REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2015

INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Obiettivi Art. 3 - Classificazione delle attività sportive Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi Art. 5 - Forme di gestione Art. 6 - Procedure Art. 7 - Criteri di valutazione Art. 8 - Orari e tariffe Art. 9 - Convenzione Art. 10 - Riserva d uso ed accesso agli impianti Art. 11 - Norme generali di vigilanza Art. 12 - Accesso agli impianti Art. 13 - Durata della concessione. Art. 14 - Responsabilità delle Società Sportive Art. 15 - Revoca assegnazione impianti Art. 16 - Concessione degli impianti sportivi a terzi per attività sportive ed extra Sportive. Art. 17 Contributo Art. 18 Contributi straordinari Art. 19 - Entrata in vigore

ART. 1 Finalità 1. Il Comune di Castiglion Fibocchi con il presente regolamento intende promuovere, sostenere, qualificare e diffondere la pratica sportiva tra tutte le categorie di cittadini, nonché favorire le attività motorioricreative specie nelle fasce di età ad oggi non interessate e con ciò concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, contribuendo, anche in sinergia con interventi in altri settori, al mantenimento di ottimali condizioni psico-fisiche dei propri cittadini. 2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto stabilito dall art.90, commi 24, 25 e 26 della L. 27.12.2002, n. 289 e dalla L. R.T. 03.01.2005, n. 6. ART. 2 Obiettivi 1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l Amministrazione comunale nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi. 2. Il Comune di Castiglion Fibocchi con il presente regolamento si pone gli obiettivi di: a) concorrere in collaborazione con tutte le società ed associazioni, presenti nel territorio, alla diffusione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative, favorendo soggetti sociali e fasce di età più svantaggiate, nonché attività sportive meno praticate; b) sostenere la promozione e lo sviluppo dell associazionismo sportivo, anche favorendo la preparazione e la formazione di specifici operatori; c) migliorare l uso degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, sostenendo le società di gestione degli stessi nel compito di facilitarne l uso; d) favorire e disciplinare l uso di impianti sportivi comunali da parte delle autorità scolastiche. Art. 3 Classificazione delle attività sportive 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, compatibilmente con la loro destinazione. 2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l' attività sportiva per le Scuole, l' attività motoria a favore dei disabili e degli anziani e l' attività ricreativa e sociale per la cittadinanza tutta; b) attività sportive di interesse pubblico l' attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. ART. 4 Individuazione Degli Impianti Sportivi 1. Attualmente sul territorio del Comune di Castiglion Fibocchi sono presenti i seguenti impianti sportivi: Campo di calcio - via Sant Agata; Campo da Tennis via Sant Agata; Pista di automodellismo- via Sant Agata; Campo da calcetto - via Goffredo Giangeri Impianti scolastici: - palestra scuola primaria di Castiglion Fibocchi- via Goffredo Giangeri. ART. 5 Forme di Gestione 1. Le predette strutture possono essere gestite nei modi seguenti; a) direttamente dal Comune; b) concesse in gestione in via preferenziale, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. In tal caso l ufficio tecnico comunale effettuerà la valutazione economica per determinare il prezzo annuo da porre a base d asta. 2. Le gestioni di cui sopra sono possibili a condizione che il gestore assuma a proprio carico gli oneri relativi alle pulizie, custodia degli impianti e degli accessori, la loro manutenzione ordinaria, compresa quella delle attrezzature. Saranno inoltre a carico del gestore le spese per consumo luce, acqua e riscaldamento, con obbligo di intestazione delle relative utenze. Qualora le utenze abbiano un uso promiscuo con il comune, l ufficio tecnico stabilirà la misura forfetaria del consumo da porre a carico del gestore dell impianto. 3. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l apertura nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l utilizzo da parte degli assegnatari in uso. ART. 6 Procedure

1. L affidamento in gestione degli impianti dovrà avvenire mediante procedura selettiva da esperirsi in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, radicate sul territorio di bacino di utenza dell impianto. La selezione sarà resa nota mediante avviso pubblico da pubblicare all Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune oltre ad altre eventuali forme di diffusione ritenute più opportune ed idonee a garantirne la conoscenza a tutti i soggetti interessati. 2. I soggetti (società od associazioni sportive) che desiderano partecipare alla selezione, dovranno presentare domanda entro i termini previsti dall avviso stesso. 3. La selezione sarà effettuata in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, nel rispetto dei principi stabiliti dall art. 90 commi 24, 25 e 26 della L. 27.12.2002, n. 289 e dalla L.R.T. 3.1.2005, n. 6. ART. 7 Criteri di Valutazione 1. Nella scelta del concessionario della gestione, dovrà essere tenuto conto, nell ordine dei seguenti elementi: la compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticabile nell impianto; il radicamento sul territorio nel bacino di utenza del soggetto richiedente e l esperienza nel settore; l eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani; l eventuale organizzazione di attività a favore degli anziani e dei diversamente abili; la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; l affidabilità economica; della convenienza economica dell offerta; 3. L affidamento in gestione a soggetti diversi, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, nel rispetto dei principi espressi all art. 3, c. 1 della L.R. 3/1/2005, n 6 e dal presente regolamento. 4. Per l affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole sopra riportate. ART. 8 Orari e tariffe 1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono indicati dall' Amministrazione Comunale, o approvati dalla stessa su proposta dei gestori. 2. Qualora l accesso agli impianti sportivi sia correlato al pagamento di tariffe previste per l uso degli impianti medesimi, le stesse sono stabilite di concerto con l Amministrazione comunale.

3. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso egli orari di apertura. 4. Gli impianti sportivi dovranno essere aperti a tutti i cittadini, con particolare riguardo per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. 5. Il Comune si riserva il diritto di concedere gli impianti suddetti, per singole manifestazioni. 6. Le concessioni di cui sopra verranno autorizzate compatibilmente con gli impegni dei campionati federali (esclusi gli allenamenti) assunti dal sodalizio gestore. 7. Tutte le eventuali richieste di altri Enti o Società Sportive o Associazioni dovranno ottenere il nulla osta del Comune. 8. Al Comune spetta il diritto insindacabile di intervento per la soluzione di eventuali insuperabili divergenze relative all uso dell impianto. 9. Dovrà essere garantita la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. 10. Al concessionario spetta: a) l introito delle tariffe per l utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l uso degli impianti; b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione; c) l utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione; d) l utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall amministrazione. ART. 9 Convenzione 1. Il concessionario individuato a seguito di selezione, dovrà sottoscrivere una convenzione concernente la gestione dell impianto,nella quale saranno determinati: a) la durata massima dell affidamento in gestione, b) i criteri di uso dell impianto c) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione stessa; d) la garanzia dell apertura dell impianto a tutti i cittadini che praticano l attività sportiva compatibile con l impianto; e) l utilizzo straordinario dell impianto per attività ricreative e sociali organizzate dall Amministrazione o con il patrocinio della stessa, che risultino compatibili con l impianto e con gli impegni assunti dal concessionario per lo svolgimento di manifestazioni, gare o campionati.

ARTICOLO 10 Riserva d uso ed accesso agli impianti sportivi 1. E' in facoltà dell Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate o di riservarsi richiedere l uso degli impianti medesimi in occasione di particolari manifestazioni, previa tempestiva comunicazione al concessionario e compatibilmente con gli impegni assunti dallo stesso per lo svolgimento di campionati federali. ART. 11 Norme Generali di Vigilanza 1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. 2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell uso dell impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore. 3. Il gestore sarà responsabile verso l Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura del gestore dovranno essere trasmesse all Amministrazione comunale. Il gestore con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti. 4. Al fine della tutela dei lavoratori, il gestore s impegna a garantire, per il personale necessario allo svolgimento dell attività sportiva praticata sull impianto, l applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. ART 12 Accesso agli Impianti 1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Castiglion Fibocchi. 2. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione. 3. I soggetti cui viene consentito l accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all interno degli impianti sportivi, la responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

4. L assunzione di responsabilità deve avvenire formalmente da parte del legale rappresentante della società od associazione sportiva. 5. Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, il gestore deve disporre la temporanea sospensione dell'attività dandone informazione all ufficio comunale competente. ART. 13 Durata della concessione. 1. La concessione non può avere durata superiore ai cinque anni dalla data di stipulazione della convenzione. Art. 14 Responsabilità delle Società Sportive 1. I soggetti cui viene consentito l' accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all' interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. 2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell' ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. 3. L' assunzione di responsabilità deve avvenire formalmente da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo. 4. L Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti del sodalizio gestore per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l Amministrazione comunale rivalendosi sulla società fino alla completa copertura del danno. Art. 15 Revoca assegnazione impianti 1. Qualora vengano accertate gravi violazioni degli obblighi convenzionali, il responsabile del servizio, informata la Giunta Comunale, può disporre la revoca l affidamento in gestione degli impianti. 2. La revoca dell' assegnazione degli impianti è disposta per: ripetute violazioni delle regole di salvaguardia delle superfici di gioco, delle strutture e delle attrezzature; per gravi violazioni del presente regolamento e della convenzione;

sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico. 2. Inoltre il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Art. 16 Concessione degli impianti sportivi a terzi per attività sportive ed extra sportive 1. Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi dal Comune in uso temporaneo per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede in Castiglion Fibocchi, alle seguenti condizioni: a) pagamento anticipato del canone eventualmente previsto; b) compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell' impianto; c) versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall' Ufficio competente del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto. 2. L' esonero della sola quota della tariffa relativa all' uso dell' impianto è consentito solo nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune. ART. 17 Contributo 1. A fronte dell uso sociale dell impianto l Amministrazione comunale può riservarsi di determinare con proprio atto un eventuale contributo economico, ai sensi della L.R.T. 6/05, art. 3 comma 1, lettera g), una tantum o anche annualmente, dell entità e con le modalità dalla stessa stabilite. 2. Il suddetto contributo sarà commisurato anche alla accertata remuneratività o meno della struttura, dell attività sportiva e/o alla natura puramente dilettantistica del soggetto gestore. ART. 18 Contributi Straordinari E facoltà dell Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario ai sensi del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163. I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell accertamento della loro congruità da parte dell Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l impianto è affidato in gestione. I contributi alle Società sportive sono concessi sulla base dei principi del presente regolamento.

Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della esecutività delle deliberazione del consiglio comunale, con la quale viene approvato. Per quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.