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Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico del 16 aprile 2004 (Stato 27 aprile 2004) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia; visti gli articoli 5, 7 9 e 27 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 2 sulla qualificazione degli strumenti di misura; in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995 3 sugli ostacoli tecnici al commercio; in applicazione dell Accordo del 21 giugno 1999 4 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce le esigenze che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare, le procedure di valutazione della conformità e i controlli dopo l immissione sul mercato. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per: a. la determinazione della massa nelle transazioni commerciali, nella stesura di perizie giudiziarie, nell applicazione di prescrizioni legali, segnatamente per il calcolo di un emolumento, di un dazio, di una tassa, di un premio, di una multa, di una remunerazione, di un indennità o di importi analoghi; b. la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, di diagnosi e di cura, nella preparazione in farmacia di medicine su prescrizione medica e nelle analisi in laboratori medici e farmaceutici; RU 2004 2093 1 RS 941.20 2 RS 941.210 3 RS 946.51 4 RS 0.946.526.81 1

Commercio c. la determinazione del prezzo in funzione della massa nella vendita diretta al pubblico e nella preparazione di imballaggi preconfezionati. Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. strumento per pesare: uno strumento di misura che determina la massa di un corpo in funzione della forza di gravità che agisce su di esso oppure che determina altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa; b. strumento per pesare a funzionamento non automatico: uno strumento per pesare che necessita l intervento di un operatore durante la pesatura; c. divisione reale (d): valore, espresso in unità di massa, della differenza tra i valori corrispondenti a due graduazioni consecutive o della differenza tra due indicazioni consecutive per un indicazione numerica; d. divisione di verifica (e): valore, espresso in unità di massa, utilizzato per la classificazione degli strumenti per pesare e per la definizione dei limiti di tolleranza; e. immissione sul mercato: la trasmissione o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico. Art. 4 Unità Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico: microgrammo (µg) milligrammo (mg) grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t) carato metrico (ct) (unicamente per la pesatura di pietre preziose) Art. 5 Condizioni di riferimento, pesi campione 1 Per la determinazione dei risultati di misurazione al momento della valutazione della conformità o di una verificazione successiva, le condizioni di riferimento sono date dai seguenti valori: a. temperatura 20 C; b. massa volumetrica convenzionale dei pesi campione 8000 kg/m 3 ; c. massa volumetrica dell aria 1,2 kg/m 3. 2 I pesi campioni o i carichi utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo del limite di tolleranza dello strumento per pesare da verificare. 2

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Art. 6 Strumenti per pesare della classe di precisione 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe di precisione secondo l allegato 1 numero 2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali minerali da costruzione, rifiuti, materiali di demolizione e immondizie. 2 Negli altri casi, gli strumenti per pesare della classe di precisione possono essere utilizzati soltanto con l autorizzazione dell Ufficio federale di metrologia e d accreditamento (Ufficio federale). L Ufficio federale può accordare l autorizzazione segnatamente nell ambito della sorveglianza del traffico o del commercio di merci a buon mercato di grande consumo. Sezione 2: Immissione sul mercato Art. 7 Esigenze fondamentali 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare le esigenze fondamentali di cui all allegato 1. 2 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico è conforme alle norme armonizzate di cui all allegato 2, se ne presume la conformità alle esigenze fondamentali. 3 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono utilizzati per le applicazioni di cui all articolo 2, tali dispositivi non sono sottoposti alle esigenze fondamentali. Art. 8 Procedure di valutazione della conformità 1 La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze fondamentali è valutata e certificata, a scelta del richiedente, secondo una delle seguenti procedure: a. l esame del tipo secondo l allegato 3 numero 1, seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione secondo l allegato 3 numero 2 o dalla verifica del prodotto secondo l allegato 3 numero 3. b. la verifica dell esemplare unico secondo l allegato 3 numero 4. 2 Se il richiedente sceglie la procedura secondo il capoverso 1 lettera a, per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che non contengono dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico è sufficiente la dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione secondo l allegato 3 numero 2 o la verifica del prodotto secondo l allegato 3 numero 3. Art. 9 Organismi di valutazione della conformità Gli organismi che espletano le procedure di valutazione della conformità di cui all articolo 8 devono dimostrare di adempire i criteri definiti nell allegato 4. 3

