Traduzione 1 0.748.710.31 Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 Concluso a Montreal il 24 febbraio 1988 Approvato dall Assemblea federale il 18 giugno 1990 2 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 ottobre 1990 Entrato in vigore per la Svizzera l 8 novembre 1990 (Stato 1 giugno 2008) Gli Stati parti al presente protocollo, considerando che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti, minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l andamento ordinato dell aviazione civile in tutti gli Stati; considerando che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunità internazionale e che, al fine di prevenirli, è urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti; considerando che è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 3, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all aviazione civile internazionale, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. I Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 1971 4 (in appresso denominata «la Convenzione»). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo ed unico strumento. RU 1990 1935; FF 1989 III 418 ediz. franc. 1989 III 425 ediz. ted. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 1990 1934 3 RS 0.748.710.3. Le modifiche menzionate all art. II sono inserite nella Conv. menzionata. 4 RS 0.748.710.3 1
0.748.710.31 Aviazione Art. II 1. All articolo 1 della Convenzione, è aggiunto il nuovo capoverso 1 bis in appresso: 5 2. Al capoverso 2 lettera a) dell articolo 1 della Convenzione, sono inserite le seguenti parole dopo le parole «capoverso 1»: 6 Art. III All articolo 5 della Convenzione è aggiunto il seguenti capoverso 2 bis : 7 Art. IV Il presente Protocollo è aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1 marzo 1988, esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell articolo VI. Art. V 1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non è uno Stato contraente della Convenzione può ratificare il presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformità con l articolo 15 di quest ultima. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord e dell Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l Organizzazione dell aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari. Art. VI 1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrerà in vigore tra gli stessi il trentesimo giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascuno Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica. 5 Frase introdotta in detta Conv. 6 Frase introdotta in detta Conv. 7 Frase introdotta in detta Conv. 2
Repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile. Prot. 0.748.710.31 2. A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato dai depositari, ai sensi dell articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 8 e dell articolo 83 della Convenzione sull Aviazione Civile internazionale (Chicago, 1944) 9. Art. VII 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all adesione di ogni Stato non firmatario. 2. Ogni Stato che non è Stato contraente della Convenzione può aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformità con l articolo 15 di quest ultima. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l adesione produrrà i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito. Art. VIII 1. Ogni Parte al presente Protocollo può denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari. 2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dai depositari. 3. La denuncia del presente Protocollo non ha di per sé effetto di una denuncia della Convenzione. 4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo, ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo. Art. IX 1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito: a) della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest ultimo; b) della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di tale ricezione. 2. I depositari notificheranno altresì agli Stati di cui al paragrafo 1 la data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore in conformità con l articolo VI. 8 RS 0.120 9 RS 0.748.0 3
