del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)

Documenti analoghi
del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013)

Legge federale sull archiviazione

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Regolamento della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (RLArch) 1 (del 28 marzo 2012)

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla trasparenza dell amministrazione

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulla protezione dei dati

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Legge federale sulla protezione dei dati

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sul Consiglio della magistratura

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre , decreta:

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Codice civile svizzero

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge sul censimento federale della popolazione

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018)

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Legge federale sugli stranieri

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Transcript:

Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) 152.1 del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1997 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d applicazione 1 La presente legge disciplina l archiviazione di documenti: a. dell Assemblea federale; b. del Consiglio federale, dell Amministrazione federale conformemente all articolo 2 della legge federale del 21 marzo 1997 3 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione, nonché delle formazioni dell esercito; c. delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all estero; d. 4 del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale; e. degli istituti federali autonomi; f. della Banca nazionale svizzera; g. delle commissioni extraparlamentari; h. di altre persone di diritto pubblico o privato, ad eccezione dei Cantoni, per quanto esse adempiano compiti federali d esecuzione a loro affidati; i. di servizi federali che sono stati sciolti. 2 La presente legge si applica inoltre all utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi. 3 Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni disciplinano l archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l Archivio federale. RU 1999 2243 1 RS 101 2 FF 1997 II 753 3 RS 172.010 4 Nuovo testo giusta il n. 6 dell all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 1

152.1 Diritti fondamentali Art. 2 Principio 1 Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale. 2 L archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dell amministrazione. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali. Art. 3 Definizioni 1 Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell adempimento di compiti pubblici della Confederazione, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all utilizzazione di dette informazioni. 2 Si considerano archivi i documenti che sono stati ripresi dall Archivio federale a fini di conservazione o che vengono archiviati autonomamente da altri servizi conformemente ai principi della presente legge. 3 Hanno un valore archivistico i documenti che hanno un importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo. Sezione 2: Tutela dei documenti Art. 4 Competenza in materia di archiviazione 1 L Archivio federale archivia i documenti della Confederazione. 2 L archiviazione di documenti dei Cantoni risultanti dall esecuzione di compiti per conto della Confederazione è di competenza dei Cantoni medesimi sempre che una legge federale non disponga altrimenti. 3 La Banca nazionale svizzera nonché gli istituti autonomi designati dal Consiglio federale si occupano essi stessi dell archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge. 4 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale offrono all Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell archiviazione conformemente ai principi della presente legge. 5 5 Le altre persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali d esecuzione a loro affidati si occupano in maniera autonoma dell archiviazione dei relativi documenti conformemente ai principi della presente legge o offrono all Archivio federale di riprenderli. Il Consiglio federale emana un ordinanza in tal senso. 5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 2

Archiviazione - LF 152.1 Art. 5 Gestione dell informazione e degli atti 1 L Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi. 2 Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati. 3 Emana, all attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative: a. alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti; b. alla costituzione e alla gestione di archivi paralleli. Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti I servizi o le persone di cui all articolo 1 capoverso 1 devono offrire all Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione. Art. 7 Determinazione del valore archivistico e ripresa di documenti 1 L Archivio federale determina, in collaborazione con i servizi di cui all articolo 1 capoverso 1, il valore archivistico dei documenti. 2 I documenti dei quali è stato determinato il valore archivistico devono essere consegnati all Archivio federale dai servizi tenuti ad offrirli. I servizi che non sono tenuti ad offrire i loro documenti si occupano essi stessi dell archiviazione. 3 L Archivio federale può conservare provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico qualora la legislazione federale preveda che essi devono essere conservati. Art. 8 Distruzione di documenti 1 I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l autorizzazione dell Archivio federale. 2 L Archivio federale non distrugge alcun documento senza l autorizzazione del servizio che versa documenti (servizio mittente). Sezione 3: Accessibilità agli archivi Art. 9 Principio della libera consultazione e termine di protezione 1 Gli archivi della Confederazione sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 11 e 12. 3

