Prot. n. I/1/4051 del 16 marzo 2009

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Area Istituzionale,Organizzazione e Controllo/U. Elett. e Norm./AS Prot. n. I/1/4051 del 16 marzo 2009 IL RETTORE VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l articolo 6 Autonomia delle Università ; VISTO lo Statuto dell Università di Pisa, emanato con DR 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, ed in particolare l art. 51; VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con DR 29 settembre 1998, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il bando per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (Decreto Ministeriale 4 dicembre 2008), che prevede la possibilità di attivare assegni di ricerca biennali il cui costo è a totale carico del programma; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 40 del 4 dicembre 2007, concernente lo stesso argomento, con la quale è stata approvata la proposta di deroga al Regolamento suddetto, prevedendo la possibilità che i dipartimenti attivino assegni di ricerca della durata di almeno 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, purché il rinnovo sia totalmente a carico dell eventuale finanziamento assegnato alla prosecuzione dello stesso progetto; VISTA la nuova proposta della Commissione Ricerca riunitasi in data 4 febbraio 2009; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 68 del 10 febbraio 2008, ai sensi della quale è stata nuovamente approvata la proposta di deroga negli stessi termini di cui alla precedente delibera citata, fermo restando che tale possibilità è limitata esclusivamente agli assegni di ricerca interamente finanziati sui progetti di ricerca di interesse nazionale o sui progetti di ricerca la cui durata complessiva sia non inferiore a 18 mesi, limitatamente a quelli per i quali non siano rendicontabili assegni di durata 24 mesi; PRESO ATTO che nella suddetta delibera il Senato dà il mandato al Rettore di apportare al Regolamento in questione le opportune modifiche conformemente a quanto sopra deliberato; DECRETA Articolo 1 Il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca è così modificato: all'articolo 5 - Durata e importo - è inserito il seguente nuovo comma: 2bis. Inoltre, i dipartimenti possono attivare assegni di ricerca della durata di almeno diciotto mesi, rinnovabili per ulteriori ventiquattro mesi, purché il rinnovo sia totalmente a carico dell eventuale finanziamento assegnato alla prosecuzione dello stesso progetto.tale possibilità è limitata esclusivamente agli assegni di ricerca interamente finanziati sui progetti di ricerca di interesse nazionale o sui progetti di ricerca la cui durata complessiva sia non inferiore a diciotto mesi, limitatamente a quelli per i quali non siano rendicontabili assegni di durata ventiquattro mesi. Articolo 2 La modifica di cui al presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione. Il testo aggiornato del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca è pubblicato sulla pagina web dedicata ai regolamenti delle strutture. IL RETTORE M. Pasquali

Allegato al D.R. 16.3.2009, n.i/1/4051 Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni generali 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni di ricerca e la stipula dei relativi contratti di cui all'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ai relativi decreti ministeriali di attuazione. 2. Nel seguito si farà riferimento agli assegni di ricerca col termine di "assegni". Articolo 2 - Finalità e sedi delle attività 1. Gli assegni sono finalizzati a sostenere la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali di ricerca dell'università di Pisa, nel seguito collettivamente richiamati col termine "strutture di ricerca". 2. I centri interdipartimentali di ricerca cui si fa riferimento nel comma precedente sono quelli di cui all'art. 36, commi 1, 4, 7, dello Statuto dell'università di Pisa. 3. Gli assegni non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. Articolo 3 - Destinatari e divieto di cumulo 1. Gli assegni sono destinati a dottori di ricerca, od a laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale che documenti la loro idoneità a svolgere l'attività di ricerca. Non è richiesta la cittadinanza italiana. 2. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dell'enea, dell'asi e degli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli assegni non sono cumulabili con altri assegni uguali o analoghi e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, dell'unione Europea, internazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca. Articolo 4 - Compatibilità col dottorato di ricerca e specializzazioni 1. Il titolare dell'assegno può frequentare un corso di dottorato di ricerca o un corso di specializzazione se ha superato gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, salvo il caso in cui il posto nella scuola di specializzazione di area medica sia collegato ad un contratto di formazione lavoro; in questo caso l'assegno di ricerca deve essere sospeso fino alla conclusione del contratto di formazione lavoro. Articolo 5 - Durata e importo 1. Gli assegni hanno durata biennale. Possono essere rinnovati per un periodo di pari durata e comunque nel limite massimo di quattro anni per l'attività complessivamente svolta in qualità di titolare dell'assegno di ricerca presso l'università di Pisa o presso altra sede universitaria italiana a seguito di un giudizio formulato da un'apposita Commissione istituita dal Senato Accademico.

2. Nel caso che l'attribuzione o il rinnovo di un assegno per un periodo biennale comporti il superamento del limite massimo previsto al precedente comma, la durata dell'assegno è ridotta di conseguenza. 2 bis. Inoltre, i dipartimenti possono attivare assegni di ricerca della durata di almeno diciotto mesi, rinnovabili per ulteriori ventiquattro mesi, purché il rinnovo sia totalmente a carico dell eventuale finanziamento assegnato alla prosecuzione dello stesso progetto.tale possibilità è limitata esclusivamente agli assegni di ricerca interamente finanziati sui progetti di ricerca di interesse nazionale o sui progetti di ricerca la cui durata complessiva sia non inferiore a diciotto mesi, limitatamente a quelli per i quali non siano rendicontabili assegni di durata ventiquattro mesi. 3. L'importo degli assegni è annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'importo, comprensivo di tutt i gli oneri, dovrà essere compreso tra il limite minimo di 18.053,04 e il limite massimo di 21.665,22 fissati dal MIUR. 4. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate, a cura dell'amministrazione centrale dell'università di Pisa. Articolo 6 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo 1. Gli assegni sono esenti da ogni prelievo fiscale. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'ateneo. Articolo 7 - Finanziamento 1. Gli oneri relativi a ciascun assegno sono posti: 1. per il 50% a carico del finanziamento assegnato dal MIUR; 2. per il 50% a carico dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio di previsione della struttura di ricerca presso cui l'assegno è attivato. 2. Una struttura di ricerca può anche attivare assegni assumendone a proprio carico tutti gli oneri. Articolo 8 - Contratti 1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula del contratto tra l'università di Pisa e il titolare, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Il contratto è sottoscritto per l'università dal direttore della struttura di ricerca presso cui l'assegno è attivato. 2. L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. È altresì incompatibile con contratti stipulati con l'università di Pisa ad ogni titolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 3. I contratti hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diverse decorrenze successive derivanti dai programmi delle strutture di ricerca e da accordi fra le parti. 4. In caso di recesso entro sei mesi dalla decorrenza del contratto, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza del contratto originario al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione. 5. Il contratto deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo e non meramente occasionale. Le modalità di effettuazione della ricerca sono disciplinate mediante le

disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca o nelle sue articolazioni funzionali. 6. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività didattica universitaria, salvo quella seminariale relativa alle sue ricerche ed eventualmente quella risultante dall'affidamento di incarichi professionali di supporto alle attività didattiche di cui alla sezione IV del regolamento emanato con D.R. 15 settembre 1998, n. 1301. I titolari di assegno possono altresì far parte di commissioni di esami universitari se cultori della materia. 7. (6 bis) È consentito affidare agli assegnisti di ricerca incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell'università di Pisa, per i quali vige il regolamento di ateneo per la disciplina dei contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e conto terzi. I corrispettivi sono compatibili con l'assegno di ricerca. 8. Il titolare dell'assegno svolge attività di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità e in collaborazione col personale della struttura di ricerca. 9. Il titolare dell'assegno presenta al direttore della struttura di ricerca, con periodicità semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento delle sue attività di ricerca. Il consiglio della struttura valuta annualmente l'attività svolta. Articolo 9 - Attivazione degli assegni 1. L'attivazione e il rinnovo degli assegni cofinanziati di cui al precedente comma 7.1 si attuano con la seguente procedura: 1. il bilancio preventivo determina la quota disponibile per gli assegni, sulla base del cofinanziamento MIUR; 2. ogni struttura di ricerca propone l'attivazione e il rinnovo di un certo numero di assegni, impegnandosi a trasferire all'ateneo, per ogni anno finanziario, il 50% dell'importo relativo; 3. qualora il numero totale degli assegni proposti ecceda la disponibilità finanziaria di cui al precedente punto (a), il Senato Accademico provvede ad una selezione determinando, sulla base di criteri generali predeterminati comunque indipendenti dalla valutazione delle attività di ricerca indicate dalle strutture, il numero degli assegni cofinanziati attivabili presso ogni struttura. 2. Qualora in una struttura di ricerca siano attivabili assegni cofinanziati in numero inferiore a quelli proposti, la struttura può attivare i restanti con la procedura di cui al comma successivo. 3. L'attivazione degli assegni interamente finanziati dalla struttura di cui al precedente comma 7.2 si attua con delibera del consiglio della struttura, che si impegna a trasferire all'ateneo, per ogni anno finanziario, l'importo relativo. 4. Salvo le modalità interne di finanziamento, nessuna differenza contrattuale deve sussistere tra gli assegni cofinanziati e quelli interamente finanziati dalla struttura. Articolo 10 - Modalità di reclutamento e bando 1. Il reclutamento avviene sulla base di una procedura di selezione pubblica per titoli integrata da eventuale colloquio. 2. Sono emanati bandi di selezione distinti per ogni struttura di ricerca, ciascuno riguardante uno e più assegni relativi ad attività di ricerca della struttura. I bandi sono pubblicati all'albo dell'ateneo e della struttura interessata e resi disponibili anche per via telematica sul web dell'ateneo. 3. Nel bando sono specificati, oltre alle attività di ricerca alle quali collaboreranno i titolari degli assegni, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e del curriculum del

candidato in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa e tutti gli elementi utili per la partecipazione alla procedura di selezione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo dell'ateneo. 4. Nel bando devono altresì essere indicati i documenti da allegare al curriculum e i criteri generali di valutazione di cui al comma 4 dell'art. 11 e le disposizioni che assicurano pubblicità degli atti oltre alle modalità che regolano la disciplina di cui all'art. 8 comma 3. Articolo 11 - Commissione e procedure di selezione 1. Per ogni procedura di selezione è nominata una commissione composta dal direttore della struttura di ricerca interessata, che la presiede, e da due membri nominati dal consiglio della struttura tra i professori e i ricercatori afferenti alla struttura stessa ed esperti delle tematiche indicate dal bando. 2. La commissione provvede, in base a criteri predeterminati alla valutazione dei curricula e dei documenti allegati con particolare riferimento alla produzione scientifica del candidato e definisce di conseguenza la graduatoria degli idonei, ovvero, dopo una selezione preliminare in base ai curricula, chiede che i candidati selezionati si presentino ad un colloquio. 3. Nel caso che si ricorra al colloquio, questo verterà sul curriculum complessivo del candidato. Al termine la commissione definirà, in base ai curricula e all'esito dei colloqui, la graduatoria degli idonei. 4. La Commissione è tenuta a motivare adeguatamente i casi in cui sia valutato idoneo un candidato che non è dottore di ricerca. 5. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione. 6. Il rettore, con suo decreto, accerta entro 30 giorni dalla consegna la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al direttore della struttura di ricerca interessata. Il decreto e gli atti sono pubblicati sul sito web dell'ateneo. Articolo 12 - Sospensione consensuale del contratto 1. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, le parti possono consensualmente concordare la sospensione del contratto per una volta sola nel biennio e per non più di un anno. Nel caso di maternità, la sospensione è accordata a semplice richiesta dell'interessata. Articolo 13 - Norme di rinvio 1. Per gli aspetti normativi non previsti da questo regolamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Articolo 14 - Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'università. Esso è anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università di Pisa e reso disponibile sul sito web di ateneo. 1.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica. Articolo 15 - Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1361 del 29/09/98. 2. Le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine secondo il previgente regolamento.