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Contratto per l affidamento dei servizi di sopralluogo in campo e verifiche tecniche finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l erogazione di contributi comunitari a superficie ed a capo animale - Anno 2013. CIG: 511503653C REPUBBLICA ITALIANA L anno, il giorno del mese in Firenze Via san Donato 42/1 in una sala dell Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, SONO COMPARSI: - AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA (ARTEA), codice fiscale e partita IVA n. 05096020481, di seguito denominata Agenzia, con sede legale in Firenze, Via San Donato 42/1, rappresentata dal Dirigente, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l Agenzia, per il presente contratto, il cui schema è stato approvato con decreto della struttura competente Settore, esecutivo a norma di legge; - ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria). PREMESSO - che con Avviso del è stata indetta una procedura negoziata per l affidamento del servizio di sopralluogo in campo e verifiche 1

tecniche finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l erogazione di contributi comunitari a superficie ed a capo animale - Anno 2013. da aggiudicarsi ai sensi dell articolo 57 del Decreto Lgs. N. 163 del 12/04/2006; - che con decreto n., è/sono stato/i approvato/i il/i verbale/i di gara e aggiudicato il servizio (nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria) ed approvato lo schema di contratto; 1. - ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria). ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto; 2. - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto. TUTTO CIO' PREMESSO I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: ART.1 OGGETTO 2. L Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, nella persona del Dirigente, affida al ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria).accetta e si obbliga ad eseguire il servizio di sopralluogo in campo e verifiche tecniche finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa nazionale 2

e comunitaria per l erogazione di contributi comunitari a superficie ed a capo animale- Anno 2013. ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria) si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto: - nel Capitolato Speciale di Appalto che, sottoscritto per accettazione, così come presentato in sede di gara, si allega al presente contratto; - nell offerta tecnica presentata dalla stessa che si trova depositata presso l Agenzia. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha durata mesi con decorrenza.; ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE L importo del presente contratto è fissato in un importo massimo presunto di. (in cifre) oltre IVA. L importo effettivo da corrispondere deriverà dall effettivo numero di controlli effettuati nel corso del contratto sulla base delle indicazioni e degli elenchi forniti dall Agenzia. I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste. L'agenzia non garantisce il raggiungimento di tale importo. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento del servizio nei termini fissati dalla normativa vigente. ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO Le fatture dovranno essere intestate ad ARTEA Agenzia Regionale 3

Toscana Erogazioni in Agricoltura - Via San Donato 42/1 50127 Firenze. I pagamenti delle fatture sono disposti, dopo la verifica di regolare esecuzione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore di (Ditta aggiudicataria) mediante accredito sul conto corrente che sarà comunicato con successiva lettera come indicato al successivo art. 14 del presente contratto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società. (il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria) dichiara espressamente di esonerare l'agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. ART. 5 CAUZIONE A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali la ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria). ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria con la quale si costituisce fideiussione a favore dell Agenzia nell interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di euro. La polizza fideiussoria viene allegata in copia al presente contratto sotto la lettera 4

ART. 6 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE Ai sensi dell art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato contratto. Le verifiche dell Agenzia (verifiche interne) avranno lo scopo di accertare che i servizi forniti corrispondano alle specifiche e agli obiettivi del progetto, alle condizioni e caratteristiche accettate dall aggiudicatario, e il rispetto dei tempi e delle modalità previste nel presente capitolato. Per ogni fase di verifica potrà essere redatto processo verbale sottoscritto dalle parti. Le verifiche da parte di soggetti e/o strutture esterne (verifiche esterne da parte di: MIPAF, Regione Toscana, Commissione Europea ed altri) ), che potranno verificarsi nei successivi 24 mesi dallo svolgimento dei controlli, avranno lo scopo di accertare la corretta esecuzione dei controlli/verifiche. Durante tali verifiche il soggetto aggiudicatario dovrà garantire tutta l assistenza necessaria. Successivamente all emissione dell attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 5

