5 per mille al volontariato



Похожие документы
5 per mille al volontariato

5 per mille al volontariato Edizione 2012

5 per mille al volontariato 2007

collana strumenti

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

Anno 2014 N.RF091. La Nuova Redazione Fiscale ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

Informativa per la clientela

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

5 per mille per enti del volontariato e Asd

CIRCOLARE N. 006 DEL 23/04/2013 OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2013

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

CINQUE PER MILLE 2013

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

CIRCOLARE N. 13/E. Roma, 26 marzo 2015

Destinazione del cinque per mille dell IRPEF Proroga per il 2012 Presentazione delle domande 1 PREMESSA SOGGETTI DESTINATARI...

Presentazione domande 2015 per il 5 per mille CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO APRILE 20151

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Oggetto: MODALITA E TERMINI D ISCRIZIONE RELATIVI AGLI ENTI DESTINATARI DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF (ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ANNO D IMPOSTA 2012)

5 X 1000 ANNO 2008 VADEMECUM PER LE OPERE DI

Associazioni Sportive Dilettantistiche - ammissione al beneficio del 5 per mille

Circolare n. 6/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma, 21 marzo 2013

5 per mille La guida ai termini e alle modalità di richiesta del beneficio del 5 per mille uidu.org il network socialmente utile

Riammissione degli enti esclusi dal 5 per mille 2006 e 2007

MODELLO DA UTILIZZARE PER L ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2012

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

Cinque per mille dell'irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014

Il Ministro dello Sviluppo Economico

CIRC.AG.ENTRATE 6/E/2013 Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013

Riammissione degli enti di volontariato esclusi dal 5 per mille: anno 2006, anno 2007 e anno 2008

COMUNE DI NERETO Provincia di Teramo

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Circolare N. 120 del 8 Settembre 2015

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

Circolare N. 82 del 3 Giugno 2015

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Il 5 per mille: soggetti, adempimenti, obblighi e remissione in bonis. Le nuove linee guida sulla rendicontazione.

N. I / 2 / /2002 protocollo

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

N /2016 protocollo

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

P r o d u t tive. Circolare n.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Roma, 19 settembre 2014

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Le Erogazioni Liberali e il Cinque per mille

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Транскрипт:

5 per mille al volontariato Edizione 2015 Infocontinua Terzo Settore Edizione: Marzo 2015

Indice A cura di Infocontinua Indice... 2 Inquadramento... 2 Come funziona... 2 Beneficiari... 2 Come le OdV possono accedere... 3 1. Iscrizione telematica ad elenco 5 per mille... 4 2. Controllo dei dati... 4 3. Seconda dichiarazione... 4 Come vanno ripartite le somme... 5 Rendicontazione... 5 Domande frequenti... 5 Riferimenti normativi... 6 L 190/14, art 1, c 154... Errore. Il segnalibro non è definito. Inquadramento Come funziona Beneficiari Come funziona Come noto, il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nell anno precedente. Il fatto che le imposte siano comunque dovute mette in luce come il 5 per mille non sia un imposta aggiuntiva ma vada ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo ad attività e soggetti specifici. La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all opzione del più classico 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato. Beneficiari Il contribuente può scegliere alternativamente di finanziare le attività: 2

delle ONLUS che si sono iscritte all Anagrafe Unica delle ONLUS avendo presentato istanza alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza 1 ; delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali omonimi; delle Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale e regionali 2 ; delle Associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus; della ricerca scientifica e universitaria 3 ; della ricerca sanitaria; delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; del proprio comune di residenza (attività sociali) delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale 4 ; 1 Compresi gli enti iscritti nel nuovo settore di cui all articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11- bis, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e le ONLUS parziali di cui all articolo 10, comma 9; 2 ATTENZIONE: alcune Regioni non hanno recepito la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale (L 383/00) e pertanto non hanno istituito il registro locale omonimo. Altre Regioni hanno invece istituito una sezione autonoma all interno di preesistenti registri dell associazionismo. Verificare se l iscrizione al Registro dà titolo ad accedere al 5 per mille 3 Enti iscritti all anagrafe nazionale delle ricerche presso il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (Miur). delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali. Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione ad elenco 2. Controllo dei dati 3. Seconda dichiarazione 4. Tempistica Le istruzioni qui riportate sono state compilate ad uso delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri locali; esse valgono anche per gli altri enti del primo raggruppamento ( Enti del Volontariato ), ovvero per le Associazioni di Promozione Sociale, per le Onlus, per le Organizzazioni non governative, per le Cooperative sociali e per le Fondazioni e Associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus. Sono due le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare 4 Attività rivolta a minori, ultrasessantenni, e soggetti svantaggiati (Dm 2 e 16 aprile 2009). 3

gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali. 1. Iscrizione telematica all elenco 5 per mille Le OdV devono iscriversi entro il 7 maggio in un apposito elenco tenuto dall Agenzia delle Entrate, inviando solo per via telematica (tramite software apposito) per mezzo di intermediari abilitati: commercialisti, CAAF accesso diretto dell ente alle procedure Entratel o Fisconline una autodichiarazione del rappresentante legale dell ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi che, per le OdV, è rappresentato dall avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra. Le organizzazioni di volontariato devono segnalare il proprio status giuridico in corrispondenza della voce Organizzazione di volontariato All intermediario abilitato devono essere comunicati tutti i dati dell associazione, compresi i numeri di iscrizione, il registro e l ente locale (Regione o Provincia) che detiene il registro, oltre ai dati del rappresentante legale. 2. Controllo dei dati Una prima versione dell elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it dal 14 maggio. Entro il 20 maggio il rappresentante legale dell ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza. L elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio. 3. Seconda dichiarazione Entro il 30 giugno 2015 il rappresentante legale dell ente deve inviare pena l esclusione dall elenco del 5 per mille alla propria Direzione Regionale delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata dal legale rappresentante - come richiesto dall Agenzia delle Entrate, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 4

L invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure novità di quest anno tramite posta elettronica certificata. Nelle scorse edizioni molte organizzazioni sono state escluse per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo. Dal 2012, chi adempisse in modo incompleto o successivamente al 30 giugno, potrà sanare il ritardo inviando entro il 30 settembre la documentazione completa alla Direzione regionale delle Entrate nelle modalità richieste, pagando contestualmente una sanzione di 258 tramite F24 (codice tributo 8115). Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può apporre la propria firma nello spazio attinente l opzione prescelta (nel caso delle OdV, l opzione è quella relativa alle ONLUS) e se ha individuato l ente che intende beneficiare deve riportarne il codice fiscale riportato nell elenco che verrà pubblicato sul sito: www.agenziaentrate.it. Come vanno ripartite le somme Ad ogni singola OdV (come alle Onlus, ecc.) saranno accreditate: le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell associazione prescelta; in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l associazione. Rendicontazione Anche quest anno la legge prescrive l obbligo di rendicontazione delle somme percepite da approvare entro un anno dal ricevimento delle stesse. Si rimanda alle pubblicazioni e informazioni riportate sul sito www.infocontinuaterzosettore.it Domande frequenti D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato che alcune settimane fa ha inviato l istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato. Ad oggi, posso accedere al 5 per mille? R: Fino a quando non riceverà il decreto di iscrizione lei non potrà dirsi organizzazione di volontariato iscritta, e quindi Onlus di diritto. Pertanto, se il decreto non le viene notificato prima del 7 maggio 2015, la sua organizzazione non può beneficiare del 5 per mille 2014. D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato iscritta al registro (Onlus di diritto) che fa parte di una struttura nazionale che ha la veste di Onlus. Posso iscrivermi al 5 per mille anche se la stessa struttura nazionale ha inteso farlo? R: Può certamente iscriversi, in quanto i due enti sono soggetti giuridici distinti (con due codici fiscali diversi), ed entrambi aventi 5

diritto all iscrizione. Il rapporto tra l ente nazionale e quello locale, se si è in presenza di autonomia giuridica delle parti, rimane un affare privato tra i due soggetti, che non rileva nei rapporti con i terzi. D: Ho notato che il Codice Fiscale dell organizzazione che rappresento riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale; cosa devo fare? R: Entro il 7 maggio (quindi prima di inviare l istanza di iscrizione al 5 per mille) deve recarsi presso l Ufficio Locale delle Entrate più vicino e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6. Il modello reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona munita di regolare delega. Riferimenti normativi Il 5 per mille 2015 è stato istituito con L 190/14. In sostanza, la norma applica le disposizioni del 5 per mille del 2010 anche a quello di quest anno e degli anni a seguire, incluse le norme regolamentari (DPCM) relative al funzionamento e alle scadenze della misura. La norma (art 1, c 154) ha incrementato il fondo destinato al 5 per mille che, a partire dal 2015, ammonta a 500 milioni rispetto ai 400 degli ultimi anni. Anche la regolamentazione del dispositivo (platea dei partecipanti, modalità di accesso) è stata stabilizzata e, a partire da quest anno, non sarà necessario attendere la legge di stabilizzazione per vedere confermata l agevolazione. E prevista l uniformità della rendicontazione per tutti i settori e l obbligo per i ministeri coinvolti nell erogazione delle somme di pubblicare le rendicontazioni degli enti non profit. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4- undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché' le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio Per ulteriori informazioni, si rimanda anche alle circolari 7 del 20 marzo 2014 e 6 del 21 marzo 2013, reperibili sul sito dell Agenzia delle Entrate 6