Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252).

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1 di 5 25/09/2014 19.35 Leggi d'italia Ministero della giustizia D.M. 4-8-2014 n. 139 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221. Epigrafe Premessa Art. 1. Disposizione generale Art. 2. Modifiche all'articolo 4 Art. 3. Modifiche all'articolo 8 Art. 4. Modifiche all'articolo 10 Art. 5. Modifiche all'articolo 11 Art. 6. Integrazioni Art. 7. Modifiche all'articolo 16 Art. 8. Modifiche all'articolo 18 Art. 9. Disposizioni finali e transitorie Art. 10. Entrata in vigore Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252). D.M. 4 agosto 2014, n. 139 (1). Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221. (2) Emanato dal Ministero della giustizia. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

2 di 5 25/09/2014 19.35 DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Disposizione generale 1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti. Art. 2. Modifiche all'articolo 4 1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro». Art. 3. Modifiche all'articolo 8 1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di

3 di 5 25/09/2014 19.35 ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.». Art. 4. Modifiche all'articolo 10 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.». Art. 5. Modifiche all'articolo 11 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» è sostituita dalle parole «ogni sei mesi». Art. 6. Integrazioni 1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente: «Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse). - 1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.». Art. 7. Modifiche all'articolo 16 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.

4 di 5 25/09/2014 19.35 180, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»; b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo». 2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «di cui all'articolo 5, comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2,». Art. 8. Modifiche all'articolo 18 1. All'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro». Art. 9. Disposizioni finali e transitorie 1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono già in possesso. 2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. 3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, è allegata al presente regolamento. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5 di 5 25/09/2014 19.35 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252). ONERI INTRODOTTI A) Denominazione 1) Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della Giustizia 2) obbligo di monitoraggio statistico B) Riferimento normativa interno 1) Art. 2 dello schema di DM che modifica l'art. 18 del DM 180/2010 2) art. 4 dello schema di DM che modifica l'art. 11 del DM 180/2010 C) Categoria dell'onere 1) comunicazione 2) altro D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 1) la norma introduce, in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. 2) L'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Ministero era già previsto dall'articolo 11 del DM 180/2010. La norma dello schema di DM in esame si limita a modificare l'intervallo temporale - sei mesi invece di un anno - in modo da intensificare l'attività di monitoraggio. ONERI ELIMINATI Nulla da rilevare Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.