R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Consiglio di Stato n. 976/2013 del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

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contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

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Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

contro nei confronti di per la riforma

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

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Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione

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Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

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ha pronunciato la presente

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente

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N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

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ha pronunciato la presente

Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

Transcript:

Page 1 of 8 N. 06693/2011REG.PROV.COLL. N. 01189/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Aquila S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro, Giovanni Di Giandomenico e Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Giorgio Fraccastoro in Roma, via dei Due Macelli,66; contro Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola De Pascale, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino, in Roma, alla piazza

Page 2 of 8 Barberini, n.52; per la riforma della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 00110/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise e di Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l.; Viste le memorie difensive proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011, il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Guzzo, Dettori, per l Avvocatura Generale dello Stato, e Di Gioia, per delega dell'avv. Pascale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Aquila s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura aperta per l affidamento del Servizio di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio Regionale del Molise, indetta con il bando dell 11 novembre 2009 e culminata nell aggiudicazione in favore della Aldo Tarricone s.r.l. L appellante Aquila s.r.l. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Page 3 of 8 Resistono la stazione appaltante e la società aggiudicataria. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. All udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta dalla decisione. 2. L appello è infondato. 2.1. Con un primo gruppo di censure la parte appellante deduce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione del mancato possesso dei requisiti necessari per l esecuzione della componente del servizio avente ad oggetto l installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza. L appellante, muovendo dall assunto secondo cui dette attività rientrerebbero nell oggetto dell appalto, censura, in particolare, il mancato possesso,da parte della Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., delle abilitazioni necessarie ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante il regolamento per l installazione degli impianti all interno di edifici, nonché l assenza della figura del direttore tecnico, parimenti indefettibile ai sensi della medesima normativa. Muovendo dalla stessa premessa ricostruttiva, deduce, ancora, la violazione del divieto di subappalto integrata con il non consentito affidamento a una terza ditta (Global Service s.r.l.) proprio delle attività relative all installazione e alla gestione di sistemi di videosorveglianza. I motivi sono infondati in quanto fanno perno sul non corretto assunto della ricomprensione, nell oggetto dell affidamento, delle attività relative alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti

Page 4 of 8 di videosorveglianza. L analisi della disciplina di gara consente di percepire con nettezza che la procedura ha ad oggetto l affidamento del servizio di vigilanza armata, oggetto rispetto al quale le attività concernenti la dotazione impiantistica assumono una caratterizzazione meramente strumentale rimessa all autonomia organizzativa dell impresa. La procedura è, infatti, finalizzata alla stipulazione di un contratto di appalto relativo alla vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza mentre l utilizzo degli impianti di video-sorveglianza afferisce alla dotazione necessaria ai fini dell erogazione della prestazione. In particolare, il bando di gara, alla Sezione II punto 1.5, individua quale oggetto dell appalto il <<servizio di vigilanza armata nelle sedi del Consiglio Regionale>>. Il disciplinare di gara (art. 1) ed il capitolato speciale (art. 1) confermano, dal canto loro, che il servizio messo a gara consiste nella vigilanza armata degli immobili e delle loro aree di pertinenza, mediante personale armato assistito da sistemi di sicurezza. La rilevanza strumentale delle attività relative all installazione ed alla manutenzione degli impianti in parola è arguibile anche dall art. 5 del capitolato speciale, recante <<materiali e attrezzature>>, ove si stabilisce che, al fine di consentire la vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza, che l istituto assicura <<l impiego di strumenti e attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio>>. Viene in tal guisa affermato il dato oggettivo dell esistenza dei sistemi di sicurezza e della necessità che la vigilanza

Page 5 of 8 sia svolta utilizzando gli stessi nell ambito di un appalto che non ha per oggetto l installazione e la manutenzione di questi sistemi. La non correttezza della premessa posta a sostegno del gravame conduce alla confutazione di tutti precipitati sviluppati in sede di articolazione delle singole censure. Quanto ai requisiti di ammissione, il requisito, di cui all art. 4 lett. b), del disciplinare di gara, dell iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio per attività attinente a quella oggetto dell appalto, è soddisfatto dall aggiudicataria in virtù dell all iscrizione con un oggetto sociale comprendente i servizi di vigilanza armata, i servizi di sicurezza in genere e l utilizzo di impianti-video a circuito chiuso, controllati tramite operatori. Detta iscrizione, accompagnata dalla titolarità della licenza prefettizia ex art. 134 del RD n. 773/1931, consente lo svolgimento integrale delle attività oggetto della procedura di affidamento. Del pari, non risulta necessaria, in rapporto all oggetto ora enucleato del contratto, la presenza, nell organizzazione dell impresa appaltatrice, della figura di un direttore tecnico, posto che detta figura è prescritta dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 per l attività di installazione e manutenzione degli impianti non già per la gestione degli stessi ai fini dell erogazione di una diversa prestazione contrattuale. La corretta delimitazione dell oggetto dell affidamento porta, infine, a condividere l affermazione del Primo Giudice secondo cui l acquisto di detti impianti da una società partecipata costituisce semplice fornitura e non subappalto. Si ha, infatti, subappalto quando la ditta

Page 6 of 8 appaltatrice demanda ad altro soggetto l esecuzione di attività rientranti nell appalto stesso, non già quando il soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda. Per le stesse ragioni non viee in rilievo un avvalimento mascherato in spregio alle regole poste ed ai limiti sanciti dall art. 49 del codice dei contratti pubblici 2.2. A confutazione delle ultori censure si deve osservare che: a) il rispetto della clausola contrattuale sul mantenimento dei livelli occupazionali (art. 11 punto 4 del capitolato) afferisce alla fase dell esecuzione del contratto e non a quella, che in questa sede viene in rilievo, della procedura di scelta del contraente, e segnatamente della giustificazione dell offerta; b) la valutazione svolta dalla commissione di gara in ordine ai servizi aggiuntivi offerti dalla ditta controinteressata non risulta affetta da profili di illogicità apprezzabili in sede giurisdizionale; c) è, infine, immune dai dedotti vizi di illogicità e difetto di motivazione la formulazione del giudizio di anomalia, esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, nel corso del quale sono state favorevolmente delibate le plausibili indicazioni fornite dalla controinteressata in merito alla possibilità di realizzare economie capaci di abbattere dei costi del lavoro dipendente mediante le agevolazioni contributive e fiscali di cui essa gode. 3. L appello va, in definitiva, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata. P.Q.M.

Page 7 of 8 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l effetto la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida nella misura di 8,000//00 (ottomila//00) euro, da corrispondere in parti eguali alla Regione Molise ad alla Aldo Taricone Sicireurezza s.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente Francesco Caringella, Consigliere, Estensore Roberto Chieppa, Consigliere Francesca Quadri, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/12/2011

Page 8 of 8 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)