Per l eventuale sospensione dell esecuzione della prestazione da parte dell Amministrazione si applica l art. 308 del DPR 207/2010. L esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010. ART. 7 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La Società è tenuta all osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza di omissioni o negligenze nell esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente, restandone sollevata l Agenzia. ART. 8 PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L operatore economico è soggetto a penalità quando: -effettua in ritardo le prestazioni per le quali è stato concordato formalmente un tempo di consegna. Per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di 100 (cento/00 euro) fino al quinto giorno di ritardo. Dal quinto al decimo giorno di ritardo è applicata una penale di 200 (duecento/00 euro) al giorno; 6

-effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell art. 2 del Capitolato, o comunque a quanto concordato formalmente fra le parti; L operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l avvio dell esecuzione del contratto; qualora l operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale e nel contratto. Qualora il ritardo nell adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l avvio delle procedure previste dall articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell operatore economico negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In relazione all istituto della risoluzione del contratto, l Amministrazione applica la disciplina degli articoli da 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006. L Amministrazione, come previsto all art. 3 comma 9 bis della Legge 136 7

del 13.08.2010 e ss.mm.ii, nel caso in cui l operatore economico non effettui le transazioni, inerenti le prestazioni del presente contratto mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del/i conto/i corrente bancario/i o postale/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato/i, provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile. In tutti i casi che comportano l applicazione delle penali del contratto l Amministrazione provvede a contestare per iscritto all operatore economico il relativo inadempimento. Qualora entro 5 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell Amministrazione, escludano l imputabilità dell inadempimento all operatore economico, vengono applicate le relative penali o viene risolto il contratto. Previo accertamento dell esistenza e validità della motivazione l Amministrazione può disporre una deroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all applicazione delle penali. ART. 9 RECESSO L Agenzia si riserva la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore 8

compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1671 del Codice Civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. ART. 10 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, l Agenzia, in qualità di Titolare, nomina (nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria). Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell art. 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 28/12/1999. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate e si considererà revocata a completamento dell incarico. La Società, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all applicazione del D.Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a : - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 9

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell articolo 31 del D.Lgs. 196/03; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all art. 31, analiticamente specificato nell allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ; - predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della Legge, alla titolare Agenzia, e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario. ART. 11 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l Agenzia fosse attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con rinuncia di qualsiasi altro Foro. ART. 12 OSSERVANZA LEGGI E DISPOSIZIONI 10

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: -nel D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici di lavori,servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni; -nel DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006 Codice contratti pubblici di lavori,servizi e forniture ; -nella L.R. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e successive modifiche e integrazioni; -nel Regolamento di attuazione della L.R 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni; - Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi in applicazione dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e per le funzioni di Provveditorato ed Economato approvato con Decreto del Direttore n. 90 del 5 giugno 2012. ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto riguarda l I.V.A. e al D.P.R. 642/1972 per quanto riguarda l imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modificazioni ed integrazioni. L I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell Agenzia, mentre 11

l imposta di bollo del presente atto, nonché ogni altro onere contrattuale sono a carico di (Ditta aggiudicataria). ART. 14 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010. (Ditta aggiudicataria) è tenuta, a pena di nullità del presente contratto, ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010. ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria) è tenuta a comunicare all Agenzia, con lettera successiva, i numeri dei c/c bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, unitamente ai nominativi ed ai codici fiscali delle persone delegate dalle stesse ad operare sui suddetti conti entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o se già esistenti, entro 7 (sette) giorni prima della loro prima utilizzazione. ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria) è tenuta a comunicare all Agenzia eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, ( nome e ragione sociale della Ditta aggiudicataria). prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG): 511503653C 12

ART. 15 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, (il legale rappresentante) dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Corrispettivo contrattuale), 4 (Fatturazione e pagamento), 7 (Assicurazioni obbligatorie), 9 (Recesso) e 11 (Foro competente) del presente contratto. Il presente contratto composto da n. pagine è approvato e sottoscritto. Firenze Stazione Appaltante Appaltatore 13