Commercio Art. 10 Dichiarazione di conformità 1 Chi immette sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che tale strumento soddisfa le esigenze fondamentali e che le procedure di valutazione della conformità di cui all articolo 8 sono state espletate. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. 3 Vi devono figurare almeno le indicazioni seguenti: a. il nome e l indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera, che ha redatto la dichiarazione di conformità e il nome e la funzione della persona che l ha firmata; b. la descrizione dello strumento per pesare (marca, tipo o modello, numero del certificato d approvazione del tipo); c. la dichiarazione che lo strumento per pesare soddisfa le esigenze legali; d. se del caso, le norme tecniche applicate; e. se del caso, indicazioni relative a un utilizzazione particolare; f. se del caso, il nome e l indirizzo dell organismo di valutazione della conformità. 4 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dello strumento per pesare. Per fabbricazioni in serie, il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell ultimo esemplare. Art. 11 Documentazione tecnica 1 La persona responsabile dell immissione sul mercato deve poter presentare, entro un termine ragionevole, per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dello strumento per pesare una documentazione tecnica sufficiente a dimostrare la conformità di tale strumento alle esigenze fondamentali. Per fabbricazioni in serie, il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell ultimo esemplare. 2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. Può tuttavia essere redatta in un altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano comunicate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. 3 La documentazione tecnica deve comprendere almeno: a. la descrizione generale dello strumento per pesare; b. la descrizione dei provvedimenti presi per garantire la conformità dello strumento per pesare alle esigenze fondamentali; c. i documenti necessari alla relativa procedura di valutazione della conformità. 4

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Art. 12 Obbligo di annunciare e di informare Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve: a. annunciare all Ufficio federale il proprio nome e indirizzo e la categoria egli strumenti per pesare, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato; b. informare l utilizzatore sui suoi obblighi secondo la sezione 3. Art. 13 Marcatura 1 La conformità di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze legali è certificata dall apposizione del marchio di conformità e del marchio metrologico secondo l allegato 5 numero 1.1 lettere a e b. Tali strumenti devono inoltre recare le iscrizioni previste dall allegato 5 numero 1.1 lettera c. 2 In Svizzera, in luogo e vece del marchio di conformità secondo il capoverso 1, si può apporre un marchio di conformità straniero a condizione che il suo impiego si fondi su valutazioni della conformità il cui mutuo riconoscimento è retto da un trattato internazionale. Art. 14 Marcatura dei dispositivi addizionali Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono sottoposti alle procedure di valutazione della conformità secondo l articolo 8, ciascuno di tali dispositivi deve recare il simbolo definito nell allegato 5 numero 2. Sezione 3: Obblighi dell utilizzatore Art. 15 Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all articolo 2 lettere a e c 1 L utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve. 2 Deve annunciare alla competente autorità cantonale d esecuzione ogni messa in servizio di uno strumento per pesare ed essere in grado di informare in ogni momento tale autorità sugli strumenti per pesare di cui si serve. 3 È responsabile dell esecuzione tempestiva della verificazione successiva. Art. 16 Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all articolo 2 lettera b 1 L utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve. 5

Commercio 2 Deve essere in grado di informare in ogni momento la competente autorità cantonale d esecuzione sugli strumenti per pesare di cui si serve. 3 Deve provvedere affinché la manutenzione degli strumenti per pesare di cui si serve sia effettuata conformemente alle prescrizioni. Sezione 4: Controlli degli strumenti per pesare dopo la loro immissione sul mercato Art. 17 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti al controllo successivo (sorveglianza del mercato). 2 Nell ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato), i competenti organi d esecuzione controllano se gli strumenti per pesare che sono stati immessi sul mercato o che sono stati messi in servizio adempiono le prescrizioni della presente ordinanza. 3 I controlli sono effettuati mediante sondaggio o in base a presunzione fondata che uno strumento per pesare non adempie le prescrizioni. 4 I controlli possono aver luogo presso l utilizzatore, il fabbricante o l importatore. Art. 18 Verificazione successiva, durata di validità della verificazione 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono utilizzati per gli scopi di cui all articolo 2 lettere a e c sono sottoposti periodicamente alla verificazione successiva. 2 La verificazione successiva degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve aver luogo: a. ogni sei mesi per gli strumenti per pesare destinati a stampare la quantità, il prezzo unitario e il prezzo di vendita su preimballaggi aleatori, ad eccezione delle bilance di cassa con stampante che servono solo occasionalmente alla pesatura di preimballaggi aleatori; b. ogni anno per: 1. gli strumenti per pesare che servono al controllo dei preimballaggi nelle stazioni di riempimento e di confezione; 2. i pesaassi utilizzati dalla polizia per i controlli stradali; 3. gli strumenti stazionari per pesare utilizzati per la presa in consegna del latte; 4. gli strumenti per pesare utilizzati in zone umide delle aziende (mattatoi, aziende chimiche); 5. gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nei mercati pubblici; 6

