D USO di SOFTWARE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

Транскрипт:

FOGLIO INFORMATIVO RIGUARDANTE L EMISSIONE DI ATTI O GARANZIE FIDEIUSSORIE IIIUUINFORMAZIONI SULLA BAN INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO UNIONCOOPFIDI S.C.P.A Via Lima 7, 00198 Roma (RM) Sede amministrativa: via Trani 126, 76121, Barletta (BT) Tel. 0883.348926 306334 - Fax 0883.390806 http://www.unioncoopfidi.it- email: info@unioncoopfidi.it Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 06742310722 Iscrizione Banca d Italia Sezione Elenco Confidi n. 26627 DEFINIZIONE DI FIDEIUSSIONE Il codice civile individua il fideiussore in colui che, obbligandosi personalmente con il creditore, garantisce l adempimento dell obbligazione altrui. La fideiussione è garanzia personale sia perché il fideiussore garantisce l adempimento dell obbligazione altrui con tutto il suo patrimonio sia perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore garantito. Le fideiussioni rilasciate dalla Unioncoopfidi S.C.P.A. rientrano nelle due principali tipologie previste dal codice civile: Ø Fideiussioni a prima richiesta: in questa ipotesi, il Beneficiario, nell ipotesi di adempimento del Contraente, può prescindere da quest ultimo e chiedere, direttamente, il pagamento alla Unioncoopfidi S.C.P.A.; Ø Fideiussioni con preventiva escussione del Contraente: in tal il Beneficiario, nell ipotesi di adempimento del Contraente, deve, preventivamente, esperire tutte le azioni nei confronti di quest ultimo per soddisfare le proprie ragioni di credito e solo dopo l infruttuoso risultato di quanto esperito può inoltrare richiesta di pagamento alla Società Unioncoopfidi S.C.P.A. CLAUSOLE SOSPENSIVE L atto fideiussorio può prevedere precisi adempimenti a carico del Contraente o del Beneficiario che, in tal caso, sottopongono l atto fideiussorio a condizioni sospensive che, sebbene, non inficiano la completezza e regolarità dell atto fideiussorio, o l obbligatorietà del pagamento non esplica gli effetti giuridici connessi alle motivazioni in base alle quali, l atto fideiussorio è stato emesso. PRINCIPALI RISCHI Il principale rischio per il Contraente o per l eventuale coobbligato è rappresentato dal fatto di dover restituire alla Unioncoopfidi S.C.P.A. quanto da quest ultima versato al Beneficiario per inadempimento del Contraente stesso. CONDIZIONI ECONOMICHE TIPOLOGIA DELL ATTO Fideiussione provvisoria per la partecipazione a gare di Appalto - Enti Pubblici Fideiussione definitiva - Appalti Enti Pubblici Fideiussione per l anticipazione - Appalti Enti Pubblici Fideiussione per il saldo - Appalti Enti Pubblici Fideiussione Appalti tra privati Fideiussione a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti L. 210 Fideiussione a garanzia dei contratti di locazione Fideiussione a garanzia di obbligazioni tra privati Fideiussione per rateizzazione oneri di concessione ed urbanizzazione Fideiussione per altri impegni IMPORTO MAX PREVISTO 2,5 % del capitale garantito 2,0 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito 2,5 % del capitale garantito 3,5 % del capitale garantito Emissione di appendici 300,00 Spese amministrative per autentica firma 70,00 RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all interpretazione ed applicazione del contratto di fideiussione, il Cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata a.r. indirizzata alla Unioncoopfidi S.C.P.A. Via Lima 7, 00198 Roma (RM) oppure alla sede amministrativa in via Trani 126, 76121, Barletta (BT) o a mezzo e-mail all indirizzo info@unioncoopfidi.it, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all autorità giudiziaria, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2007, a condizione che l importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia oppure alla Unioncoopfidi S.C.P.A. Le decisioni dell ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria. Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all autorità giudiziaria, può, singolarmente o in forma congiunta con la Unioncoopfidi S.C.P.A., attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione non dovesse concludersi con raggiungimento di un accordo. LEGENDA DEI TERMINI PRINCIPALI Contraente o Cliente Coobbligato Beneficiario Importo garantito Il Soggetto nell interesse del quale la Unioncoopfidi S.C.P.A. emette la fideiussione per garantire l adempimento di una obbligazione e che si impegna nei confronti di quest ultima nel caso in cui la fideiussione venga escussa dal Beneficiario con pagamento nei confronti di quest ultimo da parte della Unioncoopfidi S.C.P.A. Il Soggetto che presta garanzie nell interesse del Contraente a favore della Unioncoopfidi S.C.P.A. a seguito emissione dell atto di fideiussione. Il Soggetto al quale la Unioncoopfidi S.C.P.A. presta la garanzia e che riceve il pagamento da parte di quest ultima in caso di escussione. La somma garantita dalla Unioncoopfidi S.C.P.A. nei confronti del Beneficiario. CONDIZIONI GENERALI DEI PRINCIPALI ATTI DI FIDEIUSSIONE FIDEIUSSIONE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E LA STAZIONE APPALTANTE Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica. Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall art. 30, comma 2, della Legge. Art. 2 - Durata della garanzia. L efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di presentazione dell offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata; c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall aggiudicazione della gara ad altra Impresa; d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. Art. 3 Somma garantita. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell importo dei lavori da eseguire, così come previsto dall art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.Qualora ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%. Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante pagherà l importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al contraente, presentata in conformità dl successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 C.C.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 5 - Surrogazione. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte

esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. Art. 7 Premio Il premio dovuto dal Contraente all atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all art. 2. Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art. 25 cod. Proc. Civ. Art. 9 Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E IL CONTRAENTE Art. 10 - Calcolo del premio. - Il Contraente, all atto della stipula della presente fideiussione, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Art. 11 - Rivalsa/Surrogazione. - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art. 12 - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente fideiussione sono a carico del Art. 13 - Controgaranzia. Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art. 1953 C.C., nei seguenti casi: -protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza; -liquidazione o trasformazione del Contraente; -cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda; -inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società; -inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per il pagamento dei premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art. 14 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fideiussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE PER LA CAUZIONE DEFINITIVA CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E LA STAZIONE APPALTANTE Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all art. 101, commi 2 e 3 del Regolamento e cioè: e) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; f) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; g) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Art. 2 - Durata della garanzia. L efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punti b) può aver luogo solo con la consegna dell originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Art. 3 Somma garantita. La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al 10% dell importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d asta minori od uguali al 20%; pari 10% dell importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d asta superiori al 20%. Qualora ricorrano le condizioni di cui all art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%. Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante pagherà l importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 c.c. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 5 - Surrogazione. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante. Art. 7 Premio Il premio dovuto dal Contraente all atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto

per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all art. 2. Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art. 25 cod. Proc. Civ. Art. 9 Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E IL CONTRAENTE Art. 10 - Calcolo del premio. - Il Contraente, all atto della stipula della presente fideiussione, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Art. 11 - Rivalsa/Surrogazione. - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art. 12 - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente fideiussione sono a carico del Art. 13 - Controgaranzia. Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art. 1953 C.C., nei seguenti casi: -protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza; -liquidazione o trasformazione del Contraente; -cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda; -inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società; -inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per il pagamento dei premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art. 14 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fideiussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede del Garante. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE A TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI - L. 210 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ATTO FIDEIUSSORIO Art. 1 Decorrenza della garanzia - La presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento ed entro il periodo di durata della stessa. La fideiussione decorre dalle 24 ore del giorno di inizio indicato nella fideiussione, se in quel momento il corrispettivo e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle 24 ore del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le ulteriori scadenze stabilite nel contratto. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale la fideiussione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del giorno del pagamento del corrispettivo e delle spese, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta trascorso il termine di cui sopra, la Società ne potrà dare avviso, con lettera raccomandata al Beneficiario, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze dal comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di corrispettivo sia stata pagata, la Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata al Contraente, dandone avviso al Beneficiario, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 2 - Perdite escluse - La presente fideiussione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa dalla veridicità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della polizza o che abbiano avuto compimento dopo che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della polizza e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la polizza abbia avuto effetto. Art. 3 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all art. 5. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale. Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo - Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario. Art. 5 - Liberazione del Contraente dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo - Il contraente, per essere liberato dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l originale del contratto restituitogli dall Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo. Art. 6 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla Società, a semplice richiesta, del Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall Ente medesimo, rimanendo inteso che, ai sensi dell art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del La Società rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo. Art. 7 Rivalsa/Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico.

Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Art. 9 Controgaranzia - Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili, per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art. 1953 C.C., nei seguenti casi: protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza, liquidazione o trasformazione del Contraente, cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda. inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società, inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Cessione del contratto - Ai sensi dell Art.1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fideiussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all esercizio dell attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fideiussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la società Unioncoopfidi S.C.P.A. da ogni responsabilità in merito. Art. 12 Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica. Art. 13 Clausola Arbitrale - Le questioni relative all accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell obbligazione fideiussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno deferite, con esplicita rinuncia alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti ai sensi dell art. 810 c.p.c., prima della nomina del Terzo Arbitro e della costituzione del Collegio, assisteranno le Parti nel tentativo di bonario componimento della controversia. Ove ciò risulti infruttuoso gli Arbitri nomineranno il Terzo di comune accordo, deferendo, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto ed in base alle condizioni dell atto di fideiussione, applicando ove possibile le norme del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunzie di condanna. La parte che attiverà il procedimento dovrà anticipare agli arbitri i compensi determinati in base alla vigente tariffa forense salva la definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale. Art. 14 - Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società Garante. FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L ATTO DI FIDEIUSSIONE Art. 1 Decorrenza della garanzia - La presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento ed entro il periodo di durata della stessa. La fideiussione decorre dalle 24 ore del giorno di inizio indicato nella fideiussione, se in quel momento il corrispettivo e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle 24 ore del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le ulteriori scadenze stabilite nel contratto. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale la fideiussione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del giorno del pagamento del corrispettivo e delle spese, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta trascorso il termine di cui sopra, la Società ne potrà dare avviso, con lettera raccomandata al Beneficiario, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze dal comma precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di corrispettivo sia stata pagata, la Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata al Contraente, dandone avviso al Beneficiario, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 2 - Perdite escluse - La presente fideiussione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa dalla veridicità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della fideiussione o che abbiano avuto compimento dopo che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della fideiussione e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la fideiussione abbia avuto effetto. Art. 3 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all art. 5. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale. Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo - Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario. Art. 5 - Liberazione del Contraente dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo - Il contraente, per essere liberato dall obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l originale del contratto restituitogli dall Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo. Art. 6 - Pagamento del risarcimento Il pagamento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa del presente atto di fidejussione sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta scritta e documentata del Beneficiario, comprovante la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente, sempre fatti salvi gli obblighi di legge. Il pagamento avverrà dopo averne dato avviso, per l assenso, al Contraente mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente sia sottoposto a procedura fallimentare la società garante pagherà le perdite subite dal Beneficiario entro 30 giorni dall approvazione dello stato passivo. Sono comunque escluse somme per interessi legali e rivalutazione. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo. Art. 7 Rivalsa/Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fidejubente su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione; inoltre essendo, quest ultima, adempimento essenziale nell interesse della Unioncoopfidi S.C.P.A., il mancato avveramento della stessa produrrà ipso iure l inadempienza del contraente e relativi effetti sul vincolo sinallagmatico. Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Art. 9 Controgaranzia - Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili, per il totale importo garantito o al fine di addivenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall art. 1953 C.C., nei seguenti casi: protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza, liquidazione o trasformazione del Contraente, cessione da parte del Contraente dell azienda o di un ramo d azienda. inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società, inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Il Contraente, autorizza sin d ora, il Garante ad emettere tratta a vista per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra. Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono

a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Cessione del contratto - Ai sensi dell Art.1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fideiussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, può essere ceduto ovvero può essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all esercizio dell attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fideiussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la società So.fi.m. S.p.A. da ogni responsabilità in merito. Art. 12 Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica. Art. 13 Clausola Arbitrale - Le questioni relative all accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell obbligazione fideiussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno deferite, con esplicita rinuncia alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti ai sensi dell art. 810 c.p.c., prima della nomina del Terzo Arbitro e della costituzione del Collegio, assisteranno le Parti nel tentativo di bonario componimento della controversia. Ove ciò risulti infruttuoso gli Arbitri nomineranno il Terzo di comune accordo, deferendo, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto ed in base alle condizioni dell atto di fideiussione, applicando ove possibile le norme del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunzie di condanna. La parte che attiverà il procedimento dovrà anticipare agli arbitri i compensi determinati in base alla vigente tariffa forense salva la definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale. Art. 14 - Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società Garante.