Al via la rottamazione delle cartelle (Art. 6 DL n. 193 del pubblicato in G.U. n. 249 del )

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Transcript:

Ai gentili clienti Loro sedi Al via la rottamazione delle cartelle (Art. 6 DL n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016) In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016) collegato alla manovra finanziaria, contenete le disposizioni relative all abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure. Tra le varie disposizioni del decreto (entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione) si segnala, in particolare, la possibilità di rottamare le cartelle di Equitalia, con abbattimento degli importi relativi ad interessi di mora e sanzioni. Sono interessati dalla procedura tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all importazione. Gli interessati potranno presentare istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto (24.10.2016), in questo caso potranno beneficiare: i) della sospensione delle azioni esecutive (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; ii) del pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018. Per quanto riguarda le rateazioni di cartelle in corso si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e interessi pagati. La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano pendenti giudizi, anche se in tal caso viene richiesta la rinuncia al procedimento. La rottamazione, infine, può riguardare anche le multe stradali, ma in questo caso il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora. N. 295 Premessa Con il DL n.193 del 22.10.2016 il legislatore ha introdotto una procedura per la rottamazione delle cartelle di pagamento. La procedura, attivabile sin dallo scorso 24.10.2016 (data di entrata in vigore del decreto), consente di eliminare sanzioni ed interessi di mora, nonché di versare gli importi contestati in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018. Per accedere alla procedura di rottamazione gli interessati dovranno procedere, entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto (quindi fino al 23.01.2017), alla presentazione dell istanza, che comporterà, peraltro, il blocco di ogni azione esecutiva. Sarà la stessa Equitalia a comunicare l importo da versare entro 180 giorni dall entrata in vigore del decreto (24.04.2017). Con la presente trattazione forniamo un primo commento alla disciplina della procedura di rottamazione, rappresentando da subito che le modalità operative per la sua attivazione saranno rese note da Equitalia entro il prossimo 08.11.2016. IMPORTANTE: Si ricorda che entro 60 giorni dalla emanazione il decreto dovrà essere oggetto di conversione in legge. In caso contrario, perde retroattivamente efficacia.

Caratteristiche Secondo quanto previsto dal comma 1 dell articolo 6 DL n. 193/2016, i carichi inclusi in ruoli affidati all agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e sanzioni. La definizione, quindi, presuppone l integrale pagamento delle seguenti componenti: somme a titolo di capitale e interessi; aggi maturati a favore dell agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento). OGGETTO DELLA PROCEDURA Somme da versare: Capitale e interessi Aggi maturati a favore dell agente della riscossione e rimborsi spese Somme espunte dal carico: Interessi di mora Sanzioni e somme aggiuntive Ambito di applicazione Con riferimento all ambito soggettivo di applicazione, il decreto non prevede particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Qualora l interessato abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura presuppone la rinuncia. Ambito soggettivo di applicazione Si applica a tutti i soggetti. Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento. Con riferimento all ambito oggettivo di applicazione dell istituto, invece, il legislatore ha fornito maggiori disposizioni. Sono interessati dalla procedura, infatti, i carichi inclusi in ruoli affidati all agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Sono esclusi dalla i carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi: CARICHI ESCLUSI IVA all importazione Recupero aiuti di Stato Condanne della Corte dei Conti Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada IMPORTANTE: Con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada viene in ogni caso consentito l accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora Di conseguenza, l ambito di applicazione dell istituto può essere riassunto nei seguenti termini: SCHEMA RIEPILOGATIVO Ambito soggettivo Si applica a tutti i soggetti Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento. Ambito oggettivo Ruoli ammessi Affidati all agente dal 2000 al 2015 Esclusioni IVA all importazione Recupero aiuti di Stato Condanne della Corte dei Conti Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Procedura Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (23.01.2017), apposita dichiarazione (con le modalità che lo stesso agente della riscossione renderà note). In tale dichiarazione il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (24.04.2017), l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Con riferimento all importo delle rate viene stabilito che ciascuna delle prime due rate saranno pari ad 1/3 del totale, mentre la terza e la quarta saranno pari ad 1/6 ciascuna del totale. La scadenza della terza rata, inoltre, non può andare oltre il 15.12.2017, mentre la scadenza della quarta rata non può cadere oltre il 15.03.2018. Si segnala che tale istituto rappresenta un eccezione alla disciplina della rateazione prevista dall articolo 19 del DPR n. 602/73. La relativa disciplina, quindi, non si applica alla fattispecie in esame. In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell importo totale o della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa, oppure mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare, oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione. LA PROCEDURA In sintesi: Presentazione istanza Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e consente la sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti dell interessato Scadenza termine: entro il prossimo 23.01.2017 Comunicazione Equitalia Vengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze, con termine massimo di pagamento dell ultima rata al 15.03.2018 Scadenza termine: entro il prossimo 24.04.2017 Pagamento Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall agente per la riscossione o pagamento allo sportello

Scadenza termine: entro il prossimo 15.03.2018 A seguito del pagamento delle somme indicate dalla comunicazione di Equitalia, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Secondo quanto previsto dal DL n. 193/2016, la possibilità di definire i carichi può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016. In questo caso viene stabilito che: ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed aggio, per beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi. Si presume che in questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di rateazione) l avvenuto pagamento dell integralità del carico. SCHEMA RIEPILOGATIVO Cordiali saluti. Csa International Consulting S.r.l. (Antonella Tarsia Morisco) Milano, 26 ottobre 2016