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 6. gli strumenti per pesare permanentemente sottocarico montati su un veicolo; 7. gli strumenti per pesare montati su un carrello elevatore a mano o su un carrello elevatore a forca; c. ogni tre anni per: 1. gli strumenti per pesare a pesi cursori con portata superiore a 5 t; 2. gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nelle aziende agricole; d. ogni quattro anni per gli strumenti per pesare a equilibrio non automatico; e. ogni due anni per gli altri strumenti per pesare. 3 La verificazione degli strumenti per pesare è valida unicamente per le pesate effettuate entro il campo di pesatura. 4 I dispositivi di cui all articolo 7 capoverso 3 non sono sottoposti alla verificazione successiva, se sono marcati con il simbolo di cui all allegato 5 numero 2. Art. 19 Ispezione generale Gli organi d esecuzione dei Cantoni controllano a intervalli irregolari, per l intera durata d utilizzazione degli strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all articolo 2 lettere a e c, se: a. tali strumenti sono idonei all utilizzazione prevista e sono utilizzati conformemente alle prescrizioni legali; b. tali strumenti recano il marchio di conformità così come il bollo e i sigilli della verificazione prescritti; c. la verificazione è stata effettuata per tempo. Art. 20 Provvedimenti 1 Se nell ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato) si constata che uno strumento per pesare a funzionamento non automatico non adempie le prescrizioni legali, l Ufficio federale comunica il risultato alla persona responsabile dell immissione sul mercato e le dà l opportunità di prendere posizione. A tale scopo l Ufficio federale ordina i provvedimenti appropriati e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare l ulteriore immissione sul mercato, ordinare il ritiro, la confisca o il sequestro oppure pubblicare i provvedimenti che ha preso. 2 L Ufficio federale informa: a. le autorità e gli organi d esecuzione competenti sui provvedimenti presi a livello nazionale e internazionale; b. gli organi competenti dei principali partner commerciali della Svizzera sui provvedimenti che concernono l ulteriore offerta, l immissione sul mercato, la messa in servizio di strumenti per pesare o il ritiro di quelli immessi sul mercato o messi in servizio. 7

Commercio 3 Se nell ambito di un ispezione generale si constata che uno strumento per pesare o la sua utilizzazione non sono conformi alle prescrizioni, il competente organo d esecuzione dispone i provvedimenti appropriati per ripristinare la situazione legale. 4 Se nell ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato) o dell ispezione generale si constata che uno strumento per pesare non è conforme alle prescrizioni, le infrazioni sono punite secondo le disposizioni penali previste agli articoli 21 24 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia, agli articoli 23 30 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio e all articolo 248 del Codice penale 5. Art. 21 Tasse per il controllo Se nell ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato) o dell ispezione generale constata un infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l autorità di controllo riscuote una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all ordinanza del 30 ottobre 1985 6 sulle tasse di verificazione. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 22 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono stati ammessi secondo l ordinanza del 15 agosto 1986 7 sugli strumenti per pesare possono ancora essere immessi sul mercato e presentati per la prima verificazione secondo l articolo 17 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulle verificazioni per una durata di cinque anni a decorrere dalla data d entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sono stati oggetto della verificazione iniziale secondo il capoverso 1 e quelli che sono già stati oggetto di verificazioni prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, possono ulteriormente essere presentati alla verificazione successiva. Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio 2004. 7 RS 311.0 6 RS 941.298.1 7 RS 941.221.1 8

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Esigenze fondamentali per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico Allegato 1 (art. 6 e 7 cpv. 1) La terminologia utilizzata è quella adottata dall Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML 8 ). Osservazione preliminare Per gli strumenti per pesare, che comprendono o sono collegati a più dispositivi di visualizzazione o stampa, le esigenze fondamentali sono applicabili unicamente alla parte dello strumento che stampa o registra in modo corretto e indelebile i risultati della pesatura e che è accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Le esigenze fondamentali non sono applicabili ai dispositivi che si limitano a riprodurre i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento. Nel caso di strumenti per pesare utilizzati per la vendita diretta al pubblico, tutti i dispositivi di visualizzazione e di stampa per il venditore e per il cliente devono soddisfare le esigenze fondamentali. Esigenze metrologiche 1 Unità di misura Sono autorizzate le unità di misura secondo l articolo 4. 2 Classi di precisione 2.1 Gli strumenti per pesare sono suddivisi in quattro classi di precisione: Denominazione Simbolo speciale fine media ordinaria Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1. 8 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris. Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML), edizione 2000. Si possono ottenere informazioni sulle Raccomandazioni OIML presso l Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (metas), Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern. 9

