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COMUNE DI CODEVIGO Assessorato allo Sport REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E LE SALE COMUNALI IN USO PER ATTIVITA SPORTIVA 23.09.2008 Pagina 1 14/01/2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 1- Oggetto e finalità Art. 2 - Individuazione e tipologia degli impianti sportivi comunali Art. 3 - Classificazione delle attività TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Art. 4 - Norme generali sulla vigilanza Art. 5 - Programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi Art. 6 - Procedure per l'utilizzo Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione TITOLO III - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Art. 8 - Tipologia di utilizzo e di gestione Art. 9 - Gestione diretta Art. 10 - Gestione indiretta senza finalità di lucro Art.11 - Gestione indiretta con finalità di lucro Art. 12 - Modalità per la concessione a terzi in finanza di progetto Art. 13 - Revoca dell'affidamento in gestione Art. 14 - Pulizia impianti e locali comunali Art. 15 - Pubblicità Art. 16 - Attivazione di esercizi di bar e di ristoro TITOLO IV -TARIFFE Art. 17 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi Art. 18 - Modalità di riscossione delle tariffe TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19 - Rinvii Pagina 2 14/01/2011 2

Art. 20 - Norme transitorie Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazione di norme TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Uno dei doveri preziosi di ogni Amministrazione si ritiene debba essere quello di amministrare, gestire, conservare e salvaguardare il patrimonio pubblico nel migliore dei modi, di qualunque natura esso sia. Si attribuisce allo sport e alle attività ricreative una funzione che è prima di tutto quella sociale. Si ritiene che il compito primario di dirigenti, allenatori, responsabili in genere di società sportive, prima di creare un buon atleta, debba essere quello di formare un buon cittadino, utilizzando allo scopo come strumento tra i più validi lo sport. ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e le sale di proprietà comunale in uso per attività sportive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonchè gli impianti di nuova costruzione o acquisizione da parte del Comune di Codevigo. 2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e di aggregazione. L accesso agli impianti sportivi è consentito solo ed esclusivamente agli atleti che indosseranno abbigliamento e calzature idonee. 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità civile con particolare riferimento all'attività di aggregazione sportiva e sociale. A tal fine il Comune di Codevigo incentiva, sostiene e valorizza la formazione di organismi con sede ed operatività nel comune ed aventi base associativa composta in prevalenza da residenti nel territorio comunale.. Pagina 3 14/01/2011 3

4. La gestione delle palestre e delle sale comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria, sportiva e ricreativa, ed in particolar modo, le attività motorie, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, aggregative e sociali di tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età ed i disabili. ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti sportivi e sale comunali, quelli di seguito indicati: Palasport di via Osteria - Codevigo Palestra scuola primaria di Codevigo Palestra scuola primaria di Cambroso Palestra scuola primaria di Conche Palestra scuola primaria di Rosara Sala Polivalente - Codevigo Campo di calcio di via Vittorio Emanuele III 2. Ogni altro impianto sportivo che verrà realizzato o individuato successivamente all adozione del presente Regolamento. ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 1. Gli impianti sportivi e i locali comunali adibiti ad attività sportiva sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, aggregative, ricreative e sociali di interesse pubblico. 2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport, attività motoria e ricreativa mettendo gli impianti sportivi e i locali comunali a disposizione degli organismi associativi e delle scuole che svolgono attività definite di pubblico interesse. 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; Pagina 4 14/01/2011 4

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. TITOLO II CRITERI GENERALI E MODALITA'PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ART. 4 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA 1. L'utilizzatore delle strutture sportive è tenuto al loro corretto uso ed al rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. 2. Il concessionario o il gestore dell impianto, nel caso di strutture concesse con convenzione, è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. 3. Il gestore ha il dovere di condurre gli impianti con la modalità del buon padre di famiglia. 4. L ufficio incaricato, per quanto di competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e i locali comunali in uso per attività sportive conferiti. 5. La vigilanza ed il controllo, tranne nel caso di gestione diretta, non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nel corretto uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario. 6. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive. 7. il verificarsi di incidenti ritenuti particolarmente gravi tra gli esponenti delle società sportive, atleti o dirigenti, comporterà motivata sospensione dell utilizzazione o addirittura la revoca totale della concessione, a giudizio del Responsabile di Servizio e della Giunta. ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E MODALITA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E SALE COMUNALI 1. L attività di programmazione e di autorizzazione all'uso di tutti gli impianti sportivi e sale comunali utilizzate per lo sport, per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative, Pagina 5 14/01/2011 5

