DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 122

Documenti analoghi
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 499

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE (PADOAN)

SENATO DELLA REPUBBLICA

LA CONFERENZA UNIFICATA

I Piani della Ricostruzione

IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

Delibera n. 66/2009 I L C I P E

d iniziativa dei senatori MANCUSO, CONTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PAGANO, TORRISI e GUALDANI

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico

COMUNE DI RIPALTA ARPINA PROVINCIA DI CREMONA

d iniziativa dei senatori VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI, PEPE, SANTANGELO, AIROLA, DONNO, BENCINI, SERRA, BOTTICI e BATTISTA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

Decreto n. 847 del 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO GENERALE. VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1496

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE

proposta di legge n. 156

DECRETO LEGGE FARE. approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno. testo non definitivo CAPO III

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

PREMESSO: CONSIDERATO:

OPERE PUBBLICHE. TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA Teramo, 9 giugno 2017

Decreto n. 90 del 16 gennaio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dei consulenti chimici di porto. d iniziativa del senatore FILIPPI XVII LEGISLATURA

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Decreto n del 11 luglio 2017

Le parti, riunite in data 26 novembre 2009, concordano la sottoscrizione del seguente accordo.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA

Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Lunedì 26 giugno 2017

DECRETI PRESIDENZIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali MODULO 2

d iniziativa dei senatori BERGER, PALERMO, PANIZZA e LANIÈCE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 60 del 14 Dicembre 2016

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA RELAZIONE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Disposizioni transitorie

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

1. L ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

d iniziativa dei senatori SAGGESE, ASTORRE, COCIANCICH, CUOMO, FABBRI, PAGLIARI, SOLLO, TOMASELLI e SCALIA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

risultante dallo stralcio, deliberato dall Assemblea il 6 ottobre 2016, dell articolo 34 del

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

Determina n.386 del 14/11/2017

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese SCHEDA N. 187

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 124

Art. 1 (Oggetto) ALLEGATO A - Avviso. 1. Il decreto del Ministro dell Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell Istruzione,

BOLLETTINO UFFICIALE

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. VISTO l articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2150

