1.1.) Istruzioni operative.

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970806 CONTRIBUTI PRESTAZIONI TEMPORANEE RAGIONERIA E FINANZA 970731 Circolare n. 175 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI soci di cooperative di lavoro art. 24 legge 24.6.1997 n. 196. Norme di tutela previdenziale per i soci di cooperative di lavoro. CONTRIBUTI PRESTAZIONI TEMPORANEE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 31 luglio 1997 Circolare n. 175 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: soci di cooperative di lavoro art. 24 legge 24.6.1997 n. 196. Norme di tutela previdenziale per i soci di cooperative di lavoro. SOMMARIO: soci di cooperative di lavoro. 1) applicabilita' delle norme relative al fondo di garanzia per il T.F.R. 2) assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'art. 24 della legge 24.6.1997 n. 196, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.7.1997 ed entrata in vigore il 19.7.1997, detta disposizioni in materia di tutela previdenziale per i soci lavoratori di cooperative di lavoro delle quali si illustra il contenuto. 1) Contribuzione al Fondo di garanzia per il

trattamento di fine rapporto. Con circolare n. 77 del 5.4.1996, in seguito alle pronunce emesse dalla Corte Costituzionale in tema di inapplicabilita' ai soci lavoratori di cooperative di lavoro dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29.5.1982, n. 297, e' stato disposto il rimborso, a domanda, della contribuzione di finanziamento al citato Fondo di garanzia, versata per i soci di cooperative di lavoro. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge 196/97 viene statuito: - che le norme relative al Fondo di garanzia si applicano anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro; - che conservano efficacia i contributi gia' versati al predetto titolo; - che devono essere restituiti dalle cooperative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i contributi gia' rimborsati. Sulla base di quanto statuito dalla normativa citata si precisa quanto segue. - A decorrere dal 1/7/1997 la contribuzione di finanziamento al predetto Fondo di garanzia, attualmente pari allo 0,20%, e' dovuta anche per i soci lavoratori di cooperative di lavoro; - la contribuzione gia' versata a tale titolo per i suddetti soci resta salva e conserva la propria efficacia; nessuna pretesa deve peraltro essere avanzata nei confronti delle cooperative che non abbiano versato la contribuzione in parola per periodi antecedenti il 1/7/1997; - la contribuzione che sia stata rimborsata secondo la predetta circolare n. 77 del 5.4.1996 deve essere restituita dalle cooperative di lavoro senza aggravio di oneri accessori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196/97 e cioe' entro il 17.10.1997. A tal fine le societa' cooperative di che trattasi dovranno provvedere al versamento in parola a mezzo bollettino di conto corrente relativo alle "riscossioni varie". Detto bollettino dovra' riportare, oltre alla denominazione ed al numero di matricola dell'azienda, anche la seguente causale: "Contrib. Fondo garanzia art. 24 l. 196/97". Le somme riscosse a tale titolo dovranno essere imputate al conto esistente PTO 21/01 "Contributi riscossi con altri sistemi". Al riguardo le Sedi dovranno attivarsi, in relazione a quanto statuito, affinche le societa' cooperative provvedano ad operare in conformita' alle citate disposizioni entro i termini stabiliti fornendo all'occorrenza ogni utile collaborazione agli organismi interessati. Il mancato adempimento contributivo, entro il termine stabilito, comportera' l'irrogazione delle somme aggiuntive per ritardato versamento da computare a decorrere dalla data di scadenza. Tali somme aggiuntive, essendo connesse con la contribuzione sopracitata di esclusiva pertinenza della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, dovranno essere imputate direttamente al conto esistente PTR 24/20. Con l'occasione si precisa che per le cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 30.4.1970, il contributo in questione deve essere calcolato sulle retribuzioni determinate ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 602 stesso e cioe' su quelle prese a base per il calcolo delle contribuzioni "minori". 1.1.) Istruzioni operative.

