LOCAZIONE (NOLEGGIO) SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI «PICCOLI O LEGGERI» * di Maurizio PIRAINO

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LOCAZIONE (NOLEGGIO) SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI «PICCOLI O LEGGERI» * di Maurizio PIRAINO Il comma 4 dell art. 84 del Nuovo Codice della Strada prevede alla lettera a) che «possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate». Di conseguenza, non sarà ammessa in nessun caso la locazione senza conducente dei veicoli destinati al trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate 1. Si evidenzia che i veicoli destinati al trasporto di cose in conto proprio la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate possono essere adibiti a locazione senza conducente solamente se risultino immatricolati ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, secondo il quale: «L esercizio dell attività di noleggio senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia». Ai sensi dell art. 84, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, infatti, la carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base della predetta denuncia di inizio attività (DIA) e reca l indicazione dell «uso di terzi da locare senza conducente». Il comma 7 del citato art. 84 sanziona «Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso»: a tale violazione a norma del successivo comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. È opportuno precisare che per i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 tonnellate che vengano adibiti al trasporto di cose in conto proprio (e non anche al trasporto per conto di terzi) è comunque ammessa la loro cessione temporanea a titolo di «comodato» ad altro soggetto diverso da quello intestatario della relativa carta di circolazione (che reca l immatricolazione ad «uso proprio»), fermo restando che ai sensi dell art. 196/1 comma del Nuovo Codice della Strada in caso di violazioni alle norme contenute in tale codice è chiamato a risponderne in solido con l autore delle stesse (se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà) il solo proprietario del veicolo (ovvero, in sua vece, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio, l utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e, nelle ipotesi previste dall art. 84 del Nuovo Codice della Strada, il locatario in caso di locazione senza conducente) se trattasi di persona diversa dal conducente e in nessun caso il comodatario 2. 1 2 Del resto l art. 31, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298, che fornisce la definizione di trasporto di cose in conto proprio, tra le varie condizioni che devono concorrere affinché un trasporto di merci possa considerarsi effettuato in conto proprio, alla lettera a) (così come sostituita dapprima dall art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, ed infine dall art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), richiede che: «il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti». Ai sensi del citato art. 196/1 comma (principio di solidarietà): «Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di

Per quanto concerne, invece, la possibilità di adibire al trasporto di cose per conto di terzi i veicoli la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate che vengano acquisiti in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni: a) qualora il veicolo «piccolo o leggero» abbia una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate la disciplina della locazione (noleggio) senza conducente segue quella prevista dall art. 84, comma 4, lett. a), del Nuovo Codice della Strada sopra richiamata (come avviene per i veicoli destinati al trasporto di cose in conto proprio la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate). Infatti, ai sensi dell art. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 2000, n. 395, approvato con D.M. 28 aprile 2005, n. 161, le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente medianti tali autoveicoli effettuano l iscrizione nell Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell onorabilità, senza ulteriori e particolari obblighi ai fini dell esecuzione dell attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale; b) viceversa qualora il veicolo «piccolo o leggero» abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (e, comunque, non superiore a 6 tonnellate), la disciplina della locazione (noleggio) senza conducente resta identica a quella dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate (per i quali prima dell abolizione del sistema autorizzativo nel settore dell autotrasporto nazionale di merci per conto di terzi avvenuto dal 1 luglio 2001 per effetto dell entrata in vigore dell art. 22/1 comma del decreto legislativo 21/12/2000, n. 395 venivano rilasciate le specifiche autorizzazioni al trasporto nazionale di merci su strada per conto di terzi) e, pertanto, riconducibile al comma 3 dell art. 84 del Nuovo Codice della Strada. Quindi in quest ultima ipotesi sarà necessario che sia l impresa locatrice che quella locataria risultino (entrambe) regolarmente iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (e che abbiano almeno un autoveicolo in loro disponibilità, come precisato dal Comitato centrale per l Albo con la circolare n. 1/2009/CC del 1 aprile 