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Statuto della Fondazione "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE" Articolo 1 DENOMINAZIONE 1. E' costituita una Fondazione denominata "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE", la quale, intendo conformarsi quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, aggiungerà alla denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico senza necessità di modificare le presenti tavole fondazionali, la qualifica di ONLUS ove detta qualità venisse acquisita. Articolo 2 SEDE 1. La Fondazione ha sede nel comune di Riccione (RN), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente. 2. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa. Articolo 3 SCOPO 1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva e tecnico-progettuale. 2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umanitarie e morali, tramite il sostegno e la promozione di progetti di solidarietà e cooperazione a favore dei soggetti svantaggiati, anche intervenendo verso situazioni di disagio e bisogno manifestate da categorie socialmente deboli. 3. La Fondazione pone come valori imprescindibili a fondamento del proprio operato e della propria presenza in ambito nazionale ed internazionale le qualità morali di cui Marco Simoncelli, in vita, è stato altissimo esempio: a) l'integrità morale in ogni aspetto della vita pubblica e privata; b) la lealtà e la correttezza nella competizione sportiva; c) gli ideali di fraternità e soccorso verso i più deboli; d) la famiglia come fulcro della società; e) il rispetto verso ogni cultura ed identità. In particolare la Fondazione ritiene prioritarie rispetto ad altri obiettivi le seguenti azioni: - La scolarizzazione dei bambini e la formazione dei giovani, per consentire il loro inserimento sociale e lavorativo, il rispetto dei diritti e della dignità umana, la promozione di un modello sociale caratterizzato nell'eguaglianza e nelle pari prospettive ed opportunità;

- Le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale e sanitaria, in particolare dei bambini, delle madri e dei soggetti deboli; - Le azioni tese a favorire lo sviluppo economico e produttivo nei paesi sottosviluppati, operando sia in contesti urbani che rurali, nella prospettiva di una maggiore autonomia delle realtà locali e del miglioramento generale della qualità della vita; - La rimozione delle cause che determinano ingiustizia sociale e discriminazione, favorendo la crescita dei processi di partecipazione ed inclusione; - Ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente. 2. La Fondazione prosegue l'opera iniziata da Marco Simoncelli per promuovere lo sviluppo, l'autonomia, i diritti dei bambini, la formazione dei giovani e gli interventi a favore delle fasce sociali svantaggiate. La Fondazione intende rafforzare il significato morale ed umanitario dell'impegno di Marco Simoncelli mettendo in atto ogni sforzo per sensibilizzare il mondo dello sport a livello nazionale ed internazionale verso la necessità ed il dovere morale di aiutare le persone che versano in condizioni di povertà, stimolando l'impegno attivo degli sportivi, delle loro associazioni, enti ed organizzazioni di rappresentanza. 3. La Fondazione agisce prevalentemente come Fondazione di erogazione, sostenendo con risorse economiche e mediante partner individuati per la loro capacità tecnica di intervento, l'attuazione di progetti di solidarietà e cooperazione. La Fondazione può agire anche come Fondazione operativa e realizzare direttamente taluni progetti quando le condizioni di intervento lo rendano necessario o maggiormente favorevole al raggiungimento dello scopo. 4. La Fondazione altresì intende collaborare attivamente con tutte le iniziative promosse da Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Enti ed associazioni sportive, del volontariato e della vita sociale e ricreativa in ricordo di Marco Simoncelli. Alla fondazione: E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10, 1 comma del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di pari utilità che, per legge,

statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In particolare in quanto sono da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, non sono consentite a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art.3 comma 190, della legge 23/12/1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ottenuto il riconoscimento della qualifica, è fatto obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS". Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può cooperare con altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle proprie finalità. Essa potrà, altresì, aderire ad Organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi o similari. Articolo 4 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria potrà: 1. Svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; 2. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. 3. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti. 4. Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, purché provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 5. Promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra la Fondazione, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, il mondo dello sport, gli enti ed associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione nazionale ed internazionale ed il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età. Dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui al capoverso precedente promosse dalla Fondazione o da altri in collaborazione con la Fondazione medesima. 6. Istituire premi e borse di studio per stimolare l'impegno verso la costruzione di una cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani e gli studenti. L'erogazione di premi e borse di studio sarà consentita solo per fini esclusivi di solidarietà sociale beneficenza, e dovranno esserne specificate in modo analitico, ad esempio mediante regolamento specifico, le modalità attuative in particolare per quanto concerne i requisiti economici, i requisiti di svantaggio, le forme dell'erogazione, l'entità e la durata. 7. Promuovere iniziative che valorizzino l'operato dei volontari italiani che si sono prodigati per lo sviluppo dei paesi sottosviluppati e per il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri nel mondo. Articolo 5 PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI Il patrimonio della Fondazione è costituito: 1. dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo; 2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio; 3. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o per legge; 4. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione dispone: 1. dai redditi del patrimonio di cui sopra; 2. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo e dai contributi annuali versati dai sostenitori; 3. dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali tra le quali rientrano anche quelle di: a) organizzare aste in proprio e per conto terzi aventi scopi di beneficenza e solidarietà;

