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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 18 luglio 2007 n. 15973 - Pres. Mercurio, Rel. De Matteis - N.L. c. I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - P.M. Pivetti (conforme). Lavoro - Infermità e lesioni - Infortunio occorso in itinere - Nel caso di sosta al bar del lavoratore lungo il tragitto - Rischio elettivo - Configurabilità - Condizioni - Individuazione. In tema di infortunio del lavoratore occorso in itinere, deve ritenersi, anche alla luce di quanto ormai previsto dall art. 2, 3 comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, introdotto dall art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (secondo cui la interruzione e la deviazione dal percorso normale si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improgabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti), che la sosta voluttuaria al bar di non breve durata vada inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore che, come tale, esclude la copertura assicurativa (1). ---------------------------------- (1) Per affermare il suesposto principio la Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha fatto riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale 11 gennaio 2005 n. 1 (in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-01-11.htm), la quale, decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato, con ordinanza interpretativa di rigetto, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Da parte sua l INPS, con le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, ha dato ai propri uffici la direttiva che "brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari". La sosta voluttuaria al bar lungo il tragitto tra il posto di lavoro e l'abitazione del lavoratore (nella specie avvenuta per oltre una ora), secondo la Cassazione, va invece inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e l'aggravamento del rischio. Per la sosta al bar, occorre tenere presente anche il maggior rigore necessario nel valutare il rischio elettivo nell'infortunio in itinere, che assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (per riferimenti Cass. 18 agosto 2002 n. 12072, Cass. 6 agosto 2003 n. 11885, Cass. 18 marzo 2004 n. 5525, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282). Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non poteva ritenersi coperto assicurativamente l infortunio in itinere il cui nesso di causalità debba considerarsi interrotto da una sosta volontaria lungo il percorso di apprezzabile durata (nel caso in questione la sosta era stata di circa un ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver subito una sensibile modifica, sulla base dell id quod plerumque accidit, rispetto all ordinario svolgimento del trasferimento del lavoratore presso l azienda. Sotto questo profilo è stato confermato quanto ritenuto dalla Corte di appello di Genova, che aveva posto una duplice distinzione: tra soste necessitate (quali la necessità di un breve riposo durante un lungo

percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche) e soste voluttuarie, ed in questo secondo ambito quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, circa un'ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sulla base dell'id quod plerumque accidit. -------------------------------------- Documenti correlati: CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 11-1-2005, n. 1, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/ccost_2005-01- 11.htm (ritiene infondata la q.l.c. dell art. 2, terzo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965 e s.m. che disciplina le ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa nel caso di infortunio del lavoratore occorso in itinere). CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, sentenza 1-2-2002, n. 1320, pag. http://www.lexitalia.it/private/ago/casslav_2002-02-01.htm (se il dipendente sceglie il percorso più lungo per raggiungere il posto di lavoro, per ottenere il diritto al risarcimento per un incidente avvenuto in itinere deve dimostrare la sussistenza di elementi atti a giustificare la scelta). CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 22-9-2005, n. 4951, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cds4_2005-09-22.htm (sui presupposti necessari per il riconoscimento della causa di servizio nel caso di incidente occorso ad un pubblico dipendente in itinere, durante il tragitto tra la sede di servizio e l abitazione). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 25-9-2006, n. 5603, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds6_2006-09-25-2.htm (sui presupposti per il riconoscimento della causa di servizio nel caso di infortunio occorso ad un dipendente pubblico in itinere ed in particolare sulla sufficienza o meno di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve per negare il riconoscimento stesso). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 17-7-2006, n. 4572, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds6_2006-07-17-2.htm (sui presupposti per il riconoscimento della causa di servizio nel caso di infortunio occorso in itinere ed in particolare sulla possibilità o meno di disporre detto riconoscimento nel caso in cui il dipendente sia "inciampato" accidentalmente nel recarsi al luogo di lavoro). TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza 13-10-2006, n. 10365, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/tarlazio1_2006-10-13.htm (sui presupposti per il riconoscimento dalla causa di servizio nel caso di infortunio avvenuto in itinere). FATTO Il lavoratore N.L. ha subito un incidente stradale il giorno (omissis) mentre alla guida della propria, auto ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione, entrambi siti nel comune di Massa. La sua domanda di rendita è stata respinta dal Giudice del lavoro di Massa, il quale ha ritenuto che il nesso di causalità è stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso.

La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza 2/14 luglio 2003 n. 514, che ha posto una duplice distinzione: tra soste necessitate (quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche) e soste voluttuarie, ed in questo secondo ambito quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, circa un'ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sulla base dell'id quod plerumque accidit. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N., con due motivi. L'Istituto intimato sè è costituito con controricorso, resistendo, ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. DIRITTO Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, sostiene che per la qualificazione dell'infortunio in itinere è determinante solo la circostanza dello spostamento necessitato del lavoratore per raggiungere con il proprio mezzo l'abitazione e il posto di lavoro e viceversa, mentre sarebbe irrilevante una breve sosta effettuata per soddisfare esigenze personali. Il motivo non è fondato. II quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3, introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che comprende nell'oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l'infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; nonchè gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; infine in caso di guida senza patente. La stessa disposizione spiega che la interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improgabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La espressa menzione nel testo legislativo, oltre che della deviazione, anche della interruzione, supera i rilievi della dottrina circa la irrilevanza del tempo del tragitto. E sebbene la norma indicata sia successiva ai fatti di causa, nondimeno essa ne costituisce il criterio normativo per una triplice ragione, in ordine decrescente di pregnanza: 1. perchè la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, lett. u), nel delegare il Governo ad emanare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere, gli ha posto come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, sicchè questi costituiscono, nel tempo, benchè sotto diversa fonte normativa, prima giurisprudenziale e poi legislativa, medesimo criterio normativo (Corte cost. ord. 11 gennaio 2005 n. 1); 2. perchè il sistema di tutela infortunistica si è formato attraverso un processo evolutivo nel quale gli interventi del legislatore hanno avuto spesso la funzione di certificare e dare dignità di norma legislativa agli approdi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale; particolare esempio di tale processo è proprio la tutela dell'infortunio in itinere, enucleata dalla nozione di

occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, da una giurisprudenza pretoria (di merito e di legittimità, poi recepita dalla L. n. 144 del 1999, art. 55, lett. u)), la quale, partendo dalla nozione di aggravamento del rischio generico gravante su tutti gli utenti della strada (riassumibile nel catalogo di cui a Cass. 27 maggio 1982 n. 3273), attraverso una elaborazione pluridecennale, è pervenuta alla conclusione che il quid pluris costituente l'aggravamento risiede proprio nella finalità lavoristica (Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva; ex plurimis Cass. 19 febbraio 1998 n. 1751, 27 febbraio 1998 n. 2210, 16 ottobre 1998 n. 10272, 24 ottobre 1998 n. 10582, 3 novembre 1998 n. 11008, 17 maggio 2000 n. 6431). 3. perchè una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente (Cass. sez. un. 26 luglio 2004 n. 13967). La giurisprudenza costituzionale citata, decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato, con ordinanza interpretativa di rigetto, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza, che comporta un ampliamento della tutela dell'infortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto introduce una limitata tutela della interruzione non necessitata, sub specie di breve sosta, convalida di conformità alla Costituzione la giurisprudenza di questa Corte in materia di infortunio in itinere, è coerente al quadro normativo europeo in tema di interruzione e deviazione dell'iter, e conforta le stesse direttive dell' Istituto assicuratore. Questo, con le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, ha dato ai propri uffici la direttiva che "brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari". La sosta voluttuaria al bar va inquadrata quindi nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e l'aggravamento del rischio. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa in tema di differimento dell'orario di inizio dell'iter, stabilendo che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro ed alla fine del proprio turno (nella specie, di cinquanta minuti, e motivata da visita al medico di fabbrica e incontro con collega sindacalista per ragioni attinenti al lavoro) non è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico (Cass. 18 luglio 2002 n. 10468). Per la interruzione risulta, a quanto consta, un unico precedente (Cass. 19 aprile 1995 n. 4346), che, nell'affermare la tutela infortunistica anche per il viaggio di ritorno di un artigiano, il cui viaggio di andata sia pacificamente oggetto di tutela, ha ritenuto irrilevante una breve sosta in banca ed una al bar, posti lungo il tragitto. Per la sosta al bar, occorre tenere presente anche il maggior rigore necessario nel valutare il rischio elettivo nell'infortunio in itinere, che assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (per riferimenti Cass. 18 agosto 2002 n. 12072, Cass. 6 agosto 2003 n. 11885, Cass. 18 marzo 2004 n. 5525, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282).

La valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del Giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere, o, come indicato dall'istituto assicuratore, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell'unione, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, si può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest'altro Paese comunitario (ampiamente riportate da vari Autori e dallo stesso istituto assicuratore) può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana. A questi criteri si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata laddove ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere; ciò a riprova che i principi enunciati dalla corte costituzionale, con rinvio alla giurisprudenza di legittimità, rispondono a valori insiti e diffusi dell'ordinamento, percepiti anche dalla sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe determinante solo lo spostamento in occasione di lavoro, ed irrilevanti le circostanze di questo, quali la interruzione non necessitata, non ha fondamento giuridico, alla luce dei principi sopra riportati. Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente contesta la valutazione della sentenza impugnata circa la durata della sosta. Rileva che il turno di lavoro è cessato alle ore 21 ed il sinistro, come risulta dal verbale della polizia, si è verificato alle ore 22. Ove si consideri che, finito il turno, il N. si è dovuto recare dal reparto agli spogliatoi per cambiarsi, quindi andare a piedi all'uscita della fabbrica, prendere la vettura dal posteggio e poi compiere il tragitto, la fermata al bar sarebbe stata di breve durata e tale da non modificare il rischio stradale. Contesta altresì la presunzione di aggravamento del rischio su cui si fonda la decisione della Corte, perchè al contrario sarebbe notorio che più ci si avvicina all'ora notturna, più il traffico tende a diminuire e non ad aumentare. Il secondo motivo si risolve in una censura agli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, relativi alla durata della sosta ed alle condizioni di rischio. Sul primo punto, la sentenza impugnata ha parlato di circa un'ora; i rilievi del ricorrente sui tempi dello spogliatoio e del verbale della polizia stradale intervenuta, costituiscono elementi di fatto che per la loro genericità non sono tali da inficiare la valutazione della sentenza impugnata. Il ricorrente non deduce di avere indicato al giudice del merito le dimensioni dell'azienda, i tempi di percorrenza a piedi, le distanze chilometriche (tenute presenti le contenute dimensioni spaziali della cittadina di Massa), tutti dati necessari per consentire a questa corte il sindacato sul vizio di motivazione dedotto. Sul secondo punto, trattasi di valutazione di merito che non appare illogica, considerata l'ora tarda, dopo il tramonto. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; Cass. 8 marzo 2004 n. 4657; Cass. 1 giugno 2005 n. 11687; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814). P.Q.M. rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 aprile 2007. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2007.