2009) ed il veicolo con massa superiore a 1,5 tonnellate sia immatricolato per «uso di terzi» a nome dell impresa locatrice. In altri termini: un impresa iscritta all Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi potrà prendere in locazione senza conducente un veicolo avente le predette caratteristiche ponderali (e, cioè, con una massa superiore a 1,5 tonnellate anche se comunque non superiore a 6 tonnellate) per effettuare trasporti nazionali di merci per conto di terzi solamente da un altra impresa italiana che risulti anch essa iscritta nell Albo degli autotrasportatori. In definitiva, l impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi in questione non potrà prendere in locazione tale veicolo da un soggetto diverso da quello appena indicato (e, cioè, che non sia un altra impresa iscritta nell Albo degli autotrasportatori), anche se questo dovesse risultare a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 481/2001, considerato che nella circostanza verrebbe meno l elemento essenziale prescritto dall art. 84/3 comma del Nuovo Codice della Strada, secondo il quale il veicolo acquisito in disponibilità mediante contratto di locazione deve risultare «in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni» (l impresa che esercita l attività di noleggio di veicoli senza conducente, invece, non è iscritta all Albo degli autotrasportatori e, conseguentemente, il veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate da questa preso in locazione senza riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione».

conducente non potrà essere adibito al trasporto di cose per conto di terzi anche se l impresa locataria risultasse iscritta all Albo degli autotrasportatori). Infatti, per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al comma 227 dell art. 2, ha previsto la nuova disciplina per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi a decorrere dal 1 gennaio 2008 da parte delle imprese che hanno dimostrato il possesso dei tre requisiti per l'accesso alla professione (ossia: onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale), conseguendo l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori ed intendano esercitare con gli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate adibiti ad «uso di terzi», sono state poste limitazioni all immatricolazione di tali autoveicoli. Se così non fosse e si ammettesse così la locazione (noleggio) senza conducente di un veicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (e, comunque, non superiore a 6 tonnellate) tra un impresa non iscritta all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (come nell ipotesi di un soggetto che eserciti l attività di noleggio di veicoli senza conducente sulla base della semplice denuncia di inizio attività ex art. 1 del D.P.R. n. 481/2001) ed un impresa iscritta nel predetto Albo per adibirlo al trasporto di cose per conto di terzi, si avrebbe una evidente forma di elusione della normativa attualmente in vigore in materia di accesso al mercato dell autotrasporto di cose per conto di terzi, che dall 1/1/2008 richiede anche da parte di queste ultime imprese la dimostrazione del possesso di tutti e tre i requisiti per l accesso alla professione (non solamente, dunque, il possesso del requisito dell onorabilità come nell ipotesi in cui un impresa eserciti la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante veicoli «piccoli o leggeri» che abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate ed ai sensi dell art. 1 del D.M. n. 161/2005 la sua iscrizione nell Albo degli autotrasportatori sia subordinata alla dimostrazione del solo requisito dell onorabilità bensì anche dei restanti due requisiti, ovvero della capacità finanziaria e della idoneità professionale). In particolare, risulterebbe palesemente eluso il requisito della capacità finanziaria di cui all art. 6 del decreto legislativo n. 395/2000, secondo il quale (comma 1) lo stesso «è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all attività di trasportatore su strada; b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare» 3. Ricapitolando, dal quadro normativo appena delineato, in Italia la situazione è la seguente: i veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, possono essere destinati alla locazione senza conducente ed il loro utilizzo è consentito sia alle imprese che effettuano trasporti di cose in conto proprio che alle imprese iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori che effettuano trasporti di cose per conto di terzi, fermo restando che gli stessi devono risultare immatricolati ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 19/12/2001, n. 481; 3 Per ogni ulteriore ed utile approfondimento al riguardo, si rinvia alla consultazione della circolare n. 1/2008/APC del 29 gennaio 2008 (prot. n. 8390/23.14.01) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché della successiva circolare n. 5/2008 dell 8 agosto 2008 (prot. n. 0065906/23.14.01), con cui il medesimo Dicastero, a seguito di numerosi quesiti pervenuti relativamente all art. 2, comma 227, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), per l accesso al mercato dell autotrasporto di cose in conto di terzi, ha fornito ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla precedente circolare n. 1/2008 del 29/1/2008.

i veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e, comunque, non superiore a 6 tonnellate, possono essere destinati alla locazione senza conducente ed il loro utilizzo è consentito: alle imprese che effettuano trasporti di cose in conto proprio, fermo restando che gli stessi devono risultare immatricolati ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 481/2001; alle imprese iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori che effettuano trasporti di cose per conto di terzi, fermo restando che in questa ipotesi gli stessi devono essere presi in locazione da un altra impresa italiana iscritta nel predetto Albo degli autotrasportatori (e non da un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 19/12/2001, n. 481) e devono così risultare immatricolati ad «uso di terzi» a nome di quest ultima impresa (locatrice); i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 tonnellate, possono essere destinati alla locazione senza conducente ma il loro utilizzo è però consentito alle sole imprese iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori che effettuano trasporti di cose per conto di terzi (e non anche alle imprese che effettuano trasporti di cose in conto proprio) e devono risultare immatricolati ad «uso di terzi» a nome dell impresa locatrice iscritta nel predetto Albo al pari dell impresa locataria. Per completezza di informazione, si segnala che ai sensi dell art. 5, comma 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, rubricato «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2010, n. 25: «Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009». Con la circolare n. 3/2010 del 23 luglio 2010 (prot. n. 63076), avente per oggetto: «Decreto di proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ha comunicato quanto segue: «Come è noto, con la disposizione in oggetto è stato dato mandato al Governo di provvedere ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Al riguardo, si comunica che, con DM prot. 520 in data 22 luglio 2010, in corso di pubblicazione ed allegato ad ogni buon fine in copia, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'adeguamento al 4 dicembre 2011 di detto termine. Pertanto le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, ai sensi, dell'articolo 1, commi 2 e 3, del DM 198/1991, esercenti con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, nonché quelle esercenti con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo pozzi neri; dovranno dimostrare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale entro la data del 4 dicembre 2011. Quanto sopra rende possibile, per tali tipologie di imprese, la continuazione dell'attività nelle more della completa entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 1071 del 21 ottobre 2009 ovvero dell'emanazione delle norme del diritto interno che esercitano le facoltà previste dallo stesso Regolamento in ordine sia all'attuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, sia ad eventuali esenzioni». Con il D.M. prot. n. 520 del 22 luglio 2010 è stato così disposto che: «All articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modifiche, le parole: «entro sessanta mesi dall entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 4 dicembre 2011"». In particolare, il citato art. 5, comma 2, del D.M. n. 161/2005, rubricato: «Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale», prevede ora che: «Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 4, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento [e, cioè, entro il 16 agosto 2005, considerato che il D.M. n. 161/2005 è stato pubblicato nella G.U. n. 189 del 16/8/2005 e, ai sensi dell art. 21, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 17 agosto 2005 n.d.r.], con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5 [onorabilità n.d.r.], 6 [capacità finanziaria n.d.r.] e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 [idoneità professionale n.d.r.] entro il 4 dicembre 2011 [anziché «entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento» e, cioè, entro il 17 agosto 2010 così come era stato previsto prima che detto termine venisse prorogato al 4/12/2011 dal D.M. n. 520 del 22/7/2010 n.d.r.]. * Ispettore Capo della Polizia Stradale 4 Ai sensi dell art. 1, commi 2 e 3, del citato D.M. n. 198/1991: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria». «Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri». Le disposizioni del D.M. n. 198/1991 hanno continuato a trovare applicazione fino all entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 395/2000, approvato con D.M. n. 161/2005, che è entrato in vigore il 17/8/2005 (art. 22, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 395/2000, comma aggiunto dall art. 21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478).