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COMUNE DI RIVARA Corso Ogliani, 9 PROVINCIA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114 C.A.P. 10080 Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527 Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it REGOLAMENTO PER L ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.04.2015

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 Interventi, prestazioni e servizi pag. 3 Articolo 3 Erogazioni in forma agevolata pag. 4 Articolo 4 Glossario pag. 4 CAPO II ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI Articolo 5 Norme per l accesso ai servizi e alle prestazioni pag. 5 Articolo 6 Limiti per l accesso alle prestazioni sociali agevolate pag. 5 CAPO III ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO Articolo 7 Modalità di presentazione della domanda pag. 6 Articolo 8 Procedimento pag. 6 Articolo 9 Ricorsi pag. 6 CAPI IV DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 10 Deroghe pag. 7 Articolo 11 Trattamento dei dati personali pag. 7 Articolo 12 Sanzioni e revoca dei benefici pag. 7 Articolo 13 Norme transitorie pag. 7 Articolo 14 Entrata in vigore pag. 8 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilite i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE), d ora in poi DPCM, come previsto dall art. 14, comma 2 dello stesso DPCM. 2. Per prestazioni sociali agevolate si intendono: prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica; prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione. 3. Destinatari della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali sono i soggetti residenti e loro famiglie, cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 4. Il Comune di Rivara mediante l adozione del presente Regolamento, persegue l obiettivo di eliminare condizioni che possono determinare nell individuo situazioni di bisogno e di disagio sociale. 5. I procedimenti volti all individuazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione agevolata dei servizi erogati, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative in materia di semplificazione amministrativa, con ricorso all autocertificazione. 6. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni normative che determinano la tutela della privacy. 7. L ambito di applicazione è relativo ai servizi e le prestazioni sociali erogate dal Comune per il territorio di propria competenza, con riferimento alle funzioni di cui al D.P.R. 616/1977 e D.Lgs. 112/1998, art. 132, comma 1. 8. Sono esclusi dal presente Regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogate dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali, cui sono delegate le funzioni ai sensi della L.R. 6/95 e successive modificazioni. Articolo 2 Interventi, prestazioni e servizi 1. Il Comune di Rivara nell ambito delle proprie competenze e allo scopo di favorire l integrazione sociale dei soggetti in condizione di bisogno e a rischio di emarginazione offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche e garantisce, agli aventi diritto, la fruizione agevolata dei seguenti servizi: a) Servizi e prestazioni sociali: - Erogazione di contributi economici per utenze domestiche, per sostegno alla locazione, per assegni di maternità e per nucleo famigliare; - Trasporto persone anziane e bisognose; 3

- Eventuali altre iniziative che prevedono forme di agevolazione dell utenza. b) Servizi scolastici e prestazioni per il diritto allo studio: - Trasporti scolastici; - Refezione scolastica; - Altri servizi scolastici; 2. Eventuali prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Rivara qualora ricorrano gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente. Articolo 3 Erogazioni in forma agevolata 1. L accesso alle prestazioni ovvero alla fruizione in misura agevolata, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo famigliare del richiedente, è riconosciuto previo accertamento dei requisiti di indigenza, accertati con l applicazione di cui al Capo II. 2. Le prestazioni e i servizi sociali tesi al superamento dello stato di bisogno dell individuo sono erogati in forma totalmente gratuita, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l esenzione e con quote ridotte, a favore dei residenti, il cui nucleo famigliare di appartenenza dimostri una condizione economica ricompressa fra i limiti che vengono stabiliti dalla Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali. Articolo 4 Glossario 1. Si richiamano le definizioni contenute nell art. 1 del DPCM 05.12.2013, n. 159: a) «I.S.E.E.»: indicatore della situazione economica equivalente; b) «I.S.E.»: indicatore della situazione economica; c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi; g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; 4