Commercio Classi di precisione Classe Divisione di verifica (e) Portata minima (Min) Numero di divisioni di verifica n = Max / e Valore minimo Tabella 1 Valore massimo I 0,001 g e 100 e 50 000 II 0,001 g e 0,05 g 20 e 100 100 000 0,1 g e 50 e 5 000 100 000 III 0,1 g e 2 g 20 e 100 10 000 5 g e 20 e 500 10 000 IIII 5 g e 10 e 100 1 000 La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti per pesare delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto. 2.2 Divisione reale e divisione di verifica 2.2.1 La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a 1 10 k, 2 10 k o 5 10 k unità di massa, dove k è un numero intero o è uguale a zero. 2.2.2 Per tutti gli strumenti per pesare senza dispositivi indicatori complementari: d = e 2.2.3 Per gli strumenti per pesare con dispositivi indicatori complementari valgono: e = 1 10 k g d < e 10 d fatti salvi gli strumenti per pesare della classe I con d < 10 4 g, per i quali e = 10 3 g. 3 Classificazione 3.1 Strumenti per pesare con un solo campo di pesatura Gli strumenti per pesare equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d). Se d < 10 4 g, la portata massima della classe I può essere inferiore a 50 000 e. 3.2 Strumenti per pesare con più campi di pesatura Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al numero 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti, lo strumento per 10

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 pesare deve soddisfare le prescrizioni più severe.. I campi di pesatura devono essere indicati sullo strumento per pesare. 3.3 Strumenti per pesare con più scale di divisione 3.3.1 Gli strumenti per pesare con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti per pesare con più scale di divisione). Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare. 3.3.2 Ogni campo di pesatura parziale (i) di strumenti per pesare con più scale di divisione è definito dalla: sua divisione di verifica e i: e (i+1) > e i sua portata massima Max i: Max r = Max sua portata minima Min i, con: Min i = Max (i 1) Min 1 = Min dove: i = 1,2, r; i = numero del campo di pesatura parziale; r = numero totale dei campi di pesatura parziale. Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata. 3.3.3 I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziale devono rientrare nella stessa classe di precisione, che vale classe di precisione dello strumento per pesare. Strumenti per pesare con più scale di divisione i = 1,2, r; i = numero del campo di pesatura parziale; r = numero totale dei campi di pesatura parziale. Tabella 2 Classe Divisione di verifica (e) Portata minima (Min) Numero di divisione di verifica Valore minimo * n = Max i/e (i+1) Valore massimo n = Max i/e i I 0,001 g e i 100 e i 50 000 II 0,001 g e i 0,05 g 20 e i 5 000 100 000 0,1 g e i 50 e i 5 000 100 000 III 0,1 g e i 20 e i 500 10 000 IIII 5 g e i 10 e i 50 1 000 * Per i = r, i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con e r 11

Commercio 4 Precisione 4.1 Nell applicazione delle procedure di cui all articolo 8, l errore dell indicazione non deve superare i limiti di tolleranza specificati nella tabella 3. In caso d indicazione digitale, l errore dell indicazione deve essere corretto per arrotondamento superiore o inferiore. 4.2 Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i carichi possibili, esclusi i valori di tara prefissati. 4.3 Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al numero 4.1. Limiti di tolleranza Tabella 3 Limiti di tolleranza per carico m in classe: ± 0,5 e ± 1 e ± 1,5 e I 0 m 50 000 e 50 000 e < m 200 000 e 200 000 e < m II 0 m 5 000 e 5 000 e < m 20 000 e 20 000 e < m 100 000 e III 0 m 500 e 500 e < m 2 000 e 2 000 e < m 10 000 e IIII 0 m 50 e 50 e < m 200 e 200 e < m 1 000 e 5 I risultati della pesatura di uno strumento per pesare devono essere ripetuti e riprodotti dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e secondo gli altri metodi di bilanciamento utilizzati. I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione del carico sull apposito ricettore. 6 Lo strumento per pesare deve reagire a piccole variazioni del carico rispetto alla divisione di verifica. 7 Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento 7.1 Gli strumenti per pesare delle classi II, III e IIII che possono essere utilizzati in posizione inclinata devono essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale funzionamento. 7.2 Gli strumenti per pesare devono soddisfare le esigenze metrologiche entro l intervallo di temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a: 5 C per uno strumento per pesare della classe I; 15 C per uno strumento per pesare della classe II; 30 C per uno strumento per pesare della classe III o IIII. In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante l intervallo di temperatura è da 10 C a +40 C. 12

