STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO O.N.L.U.S. Titolo I. I principi



Documenti analoghi
STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Associazione culturale e sportiva

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA G.E.O. TITOLO I

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKIPPER ARMATORI TITOLO I. ART.1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

STATUTO SOCIALE Associazione Sportiva Dilettantistica MOTOR IN MOTION

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMRITA

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale

associazione e scuola di vela e di marineria

Statuto dell associazione Eurofitness Club associazione sportiva. Art.1 - Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTO COSTITUTIVO. In, via n, si sono riuniti il per costituire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELLA: ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IKKYU. TITOLO I Denominazione - Sede

Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Capablanca STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE CICLOAMBIENTALISTA BRESCIANA AMICI DELLA BICI CORRADO PONZANELLI STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,RICREATIVA, CULTURALE SOTTOSOPRA. TITOLO I Denominazione sede. TITOLO II Scopo Oggetto

A.S.D. SON GEN JUKU AIKIDO CUS BERGAMO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO. TITOLO I Denominazione sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO A.C. PACO RIGORE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE L ISOLA VOLANTE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPANIA ADVENTURE TITOLO I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

omissis dottor Carlo Alberto MIGLIARDI notaio

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

TITOLO I - Denominazione sede. ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7

SEMPRE AVANTI! ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WE4FAMILY di PROMOZIONE SOCIALE TITOLO I Denominazione sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

A S S O C I A Z I O N E S P O R T I V A D I L E T T A N T I S T I C A A R C I E R I B U R A R C O - V I M E R C A T E

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Statuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Elite School Bergamo

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

A.I.C.S. - Solidarietà

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE YOMODA. TITOLO I Denominazione - Sede. TITOLO II Scopo - Oggetto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLYART (Allegato A)

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DEL BARCHETTA CLUB ITALIA

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO O.N.L.U.S. Titolo I I principi ART.1 Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dell art. 10 del d.l.g. 4/12/1997 n 460, è costituita, con sede in Livorno, via del Mare 84, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante nei settori socio-sanitario, assistenza sociale, sportivo dilettantistico, culturale e di comunicazione sociale che assume la denominazione Mediterraneo onlus. L associazione è apartitica, essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di assistenza sociale e socio sanitaria, sportivo dilettantistici, culturali e di comunicazione sociale per l esclusivo soddisfacimento di interessi a carattere collettivo. Essa aderisce all Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. In accordo con lo spirito della L.180 l associazione ritiene che l assistenza psichiatrica debba essere centrata sull unitarietà della tutela della salute fisica e psichica, il rispetto della dignità e libertà della persona; la preferenza accordata alla prevenzione; conseguentemente si oppone fermamente ad ogni riduzionismo biologico e medico del complesso fenomeno del disagio mentale e ad ogni tentativo di indietreggiamento verso modelli custodialistici. In accordo con la cultura dell auto aiuto, dalla quale prende le mosse e che intende diffondere, l associazione: - si fonda sulla centralità delle persone che vivono o hanno vissuto un esperienza di disagio mentale e sulla partecipazione paritaria di fiduciari che si impegnano attivamente per il conseguimento degli scopi dell associazione; - promuove e diffonde una cultura della salute mentale a partire dagli stessi soggetti che vivono o hanno vissuto esperienze di disagio, assumendo che tali esperienze possono essere trasformate in risorse, e che tali soggetti possono trasformarsi in produttori di significati, risorse, servizi, cessando di essere destinatari passivi di assistenza; - intende potenziare e dare un fondamento concreto ai diritti di cittadinanza dei soggetti a bassa contrattualità sociale attraverso la costruzione di reti comunitarie locali e nazionali, orizzontali e paritarie, che aumentino le opportunità di scambio e il potere dei partecipanti; - promuove la costruzione di nuovi modelli aggregativi al fine di progettare una comunità aperta e priva di pregiudizi. Titolo II Finalità ART.2 Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo l associazione si propone di svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria attraverso: a) la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche; b)l organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive dilettantistiche;