h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata; i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata; j) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto; k) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata; l) «D.S.U.»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10; m) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la D.S.U. CAPO II L ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI Articolo 5 Norme per l accesso ai servizi e alle prestazioni 1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l ISEE. 2. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell art. 10, comma 1, del DPCM 05.12.2013, n. 159. 3. Per l accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a) dell art. 2, deve essere utilizzato l ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 05.12.2013, n. 159. 4. Per l accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera b) dell art. 2, deve essere utilizzato l ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell art. 7 del DPCM 05.12.2013, n. 159. Successivamente all ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo. 5. E data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell art. 9 del DPCM 05.12.2013, n. 159, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. 6. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell anno. Articolo 6 Limiti per l accesso alle prestazioni sociali agevolate 1. I limiti per l accesso alla prestazioni sociali agevolate sono stabiliti dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate. 2. La Giunta Comunale stabilirà altresì una soglia I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificata per servizio. Con lo stesso provvedimento potrà essere definita anche una soglia I.S.E.E. sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio o al pagamento di un minimo tariffario. 5

CAPO III ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO Articolo 7 Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda per l accesso a prestazioni o servizi agevolati deve essere redatta su appositi modelli che saranno predisposti dall Amministrazione Comunale. 2. I modelli di istanza dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici dei richiedenti e dei soggetti per i quali viene richiesta la prestazione agevolata, ed altre notizie utili all istruttoria del procedimento, anche le informazioni relative alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (ente e data) e l ammontare in Euro dell I.S.E.E. attestata, purché in corso di validità. 3. Il Comune ha facoltà di acquisire d Ufficio, ove consentito, ogni documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. 4. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà parentale. 5. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 6. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio al Cittadino provvede d Ufficio, anche su iniziativa di Enti o Organizzazioni di volontariato. Articolo 8 Procedimento 1. Entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza di fruizione della prestazione o servizio in forma agevolata, il Responsabile del Servizio ammette alla fruizione agevolata il richiedente. L esito del provvedimento, in caso di rigetto della domanda, verrà obbligatoriamente comunicato al richiedente. 2. Qualora il Responsabile del Servizio ritenga necessario acquisire d Ufficio documentazione utile a completare l istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale. 3. Gli effetti della ammissione alla prestazione agevolata decorrono di norma dalla data di presentazione della domanda. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificatamente disciplinato. 4. Gli uffici riceventi le dichiarazioni sostitutive uniche e le autocertificazioni per l accesso in forma agevolata ai singoli servizi e prestazioni, procedono al controllo a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Articolo 9 Ricorsi 1. In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile di Servizio, che si esprimerà nei successivi 30 giorni. 6

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 10 Deroghe 1. In caso di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo famigliare, debitamente valutato e documentato dai Servizi Sociali del C.I.S.S. 38, la Giunta Comunale può riconoscere l erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo famigliare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell esercizio del potere discrezionale della Giunta Comunale. Articolo 11 Trattamento dei dati personali 1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente Regolamento è trattata per le funzioni di assistenza che competono al Comune. 2. E altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previa informativa dell utente, ai sensi di legge. Articolo 12 Sanzioni e revoca dei benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445 in materia di sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli di cui al precedente art. 14, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l interessato decade dai benefici o agevolazioni ottenute in virtù delle dichiarazioni non veritiere ed è altresì tenuto a rifondere all Amministrazione Comunale i benefici economici di cui abbia nel frattempo indebitamente usufruito. 2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del servizio comunale che ha concesso i benefici o le agevolazioni, immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell illecito penale. 3. Il Responsabile del Servizio, inoltre, deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni. Articolo 13 Norme transitorie 1. Al momento dell entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell anno scolastico. 2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015. 3. Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall Ente erogante, sulla base dei criteri in vigore antecedentemente al DPCM 05.12.2013, n. 159. 7

Articolo 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi dell avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Il presente Regolamento: - E stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.04.2015 con atto n. 16. - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.04.2015 è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13.04.2015 al 28.04.2015. - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.04.2015 è stata ripubblicata all albo pretorio per 15 giorni dal 29.04.2015 al 14.05.2015. E entrato in vigore il 15.05.2015 Rivara, lì 15.05.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE BARBATO Dr.ssa Susanna 8

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