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Transcript:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 07/03/2018 Nr. Prot. 1444 Affissa all'albo Pretorio il 07/03/2018 Allegati presenti DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 Nr. Progr. Data 8 15/01/2018 Seduta NR. Cod. Ente: 1 CO-36025/R L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 12:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome PALADINI MAURIZIO PRATI MARCO GUALMINI ANTONELLA Carica PRESIDENTE VICESINDACO ASSESSORE Presente S N S Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1 Assenti giustificati i signori: PRATI MARCO Assenti non giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO REGGENTE, VITALE ROBERTA. In qualità di SINDACO il Sig. PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 LA GIUNTA COMUNALE VISTI l art. 3, comma 5 della Legge 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, così come modificato prima dall art. 10, comma 18 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e poi così sostituito dal comma 1 dell art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448; l art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993; l art. 11 comma 10 della Legge Finanziaria 27.12.1997 n. 449 che consentiva agli Enti Locali, a decorrere dall 1.1.1998, di aumentare le tariffe dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sino ad un massimo del 20%; l art. 30 comma 11 della Legge Finanziaria n. 488 del 23.12.1999 che introduceva la facoltà all ente locale di estendere l aumento della tariffa e dei diritti fino ad un massimo del 50% (già comprensivo del 20%) a decorrere dall 1.1.2000 per le superfici superiori al mq con arrotondamento al ½ mq. delle frazioni; D.P.C.M. 16/01/2001 che modifica l art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con arrotondamento al ½ mq. delle frazioni; VISTA la propria delibera nr. 16 in data 16.02.2017 con la quale si confermavano le tariffe di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che erano in vigore nell anno 2016; RITENUTO di confermare, per l anno 2018, dette tariffe; RICHIAMATO il D.M. 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali; VISTO il parere favorevole del Responsabile del 1 Settore - Ufficio Tributi, circa la regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell art. 49 del citato T.U.E.L. e ss.mm. e ii.; Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge: D E L I B E R A 1)- di confermare, per l anno 2018, le tariffe relative alla disciplina dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell anno precedente ed in particolare: - Art. Pubblicità ordinaria 1-1

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffe dell'imposta sono così stabilite: a)- fino ad 1 mq. di superficie e per anno solare Euro 13,56 b)- per superfici superiori, al mq. per anno solare Euro 17,04 2- Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3- Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. 4- Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento. - Art. 2 - Pubblicità effettuata con veicoli Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria dall'art. 1, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 1, comma 4. 2 L imposta non e invece dovuta per l indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell indirizzo dell impresa che effettua l attività di trasporto anche per conto di terzi limitatamente alla sola superficie occupata da tali indicazioni come stabilito dall art. 5 bis del Decreto Legislativo 28.12.2001, nr. 452, convertito in Legge nr. 16/2002. 2

3 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 4- Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a)- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg Euro 111,55 b)- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg Euro 74,37 c)- per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie Euro 37,18 Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata. 5- Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Per gli autoveicoli utilizzati da imprese di trasporto resta invece valida l esenzione introdotta dall art. 5 bis del Decreto Legislativo nr. 452/2001 indicata nel presente articolo al comma 2. 6 - E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. - Art. 3 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, nelle seguenti misure: a)- fino ad 1 mq. di superficie e per anno solare Euro 39,66 3

b)- per superfici superiori, al mq. per anno solare Euro 49,57 2 - Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3 - Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4 - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici, o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione nella misura di...euro 3,10 5 - Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. - Art. 4 - Pubblicità varia Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall' art. 1, comma 1. 2 - Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura di... Euro 74,37 3 - Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. 4

4 - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura di... Euro 3,10 5 - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e di... Euro 9.30 La tariffa dell'imposta e' ridotta alla metà: - Art. 5 - Riduzione dell'imposta - a)- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - b)- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - c)- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. - Art. 6 - Esenzioni dall'imposta Sono esenti dall imposta le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistingono la sede ove si volge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. ai sensi del comma 1, lettera c, dell art. 10, della legge 28.12.2001, nr. 448. 2 Sono, inoltre, esenti dall'imposta: - a) - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non 5

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. - b) - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. - c) - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; - d) - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; - e)- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; - f)- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 2; - g)- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; - h)- le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; - i)- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. - Art. 7 - Diritto sulle pubbliche affissioni Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. 2- La misura del diritto sulle pubbliche affissioni 6

per ciascun foglio di dimensione cm. 70 X 100 e comunque entro il mq. per i periodi di seguito indicati e' la seguente: per i primi 10 giorni...... Euro 1,24 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione... Euro 0,37 per ciascun foglio di dimensioni superiore al mq. : per i primi 10 giorni......euro 1,54 \mq. per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione...euro 0,46 \mq. 3 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto maggiorato del 50 per cento. di cui al comma 2 e' 4 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento. 5 - Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 6 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 15.11.93 nr. 507; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo. - Art. 8 - Riduzioni del diritto La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà: a)- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 9; b)- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c)- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d)- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e)- per gli annunci mortuari. 7

2 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta del 30%: a)- per le affissioni effettuate direttamente da chi richiede il servizio negli appositi spazi consentiti e previa apposita richiesta all Ufficio Tributi. - Art. 9 - Esenzioni dal diritto Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a)- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b)- i manifesti delle autorità militari relativi alle chiamata e ai richiami alle armi; iscrizioni nelle liste di leva, alla c)- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d)- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e)- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f)- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge: g)- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 2)- di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000. 8

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to PALADINI MAURIZIO IL SEGRETARIO REGGENTE F.to VITALE ROBERTA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio om line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal 07/03/2018 al 22/03/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. Montefiorino, lì 07/03/2018 IL SEGRETARIO REGGENTE F.to MOSCHETTA MARILIA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì 07/03/2018 IL SEGRETARIO REGGENTE MOSCHETTA MARILIA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio A T T E S T A che la presente deliberazione: - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000; - E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari in data 07/03/2018 (con atto Prot. Nr.1444 ) - E' divenuta esecutiva il 19/03/2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000. Montefiorino, lì DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì IL SEGRETARIO REGGENTE...

COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 15/01/2018 OGGETTO Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 TRIBUTI In ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L.in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 15/01/2018 IL RESPONSABILE F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA UFFICIO RAGIONERIA In ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L., si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 15/01/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA