REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass / Lesione conseguente alla caduta dalla moto: è un bene mobile?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Francesco Annunziata Domenica 03 Dicembre :29

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L. ASSEGNO Dott. PIETRO CURZIO - Presidente - PENSIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - elettivamente domiciliato in Roma, via

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2018. Omesso invio delle bozze: nullità della CTU. Scritto da Francesco Annunziata Lunedì 17 Settembre :29

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

E quanto chiarito dalla Sesta Sezione civile della Cassazione, nell ordinanza 1838/18, pubblicata il 25 gennaio scorso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2018: Tamponamento a catena di veicoli in sosta e veicoli in movimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

Transcript:

Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha indicato in requisiti necessari perchè la eccezione di incompetenza per territorio derogabile sia ammissibile. Invero, ha affermato la Corte, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla "residenza" della convenuta, e non anche al "domicilio" della stessa (Cass. Civ. Sez 6 Ordinanza del 10.09.2018, n. 21941) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 / 8

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21560-2017 R.G. proposto da: 2 / 8

AZIENDA AGRICOLA <...>, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato <...>; - ricorrente - contro GENERTEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,<...>, presso lo studio dell'avvocato <...> che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato <...>; - controricorrente - contro CCC MELANIA; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2115/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/07/2017; 3 / 8

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA Azienda Agricola <...> propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell'appello di Genertel spa, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il 28-8-2009 in Bacoli (mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli); giudizio promosso dall'azienda Agricola <...> nei confronti di Melania CCC, residente a Marano di Napoli, e della sua Compagnia Assicuratrice Genertel SpA, avente sede legale a Trieste. 4 / 8

In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Genertel, in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli artt. 18,19 e 20 cpc; nello specifico, in ordine all'assunto del primo Giudice secondo cui l'eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l'indicazione -ex art. 19 cpc- degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la Genertel in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente "la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza", in quanto era "notorio che Genertel SpA non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attività direttamente da Trieste". Con il proposto regolamento l'agenzia Agricola <...> rileva l'incompletezza dell'eccezione sia perché non era stata contestata -ex art. 18 cpc- l'esistenza del foro del domicilio della CCC in Marano di Napoli sia perché la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all'art. 19 cpc. Resiste la Genertel SpA RAGIONI DELLA DECISIONE Il regolamento è fondato. 5 / 8

Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza è inammissibile in quanto incompleta, ed è pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Va innanzitutto precisato che, come più volte già chiarito da questa S.C., la completezza è requisito di ammissibilità dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016; 26094/14; 5725/13). Ciò posto, va rilevato, quanto al primo profilo (art. 18 cpc), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07). Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla "residenza" della convenuta Melania CCC, e non anche al "domicilio" della stessa. 6 / 8

Attesa la rilevabilità d'ufficio dell'incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all'art. 19. L'accoglimento del regolamento sotto il primo profilo (art. 18 cpc) rende superfluo l'esame dello stesso anche in relazione al secondo (art. 19 cpc). In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello. Lo stesso Tribunale regolamenterà anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza. P. Q. M. La Corte accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello; rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle 7 / 8

spese relative al presente regolamento di competenza. Così deciso in Roma il 29-5-2018 Il Presidente 8 / 8