In relazione a quanto comunicato con il messaggio n. 23216 del 24.4.1996 (all.1) si forniscono le seguenti istruzioni: a) Cooperative ex DPR n. 602/70 e Cooperative della piccola pesca ex lege n. 250/58. A partire dalle denunce relative al periodo di paga "luglio '97", la procedura di calcolo provvedera' a richiedere anche per i soci lavoratori il contributo dello 0,20% dovuto al Fondo di garanzia per il TFR. Eventuali note di rettifica a credito dell'azienda, emesse per il periodo da aprile 1996 a giugno 1997, al titolo di cui sopra, non ancora definite, dovranno essere annullate; ove le stesse abbiano costituito oggetto di rimborso, l'importo relativo al contributo in questione dovra' essere restituito dall'azienda secondo la procedura indicata al punto 1). b) Cooperative diverse da quelle indicate alla lettera a). Le istruzioni riguardanti l'apertura di una separata posizione per i soci lavoratori contrassegnata dal codice di autorizzazione 8F (azienda non soggetta al contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) devono intendersi annullate. Si richiama quanto detto alla precedente lettera a) in relazione alle eventuali note di rettifica a credito delle aziende. 2) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei soci lavoratori di cooperative di lavoro. 2.1) Disposizioni in materia contributiva. Le disposizioni del comma 2 e seguenti dell'articolo 24 hanno inteso conferire un assetto certo al quadro normativo in materia di assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro, assoggettamento posto in discussione in sede interpretativa e giurisprudenziale, essendosi argomentato che nei confronti dei soci per la loro stessa configurazione, indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato, trovasse applicazione l'esclusione prevista dall'art. 40, primo comma, n. 7, del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827 per coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda. La norma, pertanto, afferma la sussistenza di tale obbligo in deroga alla previsione del citato art. 40 facendo salve le contribuzioni gia' versate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 196/1997. Si precisa pertanto quanto segue. A decorrere dall'1.7.1997 i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, salvo quanto appresso specificato, sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato e cioe' sia che esso contempli una paga fissa sia che preveda una forma di compenso variabile. I contributi gia' versati a tale titolo restano acquisiti e dispiegano la loro efficacia ai fini assicurativi e delle prestazioni. Peraltro nessuna pretesa sara' avanzata nei confronti delle cooperative che per i periodi anteriori all'1.7.1997 non abbiano versato i contributi in parola. Per i soci di cooperative che per la natura dell'attivita' svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrano nel campo di applicazione della disciplina della mobilita' e' dovuto il contributo dello 0,30% sulla retribuzione assoggettata al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione nonche', nei casi di attivazione delle procedure di mobilita', il previsto contributo di

ingresso (art. 16, comma 2, legge 23.7.1991, n. 223). Dalle cooperative di lavoro edili e' dovuto in aggiunta alla contribuzione per la disoccupazione ordinaria il contributo dello 0,80% di finanziamento del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6.8.1975, n. 427. Come chiaramente statuito dalla norma (art. 24, comma 2), l'intervento legislativo non coinvolge categorie di soci per altro titolo esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione o per i quali la stessa non e' contemplata e segnatamente: - i soci di cooperative disciplinate dal DPR 30.4.1970, n. 602; - i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13.3.1958, n. 250; - i soci rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale cinematografico facenti parte di cooperative svolgenti attivita' teatrale o cinematografica e dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica (cfr. anche con riferimento agli orchestrali la circolare n. 130 del 24.6.1996). Per tali categorie continua, pertanto, ad applicarsi l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione. 2.2) Disposizioni in materia di prestazioni. Il comma 2 dell'art. 24 citato stabilisce che ai soci lavoratori e' riconosciuto il diritto ai trattamenti ordinari di disoccupazione non agricola (con requisiti normali e con requisiti ridotti) e al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, ivi compreso pertanto quello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Lo stesso comma 2 riconosce ai soci lavoratori di cooperative agricole il diritto sia al trattamento ordinario di disoccupazione agricola che ai trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. Ovviamente il diritto a tali trattamenti sussiste soltanto in presenza degli specifici requisiti di legge. Il comma 4 dell'art. 24 dispone inoltre che ai lavoratori in parola possono essere riconosciuti anche l'indennita' di mobilita', istituita dalla legge n. 223/1991, e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Naturalmente i lavoratori avranno diritto a tali prestazioni soltanto nel caso in cui le cooperative di lavoro delle quali sono stati soci abbiano svolto attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo della disciplina relativa all'indennita' di mobilita' ovvero del trattamento speciale per l'edilizia e siano soggette ai relativi obblighi contributivi Per cio' che concerne la concessione dell'indennita' di mobilita' occorre peraltro che la relativa procedura sia preceduta, secondo quanto espressamente stabilito dal comma 4 dell'art. 24, dall'approvazione del programma di mobilita' da parte dell'assemblea dei soci. Poiche' i commi 2 e 4 citati prevedono che i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 196/1997 conservano la loro efficacia ai fini della concessione delle relative prestazioni, le Sedi, per le pratiche in essere, potranno procedere al riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione dopo aver accertato l'esistenza degli specifici requisiti. Le pratiche

eventualmente gia' definite senza la concessione della prestazione richiesta potranno essere riesaminate su specifica istanza presentata dagli interessati. Si chiarisce, inoltre, che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione in parola e' la cessazione del rapporto associativo, circostanza che fa ottenere ai lavoratori in questione lo "status" di disoccupato; a tal fine le Sedi acquisiranno pertanto copia dello stralcio del verbale dal quale risulta la cessazione del rapporto associativo del lavoratore ovvero apposita dichiarazione del presidente della cooperativa. A tale riguardo, si precisa che qualora la perdita dello stato di socio avvenga su iniziativa della cooperativa, compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, il recesso del socio deve considerarsi equiparato a tutti gli effetti al licenziamento; la perdita dello stato di socio su iniziativa del singolo socio, invece, e' equiparata alle dimissioni. Si sottolinea, infine, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 24, le disposizioni stabilite da tale articolo trovano applicazione soltanto fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societa' cooperative. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO