Circolare n. 176 del 14 Dicembre 2018

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Transcript:

Circolare n. 176 del 14 Dicembre 2018 Contributi a fondi pensione non dedotti nel modello Redditi 2018: comunicazione entro il 31 dicembre 2018 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che entro il prossimo 31 dicembre 2018, i soggetti (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc.) che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 (modello 730/2018 o modello REDDITI 2018) non hanno potuto usufruire, in tutto o in parte, della deduzione dei contributi o dei premi versati nel corso del 2017 ad un fondo pensione (ovvero ad una assicurazione con finalità previdenziali) devono effettuare l apposita comunicazione al fondo/assicurazione al fine di escludere dalla tassazione, al momento della corresponsione, le prestazioni pensionistiche corrispondenti a quanto non dedotto. In buona sostanza, la comunicazione consente al soggetto interessato di rinviare il beneficio non recuperato in dichiarazione (a titolo di onere deducibile), all atto della corresponsione della prestazione previdenziale sotto forma di quota non tassata. Il fondo pensione non può, infatti, autonomamente escludere da tassazione i contributi non dedotti, in mancanza di formale comunicazione del soggetto interessato (Risoluzione 23.7.2002, n. 245/E). Si rammenta, infine, che: i) i soggetti iscritti a più fondi pensione devono effettuare la comunicazione in esame solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultati indeducibili; ii) l adempimento riguarda anche i contributi versati nell interesse di un familiare a carico. Nello specifico, per i familiari a carico, la comunicazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, specificando che l ammontare dei contributi non dedotti dal familiare non sono stati dedotti neppure dal soggetto cui questi è a carico.

Premessa Il sistema pensionistico complementare è stato oggetto di rilevanti modifiche a opera della riforma della previdenza complementare, di cui al Dlgs n. 252/2005 che, in sostanza, ha riscritto la relativa disciplina. L adesione alle forme pensionistiche complementari riguarda non solo i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) ma anche i seguenti contribuenti: lavoratori autonomi; imprenditori; soci lavoratori di cooperative; soggetti privi di redditi di lavoro (ad esempio, titolari di redditi fondiari); soggetti fiscalmente a carico di altri. I contributi versati ad un fondo pensione sono deducibili, entro uno specifico limite, ovvero fino a un importo massimo di 5.164,57 euro. Relativamente ai contributi per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, entro il 31.12 dell anno successivo a quello di versamento, è richiesta la presentazione al fondo pensione di un apposita comunicazione al fine di evitare la tassazione della prestazione pensionistica riferita alla quota di contributi non dedotti. Deducibilità dei contributi e tassazione delle prestazioni erogate dai fondi In relazione ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, con l art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, è disposto, dal 1 gennaio 2007, che gli stessi siano deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005. Tale norma pone, in particolare, un unico vincolo quantitativo, ossia quello che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di 5.164,57 euro.

È giusto il caso di segnalare che nel calcolo della citata soglia massima (euro 5.164,57): non rientrano le quote di Tfr eventualmente accantonate dal lavoratore ai fini della pensione complementare; vanno computate le quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi interni con patrimonio di destinazione autonomo. Le prestazioni erogate dal fondo pensione possono essere in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante accumulato, oppure in forma di rendita (periodica). Le prestazioni in parola sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della quota corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla quota imponibile è operata una ritenuta a titolo d imposta pari al 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali). La quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non dedotti in dichiarazione dei redditi non è assoggettata a tassazione all atto della corresponsione. A tal fine il fondo pensione, la banca, la compagnia di assicurazione, ecc. devono essere informati dal soggetto interessato. La comunicazione dei contributi non dedotti Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare: entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se precedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione; l importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi di competenza (a tal fine si veda fac-simile di seguito riportato).

Nome, cognome e indirizzo dell iscritto Spett.le FONDO XY (ASSICURAZIONE WZ).. Oggetto: Comunicazione ai sensi dell art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/2005 Il sottoscritto...., nato a. il, residente a...., via/piazza.., codice fiscale..., Preso atto che, ai sensi dell art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005: entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al fondo pensione l importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa (CU, Mod. 730, REDDITI); qualora l iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto stesso. Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, nel rispetto di quanto sopra previsto, DICHIARA che l importo di non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l anno di riferimento 2017(*). Data.. Firma (*) Nel caso di soggetti a carico va specificato che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico. Con riferimento ai contributi versati nel 2017 e non dedotti nella relativa dichiarazione (modello 730/2018 o modello REDDITI 2018), la comunicazione va, pertanto, effettuata entro il prossimo 31.12.2018.

Come specificato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.12.2007, n. 70/E, i soggetti iscritti a più fondi pensione devono effettuare la comunicazione solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultati indeducibili. Contributi versati per familiari a carico Il beneficio e l adempimento in esame riguarda anche i contributi versati nell interesse di un familiare a carico. Si rammenta che la deduzione dei contributi versati al fondo pensione / assicurazione spetta: al familiare a carico, per la parte che trova capienza nel relativo reddito (che, essendo di un soggetto a carico non può superare euro 2.840,51); A decorrere dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di euro 2.840,51 è elevato a 4.000,00 euro; resta inteso che, una volta compiuto il venticinquesimo anno di età, detto secondo limite tornerà ad essere pari a 2.840,51 euro. Per applicare il nuovo limite di reddito di 4.000 euro previsto dall'1.1.2019 per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l'agenza delle Entrate ha chiarito che "il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade" (risposta a Telefisco 2018). per la parte eccedente, al soggetto cui lo stesso è a carico, fermo restando che l importo massimo deducibile è complessivamente pari a euro 5.164,57. Per i familiari a carico, la comunicazione di cui sopra deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, specificando che l ammontare dei contributi non dedotti dal familiare non sono stati dedotti neppure dal soggetto cui questi è a carico.

Mancata comunicazione dei contributi versati e non dedotti La quota della prestazione pensionistica corrispondente ai contributi non dedotti non è assoggettata a tassazione, essendo prevista la tassazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni relative a somme che hanno usufruito della deducibilità fiscale durante il periodo di costituzione della prestazione stessa. L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 23.7.2002, n. 245/E, ha specificato che il fondo pensione, non può autonomamente escludere da tassazione i contributi non dedotti, in mancanza di formale comunicazione del soggetto interessato. Conseguentemente, in caso di mancata comunicazione al fondo pensione, da parte del soggetto interessato dei contributi non dedotti, all atto dell erogazione della prestazione sarà assoggettata a tassazione (ritenuta a titolo d imposta del 15% eventualmente ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo) anche la quota riconducibile alle predette somme.