c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; d) la promozione di formazione ed orientamento per utenti, operatori e volontari impegnati nel campo della Salute mentale; e) occuparsi di comunicazione sociale mediante la redazione e distribuzione di riviste ed altro materiale informativo; f) la promozione di una cultura della salute mentale attraverso l organizzazione di seminari, convegni, e lavoro di documentazione dei processi emancipativi di soggetti a bassa contrattualità sociale; g) occuparsi di progetti di ricerca in collaborazione con Enti Pubblici e privati volti ad attività di assistenza sociale e socio sanitaria o di attività sportive dilettantistiche; h) l organizzazione e la partecipazione ad eventi cittadini che possono rappresentare opportunità di comunicazione, di conoscenza e di scambio; i) il collegamento con gruppi di auto aiuto e associazioni che agiscono in conformità con gli scopi del presente statuto. L associazione non potrà svolgere altre attività se non quelle sopra menzionate e quelle sotto elencate,mediante specifiche deliberazioni degli associati. Le attività sono da considerarsi integrative a quelle istituzionali; esse sono: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci; c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Titolo III Soci ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell associazione le persone fisiche, le società, gli enti, i gruppi di auto aiuto che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. ART.4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, che provvederà nel giro di una settimana ad accettare o meno la candidatura. Il nuovo socio si deve impegnare ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell associazione. La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera e dal pagamento della quota associativa. ART. 5 I soci hanno diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. Tutti i soci sono tenuti:

- all osservanza dello statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento del contributo associativo. ART. 6 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Titolo IV Recesso-Esclusione ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte. ART. 8 L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; c) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all Associazione. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci; questa deve essere preceduta da almeno un ammonimento, effettuato tramite comunicazione verbale dal consiglio direttivo al suddetto socio, il quale è tenuto a giustificare il comportamento adottato. ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Titolo V Fondo Comune ART. 10 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o libertà che pervenissero all Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune di tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Esercizio Sociale ART. 11 Il bilancio comprende l esercizio finanziario dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all assemblea dei soci entro il 30 Novembre come bilancio preventivo, ed entro il 30 Aprile come bilancio consuntivo.

Sezioni ART. 12 In particolare per ogni attività è costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive attività. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell Associazione. La direzione e l organizzazione della sezione è affidata ad un comitato eletto dall Assemblea della sezione stessa e ratificato dal comitato Direttivo dell Associazione. Il comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.) deve : a) applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo; c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l uso di locali esterni, ad eventuali accordi di natura economica, oltre a quanto investe l immagine ed i principi sui quali si forma la vita dell Associazione; d) far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-istruttori-atleti) le norme emanate dagli enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all attività svolta nelle diverse discipline sportive; e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell Associazione. Titolo VI Organi dell Associazione ART. 13 Sono organi dell Associazione: a) L Assemblea degli associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche associative possono essere ricoperte solo a titolo gratuito. ART. 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante annuncio scritto affisso nelle apposite bacheche almeno sette giorni prima, contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della seconda convocazione. ART. 15 L assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; b) procede alle elezioni delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale. L assemblea si riunisce inoltre quante volte il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta. ART. 16 L assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione nominando i liquidatori. ART.17 In prima convocazione l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti (la metà più uno), su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. ART.18 L assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell assemblea. Consiglio Direttivo ART.19 Il Consiglio Direttivo è formato da cinque o da sette membri. Dei cinque (sette) membri del Consiglio Direttivo almeno due (tre) devono essere persone che si definiscono utenti o ex utenti dei servizi di Salute Mentale pubblici o privati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, anche attraverso sistemi meccanici od informatici (fax/ e-mail). Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, pertanto, fra l altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare le esecuzioni delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale; e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome; f) deliberare circa l ammissione, il recesso e l esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita della Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione. ART. 20 In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea degli associati che delibererà in merito. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente ART. 21 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza della firma legale dell Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. ART. 22. Collegio dei Revisori dei Conti: - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente; - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l Amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto; - Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Titolo VII Scioglimento ART. 23 Lo scioglimento dell Associazione può essere deliberato dall assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo della attività sportiva, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, N 662. Disposizioni varie ART. 24. L associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Norma finale ART. 25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.