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 7.3 Gli strumenti per pesare alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare le esigenze metrologiche in condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione. Gli strumenti per pesare alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare un calo della tensione d esercizio al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare correttamente oppure disinserirsi automaticamente. 7.4 In condizioni di elevata umidità relativa, gli strumenti elettronici per pesare, eccettuati quelli delle classi I e II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare le esigenze metrologiche al limite superiore del loro campo di temperatura. 7.5 La permanenza sottocarico di uno strumento per pesare delle classi II, III e IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un influenza trascurabile sull indicazione sottocarico o sull indicazione dello 0, immediatamente dopo la rimozione del carico. 7.6 In condizioni diverse da quelle definite ai numeri 7.1 7.5, gli strumenti per pesare devono continuare a funzionare correttamente oppure disinserirsi automaticamente. Progettazione e costruzione 8 Esigenze generali 8.1 Gli strumenti per pesare devono essere progettati e costruiti in modo tale da garantire che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino, se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Devono indicare il valore della massa. 8.2 Se esposti a disturbi, gli strumenti elettronici per pesare non devono mostrare difetti significativi oppure devono individuare e segnalare autonomamente i difetti significativi. All individuazione autonoma di un difetto significativo, gli strumenti elettronici per pesare devono produrre un segnale visivo o sonoro che deve perdurare finché l utilizzatore prende i provvedimenti necessari o finché il difetto scompare. 8.3 Le esigenze di cui ai numeri 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatte in permanenza per la normale durata d uso prevista per tali strumenti. In presenza di dispositivi elettronici digitali, occorre un adeguato controllo continuo del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei dati. All individuazione autonoma di un errore significativo di durabilità, gli strumenti per pesare elettronici devono produrre un segnale visivo o sonoro che deve continuare finché l utilizzatore prende i provvedimenti necessari o finché il difetto scompare. 13

Commercio 8.4 Se un apparecchiatura esterna viene connessa a uno strumento per pesare elettronico mediante un opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento per pesare non devono risultare compromesse. 8.5 Gli strumenti per pesare non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre a un utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo. 8.6 Gli strumenti per pesare devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli previsti dalla presente ordinanza. 9 Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso 9.1 L indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell indicazione in normali condizioni di utilizzazione. 9.2 I nomi e i simboli delle unità di cui all articolo 4 devono essere conformi alle disposizioni dell ordinanza del 23 novembre 1994 9 sulle unità. 9.3 L indicazione deve risultare impossibile se è superiore a Max + 9 e. 9.4 È autorizzata l utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare soltanto per l indicazione delle cifre decimali. I dispositivi indicatori annessi possono essere utilizzati soltanto provvisoriamente e l operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento. 9.5 Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni primarie. 10 Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, incancellabile e permanente. 11 Livellamento All occorrenza, gli strumenti per pesare devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibili per consentire la corretta posizione dello strumento per pesare. 12 Azzeramento Gli strumenti per pesare possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione. 9 RS 941.202 14

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 13 Dispositivi di tara e di prefissazione della tara Gli strumenti per pesare possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto. 14 Esigenze supplementari per strumenti per pesare per la vendita diretta al pubblico, con portata massima pari o inferiore a 100 kg 14.1 Gli strumenti per pesare per la vendita diretta al pubblico devono fornire al cliente in modo chiaro tutte le informazioni fondamentali sull operazione di pesatura e, nel caso di strumenti per pesare indicatori di prezzo, anche quelle sul calcolo dell importo da pagare per il prodotto che intende acquistare. 14.2 L importo da pagare, se indicato, deve essere corretto. 14.3 Gli strumenti per pesare calcolatori di prezzo devono indicare i dati fondamentali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente. 14.4 Gli strumenti per pesare calcolatori di prezzo possono svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo dell importo da pagare purché tutte le indicazioni relative a tutte le transazioni vengano stampate in modo chiaro, inequivocabile e adeguatamente riprodotte sullo scontrino o talloncino destinato al cliente. 14.5 Gli strumenti per pesare non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano causare difficoltà d interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni. 14.6 Gli strumenti per pesare devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi. 14.7 Non sono ammessi né dispositivi indicatori ausiliari né dispositivi di estensione dell indicazione. 14.8 I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono un utilizzazione fraudolenta. 14.9 Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano le esigenze dei numeri 14.1 14.8, devono recare la dicitura indelebile «da non usarsi per la vendita diretta al pubblico» in prossimità della visualizzazione. 15 Strumenti per pesare etichettatori di prezzo Gli strumenti per pesare etichettatori di prezzo devono soddisfare le esigenze degli strumenti per pesare indicatori di prezzo per la vendita diretta al pubblico, se ed in quanto applicabili allo strumento in questione. La stampa al di sotto della portata minima non deve essere possibile. 15