nonchè di gare e manifestazioni, di cui all'art. 3, è di competenza della Giunta e del competente ufficio incaricato nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune. 2. Il gestore degli impianti sportivi e delle sale comunali, ovvero il competente ufficio incaricato, nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi e dei locali ai seguenti soggetti, che svolgono le attività previste al precedente art.3, indicati in ordine di priorità: a) Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI, Associazioni iscritte all'albo delle Associazioni della Regione Veneto, Associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali e/o Polisportiva Comunale, senza scopo di lucro; b) aggregazioni spontanee di cittadini; c) soggetti aventi finalità di lucro, o che chiedano un corrispettivo per il servizio,dopo aver soddisfatto nell'ordine le richieste di cui ai punti 2 a) e 2 b). ART. 6 - PROCEDURE PER L'UTILIZZO 1. I soggetti interessati, richiedono l'uso degli impianti sportivi e dei locali comunali in uso per pratiche sportive presentando istanza al gestore degli impianti, ovvero presso il competente ufficio incaricato, nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune. 2. L'uso degli impianti è garantito a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico, alle scuole elementari e medie, secondo l'orario didattico e in accordo con l'amministrazione comunale, che dovrà garantire gli spazi di utilizzo. 3. L utente è tenuto a sottoscrivere per accettazione il modulo di richiesta di utilizzo delle strutture (vedi Modulo sub allegato 1). 4. All'utente è fatto divieto di subconcedere o scambiare parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dall'amministrazione o dal gestore degli impianti. Pagina 6 14/01/2011 6

5 L ufficio competente a propria discrezione provvederà periodicamente, anche con I'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, in collaborazione con l ufficio tecnico e la Vigilanza, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei soggetti che ne hanno fatto richiesta. 6. In caso di rinuncia o mancato utilizzo di spazi autorizzati, anche momentaneo, l'utente ne dà tempestiva e motivata comunicazione scritta al gestore dell'impianto, ovvero all ufficio comunale competente. 7. Gli utenti si impegnano a non installare nell impianto, senza preventiva autorizzazione dell ufficio competente incaricato, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare o limitare l attività primaria dell impianto stesso e, anche in presenza della suddetta autorizzazione, sono tenuti a rimuovere le attrezzature in questione alla conclusione delle attività di pertinenza collocandole in apposito magazzino (se presente). ART. 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente la validità dell'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi e delle sale comunali adibite a pratiche sportive nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, ricreative-sociali e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o delle sale, con semplice comunicazione al concessionario, con anticipo di almeno 15 giorni, ove le circostanze lo consentano, ovvero agli utenti in caso di gestione diretta. 2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di autorizzazione, l'amministrazione comunale ovvero il gestore degli impianti, ha la facoltà di revocare l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo per I utilizzatore al risarcimento degli eventuali danni. 3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo I'utilizzatore. Pagina 7 14/01/2011 7

4. L'Amministrazione comunale ovvero il gestore degli impianti, ha facoltà di revocare le autorizzazioni d'uso, ovvero di non procedere al loro rilascio, quando gli utenti o richiedenti risultino: a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; b) trasgressori delle norme del presente Regolamento. TITOLO III CRITERI GENERALI E MODALITA'DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ART. 8 - TIPOLOGIA DI UTILIZZO E DI GESTIONE 1. Le tipologie di gestione sono le seguenti: A) GESTIONE DIRETTA B) GESTIONE INDIRETTA SENZA FINALITA'DI LUCRO C) GESTIONE INDIRETTA CON FINALITA'DI LUCRO D) FINANZA DI PROGETTO ART. 9 - GESTIONE DIRETTA 1. La gestione diretta degli impianti sportivi avviene tramite l ufficio competente incaricato, secondo la normativa vigente. ART. 10 - GESTIONE INDIRETTA SENZA FINALITA'DI LUCRO 1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza finalità di lucro, viene effettuata a seguito di idonea selezione pubblica o tramite affidamento diretto ai sensi dell art.90 della Legge 289/2002, a Società o ad Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali, Associazioni costituitesi in comitato per l'uso e la gestione di impianti sportivi, Cooperative ed Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del gestore contenga le seguenti previsioni : Pagina 8 14/01/2011 8

a) assenza di finalità di lucro c) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia d) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico -finanziario e) relazione annuale sul risultato di gestione 3. La buona gestione e conduzione degli impianti in gestione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. 4. Gli affidamenti in gestione di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere: a) La dimostrazione dell esperienza acquisita nella gestione degli impianti sportivi; b) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi energetici; c) l'eventuale riserva per gli usi scolastici d) la riserva per attività sociali promosse dal Comune e) le clausole assicurative di valore adeguato f) obbligo da parte del gestore di comunicare all ufficio comunale competente incaricato difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti. g) obbligo da parte del gestore di concordare con l Amministrazione le tariffe da applicare all utenza del Territorio comunale. 5. Nelle gestioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere ricomprese, nell'ambito degli impianti sportivi di pertinenza : - la concessione gratuita della pubblicità in spazi interni ed esterni all'impianto, in conformità alle disposizioni di legge; - l'esercizio di bar o punti di ristoro (regolarmente autorizzati e gestiti nel rispetto della normativa di settore in vigore) con oneri e proventi a carico ed a favore del gestore; - l'esercizio autorizzato di vendita di articoli sportivi e accessori, nel rispetto della normativa di settore in vigore. ART.11- GESTIONE INDIRETTA CON FINALITA'DI LUCRO 1. La gestione degli impianti sportivi con finalità di lucro viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente tramite gara di appalto o asta pubblica. Pagina 9 14/01/2011 9

2. La gestione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere: a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole b) un canone da corrispondere al Comune da parte del Gestore c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o organizzate su incarico dell'amministrazione comunale d) il pagamento da parte del Gestore di tutte le utenze e dei consumi energetici e) il versamento di una percentuale degli eventuali introiti pubblicitari al Comune da parte del gestore. 3. Il Gestore ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione. ART. 12 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI IN FINANZA DI PROGETTO 1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione e relativa gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche con le modalità di cui all art. 11 del presente regolamento, in quanto compatibili. ART. 13 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE 1. Le gestioni degli impianti sportivi sono revocate dall'amministrazione Comunale quando: a) la conduzione tecnica e funzionale degli impianti è tale da pregiudicare il corretto funzionamento degli stessi e I' incolumità e la salute degli utenti; b) i pagamenti delle eventuali utenze sono effettuati dal Gestore con ritardi superiori a tre mesi; c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d appalto, in modo tale da recare pregiudizio sul loro stato di conservazione. ART. 14 PULIZIA IMPIANTI E LOCALI COMUNALI IN USO PER ATTIVITA SPORTIVA Pagina 10 14/01/2011 10

1. Il servizio di pulizia degli impianti sportivi e delle sale comunali in uso per attività sportive è a carico del concessionario o gestore dell impianto, salvo diverso accordo con l Amministrazione. ART. 15 PUBBLICITA 1. Negli impianti gestiti direttamente dall Amministrazione Comunale, è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell ufficio competente, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo, sia all interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. ART. 16 ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR E DI RISTORO 1. all interno delle palestre comunali, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati servizi di bar e ristoro durante lo svolgimento di manifestazioni; l attivazione di tali esercizi deve essere autorizzata secondo la normativa di settore. TITOLO IV TARIFFE ART. 17 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. Per l'uso degli impianti sportivi e delle sale comunali adibite a pratica sportiva è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe approvate dall'organo amministrativo competente, con l osservanza della normativa vigente in materia che sancisce un entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. Pagina 11 14/01/201111

2. La Giunta può deliberare l'utilizzo gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. 3. L Amministrazione si riserva di deliberare l assegnazione di tariffe agevolate per le associazioni e le società iscritte al Registro Comunale delle Associazioni e/o alla Polisportiva Comunale. ART. 18 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE 1. Quando gli impianti sportivi sono gestiti da terzi, nelle forme previste dagli articoli 10 e 11 la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al gestore dell'impianto, anziché al Comune. 2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti degli impianti è effettuato, di norma, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. 3. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate presso impianti sportivi e sale comunali in uso per attività sportiva soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa. 4.Qualora I'utilizzatore non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente articolo verrà immediatamente escluso dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e, a suo carico, saranno avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti o sanzioni. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 19 - RINVII 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia: a) alla legge n. 23/1996, per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche; b) alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, per le forme di gestione in concessione; Pagina 12 14/01/2011 12

c) alla legge n. 91/1981, per I'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive; d) alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI, per I'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate; e) alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva, per I'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva; 2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente. ART. 20 - NORME TRANSITORIE 1. Restano in vigore le attuali tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali, sino a quando l'organo competente provvederà a modificarle. ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. Pagina 13 14/01/2011 13