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1709

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 122 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore D ALÌ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Disposizioni per la riqualificazione ambientale e il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 122 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge propone interventi per integrare e completare la disciplina che sino ad oggi ha regolato la ricostruzione delle realtà territoriali della Valle del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968. Constatato che il legislatore in passato ha sempre disposto interventi parziali e non organici, non in grado di risolvere in via definitiva il problema della ricostruzione di quei territori, e che alcune lacune di tipo attuativo non hanno permesso agli enti locali e agli organismi preposti di dare continuità alle politiche di ricostruzione ambientale e abitativa, il presente disegno di legge delinea le condizioni di sistema perché sia conseguita all interno di un quadro normativo omogeneo ed uniforme la ripresa antropica sociale ed economica di quelle zone, intervenendo perciò non soltanto nell ambito delle risorse da stanziare ma anche in quello delle procedure e delle competenze, al fine di sciogliere i nodi amministrativi e burocratici che hanno rallentato le politiche pubbliche di ricostruzione e completare i procedimenti in itinere rendendone ottimali i risultati e gli effetti di sviluppo sui territori. Infine viene previsto con un apposito comma l adeguamento degli interventi di ricostruzione a un criterio di sicurezza e sostenibilità ambientale al fine di definire nei territori colpiti un nuovo piano di riqualificazione urbana e paesaggistica in linea con i più moderni standard. Con tale disposto normativo sarebbero finalmente recepite le osservazioni contenute nel documento conclusivo della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, approvato all unanimità nella seduta del 14 marzo 1996 (XII legislatura) e nel documento della medesima Commissione, approvato il 7 novembre 2000 (XIII legislatura). Il presente disegno di legge consta di due articoli. L articolo 1 contiene disposizioni volte a semplificare le procedure di esame delle istanze di contributo e di approvazione dei progetti da parte delle competenti commissioni comunali. Il comma 1 fissa per le commissioni incaricate di vagliare i contributi destinati ai progetti per la ricostruzione, i termini perentori anche rispetto al termine di durata dei lavori di ricostruzione o riparazione, vincolando l approvazione dei progetti al rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e attribuisce al responsabile dell ufficio tecnico la competenza ad indicizzare il contributo per il caso in cui il Ministero delle infrastrutture modifichi il costo di intervento. Il comma 2 disciplina il compenso per i componenti delle commissioni tecniche ai sensi dell articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Il comma 3 prevede che tutti gli interventi siano sottoposti una volta acquisito il parere della commissione comunale a denuncia di inizio attività. Il comma 4 fissa modalità e tempi per un utilizzo secondo criteri di efficienza ed economicità dei contributi previsti dall articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 122 Il comma 5 stabilisce l esenzione dalle tasse degli atti e delle formalità necessarie alla ricostruzione, ivi compresi gli accatastamenti e i frazionamenti dei lotti assegnati ai privati per la ricostruzione fuori sito, la cui competenza è stata attribuita ai comuni dall articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, introdotto dall articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Il comma 6 riguarda la copertura finanziaria, stimata in 300 milioni di euro, da prevedere nel fondo per le aree sottoutilizzate nell ambito delle risorse già assegnate dal CIPE alla Regione siciliana, anche attraverso dei limiti di impegno quindicennali. L articolo 2 contiene disposizioni per il completamento delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche necessarie alla ricostruzione e allo sviluppo post-terremoto nonché l adeguamento di tutti gli interventi ai più rigorosi standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. Il comma 1 prevede l individuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle opere necessarie al completamento della ricostruzione, tenendo conto che a legislazione vigente i programmi delle opere pubbliche formati ai sensi dell articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, attualmente abrogato, sono stati approvati dalla commissione statale prevista dall articolo 12 del detto decreto-legge. Negli anni scorsi è stata avviata una istruttoria congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i comuni e sono state individuate le opere assolutamente necessarie il cui fabbisogno ammonta a 150 milioni di euro. Il comma 2 regola le modalità e le procedure di coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, della regione, delle province e dei comuni sul cui territorio ricade la costruzione dell opere volte a completare la ricostruzione. Il comma 3 prevede che la realizzazione delle opere può essere affidata ai comuni in concessione salvo che la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Il comma 4 stabilisce che tutti gli interventi messi in atto per il completamento della ricostruzione siano uniformati ai più rigorosi standard normativi in materia di sicurezza idrogeologica e sismica e di efficienza energetica e che gli stessi perseguano un adeguato livello di compatibilità paesaggistica e ambientale nonché la finalità del decoro estetico urbano nell ambito delle tipologie tradizionali.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 122 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Norme di semplificazione delle procedure di ricostruzione e riparazione degli edifici privati) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui all articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione dei contributi di cui agli articoli 4- bis e 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, relativi alle istanze presentate nei termini di cui all articolo 1, comma 1010, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e provvedono all approvazione dei progetti nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. Nei casi di modifica del costo di intervento, l integrazione del contributo di cui all articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è disposto con determinazione del responsabile comunale dell ufficio tecnico. 2. In riferimento ai lavori delle commissioni di cui al comma 1 è fatto salvo il compenso previsto dall articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 3. Fermo restando quanto previsto dall articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 122 dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la quantificazione, assegnazione ed erogazione del contributo, gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui alla presente legge sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; alla denuncia deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori. 4. I lavori debbono essere iniziati entro sei mesi dalla assegnazione del contributo. Il sindaco provvede alla revoca del contributo in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dall assegnazione del contributo. 5. L ordinanza del sindaco di cui all articolo 43, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, nonché tutti gli atti, contratti e formalità necessari alla ricostruzione degli immobili e al trasferimento in proprietà delle aree edificatorie assegnate dai comuni ai sensi dell articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, ivi compresi il frazionamento, l accatastamento e la voltura catastale, sono esenti da imposte, tasse e diritti. 6. All onere relativo alla copertura del fabbisogno per l integrale pagamento dei contributi di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro, si provvede utilizzando il fondo per le aree sottoutilizzate nell ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione siciliana.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 122 Art. 2. (Completamento delle opere pubbliche e perseguimento dei criteri di sicurezza e compatibilità ambientale) 1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, è stanziata la somma di 150 milioni di euro nell amblto delle risorse disponibili a legislazione vigente nel fondo di cui all articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 2. Ai fini dell individuazione delle opere di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci ed acquisito il parere della Regione siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della Regione siciliana non venga espresso entro un mese dalla richiesta, il Provveditorato procede d ufficio alla trasmissione dell elenco al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il parere si intende acquisito. 3. La progettazione, la direzione dei lavori e l esecuzione delle opere di cui al presente articolo sono eseguite in concessione dai comuni interessati; l atto di concessione è approvato con decreto del Provveditore per le opere pubbliche, che impegna la spesa e dispone l accreditamento delle risorse al comune. All approvazione dei progetti e all af-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 122 fidamento dei lavori provvedono i comuni nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il collaudatore è nominato dal Provveditorato per le opere pubbliche. 4. Tutti gli interventi, pubblici o privati, previsti per le finalità della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, devono garantire la più rigorosa conformità ai criteri di sicurezza idrogeologica e sismica e di efficienza energetica nonché un adeguato livello di compatibilità paesaggistica e ambientale nel perseguimento del decoro estetico urbano nell ambito delle tipologie tradizionali, così come previsto dalla vigente legislazione in materia.

E 1,00