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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 febbraio 2007 (GU n. 102 del 4-5-2007) Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006) e dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006); Vista la direttiva 2006/59/CE della Commissione del 28 giugno 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil; Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'8 febbraio 2007; Decreta: Art. 1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation ed oxamil, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 2. I limiti massimi di residui della sostanza attiva carbaril, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute

27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 4. I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil, i cui nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007. Art. 5. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrotion e metidation indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 febbraio 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11 ----> Vedere da pag. 5 a pag. 10 <---- Allegati Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

Art. 3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Art. 4. I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l oxamil, i cui nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007. Art. 5. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrotion e metidation indicati nell allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 febbraio 2007 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11 öööööö Il Ministro: Turco ö 5 ö

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