Commercio Allegato 2 (art. 7 cpv. 2) Norme armonizzate per strumenti per pesare a funzionamento non automatico Norma europea EN 45501:1992 10 Aspetti metrologici di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 10 Le norme menzionate possono essere ottenute preso l Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 16

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Allegato 3 (art. 8) Procedure di valutazione della conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 1 Esame del tipo 1.1 L esame del tipo è la procedura mediante cui un organismo di valutazione della conformità accerta e certifica che uno strumento per pesare, rappresentativo della produzione prevista (esemplare tipo), soddisfa le disposizioni della presente ordinanza. 1.2 La domanda di esame del tipo deve essere inoltrata dal fabbricante, o dal suo mandatario domiciliato in Svizzera, presso un solo organismo di valutazione della conformità. La domanda deve contenere: il nome e l indirizzo del richiedente e, qualora la domanda venga inoltrata dal mandatario, anche il nome e l indirizzo di quest ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo di valutazione della conformità; la documentazione tecnica descritta al numero 6. Il richiedente pone a disposizione dell organismo di valutazione della conformità un esemplare tipo dello strumento per pesare. 1.3 L organismo di valutazione della conformità: 1.3.1 esamina la documentazione della progettazione e verifica se l esemplare tipo è stato fabbricato conformemente alla documentazione; 1.3.2 concorda con il richiedente il luogo per l effettuazione degli esami e/o delle prove; 1.3.3 effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano le esigenze fondamentali nel caso in cui le norme non siano state applicate; 1.3.4 effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le norme definite all articolo 7 capoverso 2, queste ultime siano state realmente applicate e lo siano state in conformità alle esigenze fondamentali; 1.4 se l esemplare tipo soddisfa le disposizioni della presente ordinanza, l organismo di valutazione della conformità rilascia al richiedente un certificato di approvazione del tipo. In detto certificato sono indicati l esito dell esame, le eventuali condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per l identificazione dello strumento per pesare approvato e, se necessario, una descrizione del suo funzionamento. Devono essere allegati al certificato di approvazione del tipo tutti gli elementi tecnici pertinenti, quali ad esempio disegni e schemi. 17

Commercio Il periodo di validità del certificato di approvazione del tipo è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno. In caso di mutamenti fondamentali nella progettazione dello strumento per pesare, ad esempio in seguito all applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato può essere limitata a due anni o prorogata di tre; 1.5 ogni organismo di valutazione della conformità mette periodicamente a disposizione di tutti gli Stati con i quali la Confederazione Svizzera a concluso in accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Stati contraenti) l elenco: delle domande di esame del tipo ricevute; dei certificati di approvazione del tipo rilasciati; delle domande di certificato di approvazione del tipo respinte; dei supplementi e delle modifiche riguardanti certificati già rilasciati. Inoltre, ogni organismo di valutazione della conformità informa immediatamente tutti gli Stati contraenti in caso di revoca di un approvazione del tipo. Ogni Stato contraente mette tali informazioni a disposizione degli organismi di valutazione della conformità da esso designati; 1.6 gli altri organismi di valutazione della conformità possono chiedere una copia dei certificati e dei loro allegati; 1.7 il richiedente comunica ogni modifica dell esemplare tipo approvato all organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato il certificato di approvazione del tipo. Le modifiche dell esemplare tipo approvato devono a loro volta essere approvate dall organismo di valutazione della conformità, se tali modifiche sono suscettibili di compromettere la conformità dello strumento per pesare alle esigenze fondamentali della presente ordinanza o di avere ripercussioni sulle condizioni di utilizzazione prescritte. L approvazione complementare è rilasciata sotto forma di supplemento al certificato originario di approvazione del tipo. 2 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità della produzione 2.1 La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità della produzione è la procedura con la quale il fabbricante dichiara che gli strumenti per pesare in questione sono conformi all esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo ai sensi del numero 1, sempre che vi sia stato un tale esame, e che soddisfano le disposizioni della presente ordinanza. Il fabbricante, o il suo mandatario, appone su ogni strumento per pesare il marchio di conformità nonché le iscrizioni previste all allegato 5 e redige una dichiarazione scritta di conformità. 18

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Il marchio di conformità è accompagnato dal numero d identificazione dell organismo di valutazione della conformità responsabile della sorveglianza ai sensi del numero 2.4. 2.2 Il fabbricante installa un adeguato sistema di garanzia della qualità conformemente al numero 2.3 e sottostà alla sorveglianza secondo il numero 2.4. 2.3 Sistema di garanzia della qualità 2.3.1 Il fabbricante presenta a un organismo di valutazione della conformità una domanda di approvazione del proprio sistema di garanzia della qualità. La domanda deve contenere: la promessa di rispettare gli obblighi derivanti dall approvazione di detto sistema; la promessa di continuare a sviluppare il sistema di garanzia della qualità al fine di garantirne l adeguatezza e l efficienza. Il fabbricante mette a disposizione dell organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni necessarie, in particolare la documentazione sul sistema di garanzia della qualità e la documentazione tecnica sullo strumento per pesare. 2.3.2 Il sistema di garanzia della qualità deve garantire la conformità degli strumenti per pesare all esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza. Ogni elemento, esigenza e disposizione adottato dal fabbricante deve essere documentato in modo sistematico, ordinato e per scritto sotto forma di procedure, metodi e istruzioni. Tale documentazione sul sistema di garanzia della qualità deve consentire una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e delle registrazioni riguardanti la garanzia della qualità. Detta documentazione deve contenere, in particolare, un adeguata descrizione: degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell impresa per quanto concerne la qualità del prodotto; del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità e dei provvedimenti eseguiti sistematicamente; degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza; degli strumenti atti a controllare l ottenimento della qualità richiesta del prodotto nonché dell efficacia del sistema di garanzia della qualità. 2.3.3 L organismo di valutazione di conformità esamina e valuta il sistema di garanzia della qualità al fine di determinare se adempie le esigenze di cui al numero 2.3.2. Presume conformi alle suddette esigenze i sistemi di garanzia della qualità nei quali sono state applicate le corrispondenti norme armonizzate. 19

Commercio L organismo di valutazione della conformità notifica la propria decisione al fabbricante e informa in merito gli altri organismi di valutazione della conformità. La notifica al fabbricante deve contenere le conclusioni dell esame e, in caso di rifiuto, la motivazione della decisione. 2.3.4 Il fabbricante, o il suo mandatario, informa l organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di garanzia della qualità su ogni aggiornamento di tale sistema in relazione con cambiamenti conseguenti, per esempio, a nuove tecnologie e a nuove concezioni della qualità. 2.3.5 Se revoca l approvazione di un sistema di garanzia della qualità, l organismo di valutazione della conformità ne informa gli altri organismi di valutazione della conformità. 2.4 Sorveglianza 2.4.1 La sorveglianza ha lo scopo di accertare che il fabbricante assolve nel dovuto modo gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità approvato. 2.4.2 Il fabbricante deve permettere all organismo di valutazione della conformità di accedere, a fini ispettivi, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento. Deve inoltre fornirgli tutte le informazioni necessarie, in particolare: la documentazione sul sistema di garanzia della qualità; la documentazione tecnica ai sensi del numero 6; i verbali relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di ispezione, i dati relativi alle prove e alla taratura, i rapporti relativi alla qualificazione del personale interessato. L organismo di valutazione della conformità procede a verifiche ispettive periodiche per accertarsi che il fabbricante mantiene in efficienza e applica il sistema di garanzia della qualità; rilascia al fabbricante un rapporto sulla verifica ispettiva. L organismo di valutazione della conformità può inoltre procedere a ispezioni improvvise presso il fabbricante. In occasione di tali ispezioni, può effettuare controlli completi o parziali. Rilascia al fabbricante un rapporto sull ispezione e, se del caso, un rapporto sulla verifica ispettiva. 2.4.3 L organismo di valutazione della conformità controlla che il fabbricante continui a sviluppare il sistema di garanzia della qualità approvato e lo mantenga in efficienza. 3 Verifica del prodotto 3.1 La verifica del prodotto costituisce la procedura con la quale il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato in Svizzera, garantisce e dichiara che gli strumenti per pesare esaminati secondo il numero 3.3 sono conformi all esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo, sempre che vi sia stato un tale esame, e che soddisfano le esigenze della presente ordinanza. 20

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 3.2 Il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato in Svizzera, prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli strumenti per pesare all esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo, sempre che vi sia stato un tale esame, e alle esigenze della presente ordinanza. Il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato in Svizzera, appone il marchio di conformità su ogni strumento per pesare e redige una dichiarazione scritta di conformità. 3.3 L organismo di valutazione della conformità effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto alle esigenze della presente ordinanza, con controllo e prova di ogni strumento per pesare, come specificato al numero 3.5. 3.4 Per quanto riguarda gli strumenti per pesare non sottoposti all approvazione del tipo, la documentazione tecnica ai sensi del numero 6, se richiesta, deve essere messa a disposizione dell organismo di valutazione della conformità. 3.5 Verifica per controllo e prova di ciascuno strumento per pesare 3.5.1 Ciascuno strumento per pesare è esaminato singolarmente e sottoposto a prove adeguate, definite nelle norme di cui all articolo 7 capoverso 2, o a prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità all esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo, sempre che vi sia stato un tale esame, e alle esigenze della presente ordinanza. 3.5.2 L organismo di valutazione della conformità appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento per pesare di cui ha accertato la conformità alle esigenze e rilascia un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. 3.5.3 Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell organismo di valutazione della conformità. 4 Verifica dell esemplare unico 4.1 La verifica dell esemplare unico è la procedura con la quale il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato in Svizzera, garantisce e dichiara che lo strumento per pesare in questione, che in generale è costruito per un applicazione specifica e dotato del certificato ai sensi del numero 4.2, è conforme alle esigenze della presente ordinanza. Il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato in Svizzera, appone il marchio di conformità sullo strumento per pesare e redige una dichiarazione scritta di conformità. 4.2 L organismo di valutazione della conformità esamina lo strumento per pesare e lo sottopone alle prove definite nelle norme di cui all articolo 7 capoverso 2, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle sigenze della presente ordinanza. L organismo di valutazione della conformità appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento per pesare di cui ha accertato la conformità alle esigenze e rilascia un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. 21

Commercio 4.3 La documentazione tecnica ai sensi del numero 6 serve a valutare la conformità dello strumento per pesare alle esigenze della presente ordinanza e a illustrare il progetto, la fabbricazione e il funzionamento di tale strumento. Deve essere messa a disposizione dell organismo di valutazione della conformità. 4.4 Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell organismo di valutazione della conformità. 5 Disposizioni comuni 5.1 La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione, la verifica del prodotto e la verifica dell esemplare unico devono, in linea di principio, essere effettuate nel luogo di utilizzazione dello strumento per pesare. Possono essere effettuate nello stabilimento del fabbricante o in un altro luogo, a condizione che il trasporto dello strumento per pesare e la sua messa in servizio nel luogo di utilizzazione non richiedano prima lo smontaggio e poi il relativo riassemblaggio oppure altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulla precisione d indicazione dello strumento per pesare, e a condizione che si consideri il valore dell accelerazione di gravità nel luogo della messa in servizio oppure che la precisione d indicazione dello strumento per pesare non sia sensibile alle variazioni dell accelerazione di gravità. 5.2 Se la precisione di misurazione dello strumento per pesare è sensibile alle variazioni dell accelerazione di gravità, le procedure di cui al numero 5.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende gli esami e le prove i cui risultati dipendono dall accelerazione di gravità, mentre la prima fase comprende gli altri esami e le altre prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito zone di gravità sul proprio territorio, l espressione «nel luogo di utilizzazione dello strumento per pesare» può essere intesa come «nella zona di utilizzazione dello strumento per pesare». 5.3.1 Se il fabbricante opta per l esecuzione in due fasi e se queste due fasi sono espletate da organismi di valutazione della conformità differenti, lo strumento che ha superato la prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell organismo di valutazione della conformità che ha partecipato a questa fase. 5.3.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno strumento per pesare, un attestato scritto di conformità contenente i dati necessari all identificazione dello strumento per pesare e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati. La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti. 22

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 941.213 Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità di entrambi gli organismi di valutazione della conformità. 5.3.3 Il fabbricante che nella prima fase ha scelto la procedura della dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione, nella seconda fase può sia seguire questa stessa procedura sia decidere di ricorrere alla procedura della verifica del prodotto. 5.3.4 Il marchio di conformità deve essere apposto sullo strumento per pesare al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell organismo di valutazione della conformità che ha partecipato a tale fase. 6 Documentazione tecnica 6.1 La documentazione tecnica sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve permettere di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutare la sua conformità alle esigenze della presente ordinanza. 6.2 Tale documentazione contiene, per quanto utile ai fini della valutazione: una descrizione generale dell esemplare tipo; disegni e schizzi della progettazione e della fabbricazione, schemi dei componenti, delle varie unità, dei circuiti, e di altri componenti importanti; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto specificato più sopra e del funzionamento dello strumento per pesare; un elenco delle norme di cui all articolo 7 capoverso 2 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali qualora le norme di cui all articolo 7 capoverso 2 non siano state applicate; i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami; i rapporti delle prove effettuate; i certificati d approvazione del tipo e i corrispondenti risultati delle prove per strumenti per pesare contenenti elementi identici a quelli del progetto. 23