0.748.710.31 Aviazione In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Montreal, il 24 febbraio 1988, in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa. (Seguono le firme) 4
Repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile. Prot. 0.748.710.31 Campo d'applicazione il 1 giugno 2008 10 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Albania 29 aprile 2002 A 29 maggio 2002 Algeria 6 ottobre 1995 A 5 novembre 1995 Andorra * 22 maggio 2006 A 21 giugno 2006 Angola 16 gennaio 2008 A 15 febbraio 2008 Arabia Saudita 21 febbraio 1989 6 agosto 1989 Argentina 12 febbraio 1992 13 marzo 1992 Armenia 10 settembre 2002 A 10 ottobre 2002 Australia 23 ottobre 1990 A 22 novembre 1990 Austria 28 dicembre 1989 27 gennaio 1990 Azerbaigian 23 marzo 2000 A 22 aprile 2000 Bahamas 2 maggio 2008 1 giugno 2008 Bahrein 12 febbraio 1996 A 13 marzo 1996 Bangladesh 27 giugno 2005 A 27 luglio 2005 Barbados 12 settembre 2002 A 12 ottobre 2002 Belarus 1 maggio 1989 6 agosto 1989 Belgio 20 aprile 1999 20 maggio 1999 Belize 10 giugno 1998 A 10 luglio 1998 Benin 19 aprile 2004 19 maggio 2004 Bhutan 26 agosto 2005 A 25 settembre 2005 Bolivia 1 febbraio 2002 3 marzo 2002 Bosnia e Erzegovina 15 agosto 1994 S 6 marzo 1992 Botswana 30 ottobre 2000 A 29 novembre 2000 Brasile 9 maggio 1997 8 giugno 1997 Brunei 20 dicembre 2000 A 19 gennaio 2001 Bulgaria 26 marzo 1991 A 25 aprile 1991 Burkina Faso 8 dicembre 1998 A 7 gennaio 1999 Cambogia 8 novembre 1996 A 8 dicembre 1996 Camerun 13 marzo 2003 8 dicembre 2003 Canada 2 agosto 1993 1 settembre 1993 Capo Verde 12 settembre 2002 A 12 ottobre 2002 Ceca, Repubblica 25 marzo 1993 S 1 gennaio 1993 Cile 15 agosto 1989 14 settembre 1989 Cina * 5 marzo 1999 4 aprile 1999 Hong Kong 18 giugno 1997 1 luglio 1997 Cipro 23 aprile 2002 A 23 maggio 2002 Colombia 14 gennaio 2004 A 13 febbraio 2004 10 Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati). 5
0.748.710.31 Aviazione Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Comore 10 marzo 2008 A 9 aprile 2008 Corea (Nord) 19 luglio 1995 18 agosto 1995 Corea (Sud) 27 giugno 1990 27 luglio 1990 Costa Rica 22 aprile 2003 22 maggio 2003 Croazia 12 giugno 1993 S 8 ottobre 1991 Cuba 31 ottobre 2001 A 30 novembre 2001 Danimarca 23 novembre 1989 23 dicembre 1989 Isole Faeröer 27 settembre 1994 1 ottobre 1994 Dominica 26 luglio 2005 A 25 agosto 2005 Ecuador 4 marzo 2004 A 3 aprile 2004 Egitto 25 luglio 2000 24 agosto 2000 El Salvador 8 aprile 1998 8 maggio 1998 Emirati Arabi Uniti 9 marzo 1989 6 agosto 1989 Estonia 22 dicembre 1993 A 21 gennaio 1994 Etiopia 15 dicembre 1999 14 gennaio 2000 Figi 21 settembre 1992 A 21 ottobre 1992 Filippine 17 dicembre 2003 16 gennaio 2004 Finlandia 3 aprile 1998 3 maggio 1998 Francia * 6 settembre 1989 6 ottobre 1989 Gabon 13 agosto 2003 12 settembre 2003 Gambia 16 giugno 2000 A 16 luglio 2000 Georgia 15 febbraio 1999 A 17 marzo 1999 Germania 25 aprile 1994 25 maggio 1994 Ghana 15 luglio 1997 14 agosto 1997 Giamaica 18 agosto 2005 17 settembre 2005 Giappone 24 aprile 1998 A 24 maggio 1998 Gibuti 11 giugno 2004 A 11 luglio 2004 Giordania 18 settembre 1992 18 ottobre 1992 Grecia 25 aprile 1991 25 maggio 1991 Grenada 15 gennaio 2002 A 14 febbraio 2002 Guatemala 11 ottobre 1994 A 10 novembre 1994 Guinea 1 ottobre 1998 A 31 ottobre 1998 Guinea equatoriale 14 gennaio 2004 A 13 febbraio 2004 Guyana 19 giugno 2004 A 19 luglio 2002 Honduras 20 gennaio 2004 A 19 febbraio 2004 India 22 marzo 1995 A 21 aprile 1995 Iran 14 febbraio 2002 A 16 marzo 2002 Iraq 31 gennaio 1990 A 2 marzo 1990 Irlanda 26 luglio 1991 25 agosto 1991 Islanda 9 maggio 1990 8 giugno 1990 Isole Cook 14 aprile 2005 A 14 maggio 2005 Isole Marshall 30 maggio 1989 6 agosto 1989 6
Repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile. Prot. 0.748.710.31 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Israele 2 aprile 1993 2 maggio 1993 Italia 13 marzo 1990 12 aprile 1990 Kazakstan 18 maggio 1995 A 17 giugno 1995 Kenya 5 ottobre 1995 4 novembre 1995 Kirghizistan 28 febbraio 2000 A 29 marzo 2000 Kuwait 8 marzo 1989 6 agosto 1989 Laos 7 ottobre 2002 A 6 novembre 2002 Lettonia 13 aprile 1997 A 13 maggio 1997 Libano 27 maggio 1996 26 giugno 1996 Liberia 10 marzo 2003 9 aprile 2003 Libia 26 luglio 1996 A 25 agosto 1996 Liechtenstein 26 febbraio 2001 A 28 marzo 2001 Lituania 4 dicembre 1996 A 3 gennaio 1997 Lussemburgo 14 novembre 2003 14 dicembre 2003 Macedonia 4 gennaio 1995 S 17 settembre 1991 Madagascar 30 marzo 1998 29 aprile 1998 Maldive 22 marzo 1999 A 21 aprile 1999 Mali 31 ottobre 1990 A 30 novembre 1990 Malta 14 giugno 1991 A 14 luglio 1991 Marocco 15 febbraio 2002 17 marzo 2002 Mauritania 8 luglio 2003 A 7 agosto 2003 Maurizio 17 agosto 1989 16 settembre 1989 Messico 11 ottobre 1990 10 novembre 1990 Micronesia 19 marzo 2003 A 18 aprile 2003 Moldova 20 giugno 1997 A 20 luglio 1997 Monaco 22 dicembre 1993 A 21 gennaio 1994 Mongolia 22 settembre 1999 A 22 ottobre 1999 Montenegro 9 gennaio 2007 S 3 giugno 2006 Mozambico 16 gennaio 2003 A 15 febbraio 2003 Myanmar 20 maggio 1996 A 21 giugno 1996 Namibia 4 novembre 2005 A 4 dicembre 2005 Nauru 19 agosto 2005 A 18 settembre 2005 Nicaragua 23 aprile 2002 A 23 maggio 2002 Nigeria 25 marzo 2003 A 24 aprile 2003 Norvegia 29 maggio 1990 28 giugno 1990 Nuova Zelanda 2 agosto 1999 1 settembre 1999 Oman 27 novembre 1992 A 27 dicembre 1992 Paesi Bassi* 11 novembre 1111 11 novembre 1111 Aruba 12 dicembre 2005 12 dicembre 2005 Pakistan 26 settembre 2000 26 ottobre 2000 Palau 12 ottobre 1995 A 11 novembre 1995 7
0.748.710.31 Aviazione Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Panama 10 aprile 1996 A 10 maggio 1996 Papua Nuova Guinea 11 luglio 2002 A 10 agosto 2002 Paraguay 23 luglio 2002 A 22 agosto 2002 Perù 7 giugno 1989 6 agosto 1989 Polonia 12 agosto 2004 11 settembre 2004 Portogallo 18 dicembre 2001 17 gennaio 2002 Qatar 17 giugno 2003 A 17 luglio 2003 Regno Unito * 15 novembre 1990 15 dicembre 1990 Isola di Man 14 febbraio 1997 14 febbraio 1997 Repubblica Centroafricana 1 luglio 1991 A 31 luglio 1991 Romania 3 settembre 1998 3 ottobre 1998 Ruanda 16 maggio 2002 15 giugno 2002 Russia 31 marzo 1989 6 agosto 1989 Saint Lucia 11 giugno 1990 A 11 luglio 1990 Saint Vincent e Grenadine 29 novembre 1991 29 dicembre 1991 Samoa 9 luglio 1998 A 8 agosto 1998 São Tomé e Príncipe 8 maggio 2006 A 7 giugno 2006 Seicelle 21 maggio 2004 A 20 giugno 2004 Senegal 24 marzo 2003 24 marzo 2003 Serbia 6 settembre 2001 S 27 aprile 1992 Singapore 22 novembre 1996 A 22 dicembre 1996 Siria 18 luglio 2002 A 17 agosto 2002 Slovacchia 20 marzo 1995 S 1 gennaio 1993 Slovenia 27 maggio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 8 maggio 1991 7 giugno 1991 Sri Lanka 11 febbraio 1997 13 marzo 1997 Stati Uniti 19 ottobre 1994 18 novembre 1994 Sudafrica 21 settembre 1998 A 21 ottobre 1998 Sudan 15 maggio 2000 14 giugno 2000 Suriname 27 marzo 2003 A 26 aprile 2003 Svezia 26 luglio 1990 25 agosto 1990 Svizzera 9 ottobre 1990 8 novembre 1990 Tagikistan 29 febbraio 1996 A 30 giugno 1996 Tanzania 9 marzo 2004 8 aprile 2004 Thailandia 14 maggio 1996 A 13 giugno 1996 Togo 9 febbraio 1990 11 marzo 1990 Tonga 10 dicembre 2002 A 9 gennaio 2003 Trinidad e Tobago 3 aprile 2001 A 3 maggio 2001 Tunisia 7 giugno 1994 A 7 luglio 1994 Turchia 7 luglio 1989 6 agosto 1989 Turkmenistan 25 maggio 1999 A 24 giugno 1999 Ucraina 3 gennaio 1990 2 febbraio 1990 8
Repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile. Prot. 0.748.710.31 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Uganda 17 marzo 1994 A 16 aprile 1994 Ungheria 7 settembre 1988 6 agosto 1989 Uruguay 3 dicembre 1998 A 2 gennaio 1999 Uzbekistan 7 febbraio 1994 A 9 marzo 1994 Vanuatu 9 novembre 2005 A 9 dicembre 2005 Vietnam 25 agosto 1999 A 24 settembre 1999 Yemen 5 gennaio 2007 A 4 febbraio 2007 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve, dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi si possono consultare sul sito Internet dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale: http://www.icao.int/cgi/goto_leb_fr.pl?icao/fr/leb/treaty_f.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 9
0.748.710.31 Aviazione 10