STATUTO Dell Associazione Teatrale Culturale Battiba Teatro. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OSA CALCIO 1924 DENOMINAZIONE SEDE SCOPO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO (C.P.O.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RGP PRECOTTO

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO ~. DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA :! ' I d lq ; I ; ~; "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SANT'ADELE" Titolo I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA 2001 ORATORI CHIUSO-MAGGIANICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Il Fondaco per Feltre

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

Oggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona AZIONE COMUNITARIA, l Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Associazione Amici del Farina Cittadella

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Atto Costitutivo Associazione Teatrando

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INSIEME PER UN SORRISO - ALTA VALTELLINA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Ruota Libera Bike Factory. Titolo I Costituzione, scopi, associati

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE Fantasy Real Dreams STATUTO

VOLONTARIA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Statuto) Art. 3 (Finalità dell'associazione)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPES SAN PROTASO ESAGONO SPORT

STATUTO. Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

AVICOLTORI LAZIALI AVI.LA. STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI. Art. 1

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

US COLLI EUGANEI asd Via G. Marconi Vo (PD) Matr. FIGC Codice FIPAV Codice Fiscale / P.IVA:

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della

Associazione Per il Fermi

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SALERNO CANTIERI&ARCHITETTURA

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

(APPROVATO IL 30 MARZO 2016 e MODIFICATO DALL ASSEMBLEA IL 30 MARZO 2017)

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA FLIGHT TEAM

con tutti i soggetti che operano nel contesto cittadino al fine di individuare soluzioni condivise per il miglioramento della qualità della vita in

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

Statuto DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Gruppo Escursionistico Malegno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

Ordine dei giornalisti

STATUTO ASSOCIAZIONE "52048 ORIZZONTI COMUNI"

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO ASSOCIAZIONE

Transcript:

STATUTO Dell Associazione Teatrale Culturale Battiba Teatro Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art.1 È costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale denominata. Associazione Teatrale Culturale Battiba Teatro L'Associazione ha sede in Leno (Bs) via Cascina Benone n. 1. Art. 2 L associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci. Art. 3 L'Associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro. Essa è basata sulla motivazione degli associati di condividere l'esperienza teatrale. L attività dell associazione si fonda sul volontariato dei soci. Il funzionamento dell associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive. Art.4 L'Associazione si pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione dell attività teatrale. L Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività: a) l allestimento di spettacoli teatrali; b) la promozione della pratica teatrale mediante l organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli delle associazioni collegate; c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l organizzazione di convegni, manifestazioni e concorsi; d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale; e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale (anche in previsione di spettacoli presso teatri ufficiali italiani, visite a mostre, viaggi culturali ecc.); f) l affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell attività e della cultura teatrale; g) la valorizzazione e lo sviluppo dell aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni; h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un armonico e corretto sviluppo educativo; i) la promozione in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale. Per il conseguimento delle proprie finalità, l Associazione potrà utilizzare i fondi di cassa disponibili, adottando tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. L associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. Per l attuazione dei propri scopi, l Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all Associazione. L associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,

mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Art. 5 L Associazione si finanzia con: a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e Privati; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche; d) i proventi di gestione; e) ogni altro provento comunque conseguito. Art. 6 Gli organi dell Associazione sono l Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Titolo Il I SOCI Art. 7 Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità di cui al presente statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Art. 8 La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Art. 9 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. Art. 10. I soci sono tenuti all osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 11 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione. I soci possono essere radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali; b) quando pongano in essere comportamenti che provochino danni materiali o morali all'associazione; c) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale

entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. Le radiazioni sono deliberate dall'assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Art. 12 La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione. Titolo III L'ASSEMBLEA Art. 13 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 14 La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione con comunicazione scritta spedita ai soci per posta o e-mail oltre che mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La presenza in assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio. Art. 15 Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Art. 16 In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall art. 17 comma 2. Art. 17 L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel Registro dei verbali delle Assemblee dei soci rimangono affisse nei locali dell Associazione durante i dieci gironi che seguono l Assemblea. Titolo IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni. Art. 19 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) attuare le deliberazioni dell Assemblea; b) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative sulla base delle linee approvate dall Assemblea; c) fissare la data dell Assemblea annuale; d) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all Assemblea; e) predisporre la relazione dell'attività svolta; f) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'associazione si avvale per le proprie attività; g) determinare l ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'associazione; i) decidere circa l assunzione o l ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, impiegati e dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione; j) deliberare sull ammissione di nuovi soci; k) proporre all'assemblea la radiazione di soci; l) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Art. 20 Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere. Art. 21 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Titolo V IL PATRIMONIO Art. 23 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la

destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. È sancita la non trasmissibilità delle quote associative. Le quote sociali non sono rivalutabili. Art. 24 L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci. Art. 25 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art.17, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Titolo VI NORME FINALI Art. 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo. Art. 27 Il presente Statuto scritto su 5 (cinque) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci fondatori dell Associazione Teatrale Culturale Battiba Teatro, riuniti in assemblea in data 24 gennaio 2018, entra ipso facto in funzione. Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto. Leno, lì 24 gennaio 2018