b) sfruttare altresì i diritti che derivano dall'utilizzo dei marchi distintivi collegati alla figura di Marco Simoncelli, pervenuti a qualsivoglia titolo alla fondazione da parte dei soci fondatori. La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi: a) con le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio; b) con eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni da parte dei fondatori, nonché di soggetti pubblici e privati, non espressamente finalizzate all'incremento del patrimonio; c) con ogni altro tipo di entrata od acquisizione. La Fondazione avrà anche quale sua finalità il sostegno ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle associazioni non profit. La Fondazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali. Articolo 6 ESERCIZIO ECONOMICO - UTILI - AVANZI DI GESTIONE L'esercizio economico ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva entro il 30 di aprile il bilancio consuntivo dell'anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettati i principi previsti dal Codice Civile. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. Articolo 7 FONDATORI Sono Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione della Fondazione. Essi provvedono a versare la quota indicata nell'atto di costituzione, destinata al fondo di dotazione, e non sono tenuti ad altri versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione. Articolo 8 SOSTENITORI Sono sostenitori le persone fisiche, gli Enti ed Associazioni che, impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua nella misura minima determinata

periodicamente dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio stesso. La qualifica di sostenitore si perde per effetto del mancato versamento annuale della contribuzione stabilita. Articolo 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono Organi della Fondazione: 1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; 2. Il Consiglio Direttivo; 3. Il Comitato Tecnico per le attività progettuali, 4. L'Organo Revisore. Articolo 10 IL PRESIDENTE ED IL VICE- PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio direttivo, fra i suoi membri. Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Contestualmente al Presidente, il Consiglio direttivo elegge un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento assumendone i relativi poteri. Articolo 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nel numero determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente stabilito dai Fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio: a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi; b. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere; c. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il conto consuntivo annuale e la relazione sull'attività;

d. determina l'ammontare dei contributi annuali per i sostenitori; e. nomina i componenti del Comitato Tecnico per le attività progettuali; f. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; g. promuove opportune intese ed accordi con le Istituzioni pubbliche e private locali e nazionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa; h. amministra il patrimonio della Fondazione; i. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; j. in presenza di particolari problemi, istituisce un Comitato Etico composto da tre persone, di cui una di nomina del Presidente, determinandone i compiti; k. delibera le modificazioni del presente Statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione a sensi di legge. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di cui ai punti f); g); h); ad uno o più dei suoi membri così come può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta ai Fondatori ovvero ai genitori di Marco Simoncelli: il padre Paolo Simoncelli e la madre Miriam Rossi. I Fondatori anzidetti stabiliscono anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dal presente Statuto. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese o comunque tutte le volte che si dovesse rendere necessario. Nelle votazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificare l'assenza, sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti. Articolo 12 IL COMITATO TECNICO PER LE ATTIVITA' PROGETTUALI Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in via permanente che temporanea, un Comitato Tecnico per le attività progettuali con il compito di esaminare, valutare, coordinare le fasi attuative e verificare i risultati di progetti, iniziative ed attività che la Fondazione finanzia o promuove per il raggiungimento delle sue finalità. Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, determinato dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati a far parte del Comitato persone di provata competenza nel settore dei progetti di solidarietà e cooperazione, nonché

esperte in attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente della Fondazione, che riferisce al Consiglio Direttivo circa le valutazioni espresse dal Comitato stesso. Il Comitato Tecnico ha funzione consultiva non vincolante nei confronti del Consiglio Direttivo della Fondazione. Articolo 13 L'ORGANO REVISORE L'Organo Revisore della Fondazione è costituito da uno a tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Organo revisore è nominato dal Consiglio Direttivo. L'organo Revisore dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. L'organo revisore è nominato per la prima volta nell'atto Costitutivo. Qualora l'organo Revisore sia composto da un numero di membri maggiore di uno l'organo stesso provvede a nominare un Presidente. L'organo Revisore è incaricato del controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, effettua le verifiche di cassa. L'Organo Revisore della Fondazione deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. L'Organo revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo della Fondazione. Articolo 14 GRATUITA' DELLE CARICHE Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti l'organo Revisore, deliberati dal Consiglio Direttivo, nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460. Articolo 15 ESTINZIONE La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 27 del C.C. 1. Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. 2. Per qualsiasi altra causa sopravvenuta che determini l'impossibilità o la difficoltà di raggiungere gli scopi descritti all'art. 3. 3. Per le altre cause previste dal Codice Civile. In caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio Direttivo nomina uno o più

liquidatori, scelti tra i suoi membri. Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione dei liquidatori e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge N. 662/1996, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che abbiano finalità similari a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16 VARIE Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività della Fondazione e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa necessari per lo svolgimento delle attività dell'ente, l'organico ed il riparto delle funzioni dirigenziali, amministrative e tecniche ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un Regolamento interno approvato dal Consiglio. Articolo 17 NORME APPLICABILI Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460. FIRMATO MIRIAM ROSSI CESARE LICINI NOTAIO