152.1 Diritti fondamentali 2 I documenti che erano accessibili al pubblico già prima del loro versamento all Archivio federale lo restano anche in seguito. Art. 10 Calcolo del termine di protezione Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell ultimo documento di una pratica o di un fascicolo. Art. 11 Proroga del termine di protezione per i dati personali 1 Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti ad un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione. 2 Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l articolo 12. 3 Nel caso di ricerche che non si riferiscono espressamente a persone il dipartimento competente può autorizzare la consultazione durante la proroga del termine di protezione e limitarla per mezzo dell imposizione di determinati oneri. Art. 12 Altre restrizioni alla consultazione 1 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione di determinate categorie di archivi da parte di terzi, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione. 2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone nel caso particolare alla consultazione di archivi da parte di terzi, il servizio mittente o l Archivio federale può limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione. Art. 13 Consultazione durante il termine di protezione 1 Su richiesta dell Archivio federale i servizi mittenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 capoverso 1, rendere accessibili al pubblico i loro archivi o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga: a. alcuna prescrizione legale né b. alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione. 2 Tali autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti. 3 L autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi. 4

Archiviazione - LF 152.1 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa. Art. 14 Consultazione da parte dei servizi mittenti 1 I servizi mittenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione. 2 Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno: a. come mezzi di prova; b. a fini legislativi o giurisprudenziali; c. per la valutazione a fini statistici; o d. per una decisione in merito alla concessione, alla limitazione o al rifiuto del diritto alla consultazione o all informazione della persona interessata. 3 Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali. 4 Gli archivi non possono più essere modificati. Art. 15 Informazioni destinate alle persone interessate; contestazione 1 La comunicazione di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 6 sulla protezione dei dati. I servizi mittenti decidono in merito al rifiuto di fornire informazioni. 2 L Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale. 3 Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l inesattezza. Art. 16 Consultazione di lasciti e depositi 1 La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione. 2 In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione. 6 RS 235.1 5

152.1 Diritti fondamentali Sezione 4: Organizzazione e utilizzazione Art. 17 Altri compiti dell Archivio federale 1 L Archivio federale conserva gli archivi storici della Repubblica Elvetica, dell epoca dell Atto di mediazione e del periodo della Dieta. 2 Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti. 3 Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento. 4 L Archivio federale lavora in collaborazione con i servizi della Confederazione, con i Cantoni e con i privati. Si adopera ai fini del promovimento dell archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito. Art. 18 Prestazioni di servizio speciali 1 Il Consiglio federale può autorizzare l Archivio federale, nell ambito di un mandato di prestazioni, a fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato. 2 Le prestazioni possono essere fornite soltanto a titolo di attività accessorie nell adempimento di mansioni legali e non possono essere offerte al di sotto del prezzo di costo. Art. 19 Utilizzazione degli archivi a fini commerciali 1 L utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un autorizzazione. 2 L autorizzazione può essere subordinata alla conclusione di un contratto che disciplini l entità dell utilizzazione ed un eventuale partecipazione della Confederazione agli utili. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l autorizzazione e la conclusione del contratto relativo all utilizzazione degli archivi a fini commerciali. Art. 20 Inalienabilità e imprescrittibilità 1 Gli archivi della Confederazione sono inalienabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per via d ordinanza. 2 Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione. 6

Archiviazione - LF 152.1 Art. 21 Regolamento relativo all utilizzazione; provvedimenti amministrativi L Archivio federale emana un regolamento relativo all utilizzazione. In esso può segnatamente prevedere che alle persone che abbiano violato in modo grave le disposizioni della presente legge o il regolamento relativo all utilizzazione venga negato l accesso all Archivio federale. Art. 22 Esemplari giustificativi Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sugli archivi dell Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest ultimo. Sezione 5: Disposizione penale Art. 23 7 Chiunque rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione è punito con l arresto o con la multa, sempre che non si sia in presenza di una fattispecie penale più grave. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione. 2 Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un attività di diritto privato per conto della Confederazione. Art. 25 Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 giugno 1992 8 sulla protezione dei dati è modificata come segue: Art. 36 cpv. 2 Abrogato 7 A partire dal 1 gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). 8 RS 235.1. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata. 7

152.1 Diritti fondamentali Art. 26 Disposizione transitoria 1 Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle del decreto federale del 9 ottobre 1992 9 concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, una volta scaduta la durata di validità di detto decreto. 2 I documenti di cui nel citato decreto non possono essere consultati dall amministrazione per 50 anni a decorrere dalla data dell ultimo documento di una pratica o di un fascicolo. Art. 27 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 ottobre 1999 10 9 [RU 1993 375, 1995 4093 all. n. 3. RU 2001 189 art. 1] 10 DF dell 8 sett. 1999 (RU 1999 2250). 8